Recuper crediti giudiziale con l'esecuzione forzata

Il recupero crediti giudiziale

In un precedente articolo sul recupero crediti stragiudiziale ho accennato ai rischi che corrono i professionisti e le imprese di non essere pagati dai propri clienti e ho parlato delle attività possono essere compiute per ottenere il pagamento dei crediti insoluti, senza ricorrere all’autorità giudiziaria.

In alternativa all’attività di recupero crediti in via stragiudiziale – oppure nel caso in cui la stessa non abbia portato i risultati auspicati – è sempre possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere il pagamento forzoso delle somme dovute.

Il recupero crediti giudiziale

Il recupero crediti giudiziale consente al creditore di ottenere il soddisfacimento forzoso del proprio diritto di credito mediante le seguenti procedure esecutive previste dalla legge. Queste possono essere di due tipi: le procedure esecutive individuali e le procedure esecutive concorsuali.

– Le procedure esecutive individuali sono regolate dal codice di procedura civile e possono essere promosse  nei confronti di qualsiasi debitore mediante uno l’atto di pignoramento; quest’ultimo colpisce uno o più determinati beni in esso indicati, per soddisfare il diritto di credito del singolo creditore.

Di regola, quindi, prima di procedere con una esecuzione individuale è opportuno effettuare accertamenti per verificare se il debitore sia effettivamente proprietario di beni che possano essere sottoposti a pignoramento.

– Le procedure esecutive concorsuali, come ad esempio il fallimento o il concordato, sono regolate da leggi speciali; ad oggi quella più importante è la Legge Fallimentare, che sta per essere sostituita dal Codice della Crisi di Impresa di recente approvazione. Queste procedure possono essere promosse soltanto nei confronti degli imprenditori commerciali al di sopra di una certa soglia dimensionale. Esse colpiscono indistintamente tutti i beni del debitore per soddisfare i suoi creditori; questi ultimi concorrono tra loro nella distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del patrimonio del debitore.

Tralasciando per ora le procedure esecutive concorsuali, di seguito parlerò soltanto del recupero crediti giudiziale mediante le esecuzioni individuali.

Il recupero crediti giudiziale mediante le procedure esecutive individuali

Questo tipo di attività ruota intorno a tre atti, che si susseguono temporalmente tra loro; essi devono essere necessarimanete notificati al debitore nelle forme previste dalla legge.

Questi atti sono:

1. il titolo esecutivo;

2. l’atto di precetto;

3. l’atto di pignoramento, con il quale inizia l’esecuzione forzata.

Prima di esaminarli più dettagliatamente, bisogna tenere presente che il loro compimento non preclude la possibilità di raggiungere un accordo con il debitore. In tal caso, il creditore infatti potrebbe ottenere il pagamento delle somme che gli spettano mediante la sottoscrizione di un piano di rientro.

Il titolo esecutivo

Il titolo esecutivo attesta l’esistenza di un credito certo, esattamente determinato nel suo ammontare, di cui il creditore può esigere l’immediato pagamento (art. 474 c.p.c.).

Il titolo esecutivo può essere stragiudiziale, come una cambiale, un assegno o un atto ricevuto da notaio (ad  es. un mutuo ipotecario) o giudiziale, come un decreto ingiuntivo, un’ordinanza di pagamento o una sentenza di condanna.

Il creditore, se non è già in possesso di un titolo di credito stragiudiziale rilasciato dal debitore, che attesti l’esistenza del suo credito, dovrà agire in giudizio affinchè quest’ultimo venga accertato da un Giudice. Accertata l’esistenza del credito, il Giudice emette un provvedimento, come, ad esempio, un decreto ingiuntivo o una sentenza di condanna; con questo egli ordina al debitore di pagare al creditore la somma accertata.

Il provvedimento così ottenuto costituirà il titolo giudiziale che attribuisce al creditore il diritto di pretendere il pagamento della somma in esso indicata.

Il titolo giudiziale, una volta emesso dal Giudice, viene munito della c.d. formula esecutiva; con quest’ultima il cancelliere comanda agli Ufficiali Giudiziari di dare esecuzione all’ordine del giudice contenuto nel titolo (art. 475 c.p.c.). Solo in presenza della formula esecutiva il creditore può chiedere all’Ufficiale Giudiziario di pignorare i beni del debitore.

Prima di chiedere il pignoramento, però, il creditore deve notificare al debitore il titolo esecutivo e l’atto di precetto (art. 479 c.p.c.).

L’atto di precetto

Ottenuta la formula esecutiva, il creditore notifica al debitore un atto di precetto, con il quale gli intima di pagare, entro 10 giorni  dalla notifica, le somme in esso specificate (art. 480 c.p.c.). Nel caso in cui il debitore non paghi tali somme entro il termine indicato, il creditore potrà chiedere all’Ufficiale Giudiziario di pignorare i beni del debitore.

In mancanza di notifica dell’atto di precetto non è possibile procedere con il successivo pignoramento.

L’atto di pignoramento

Il pignoramento è un atto compiuto dall’Ufficiale Giudiziario su richiesta del creditore, che colpisce uno o più beni del debitore indicati nell’atto stesso; in alcuni casi particolari, il pignoramento può avere ad oggetto anche beni di proprietà di terzi.

Con il pignoramento viene costituito un vincolo sui beni, che vengono così sottratti alla libera disponibilità del debitore. A seguito del pignoramento egli non potrà quindi nè venderli, nè cederli in altro modo ad altri.

Con questo atto inizia l’esecuzione forzata, una procedura regolata dal codice di procedura civile agli artt. 483 e ss., finalizzata a soddisfare il diritto di credito mediante la vendita all’asta o l’assegnazione dei beni pignorati.

Per evitare la vendita dei beni vincolati dal pignoramento, il debitore può presentare un’apposita istanza (c.d. istanza di conversione del pignoramento) con la quale può chiedere che gli stessi siano sostituiti da una somma di danaro pari all’amontare del credito e delle spese legali. Tale somma di denaro, che viene quantificata dal Giudice dell’Esecuzione, viene versata dal debitore presso un istituto di credito e poi assegnata al creditore.

In linea generale, a seconda della natura del bene colpito, si distinguono tre tipi di pignoramento: il pignoramento mobiliare presso il debitore, il pignoramento mobiliare presso terzi e il pignoramento immobiliare.

Il pignoramento mobiliare presso il debitore

Questo pignoramento, regolato dagli artt. 513 e ss. c.p.c., colpisce i beni mobili del debitore che l’Ufficiale Giudiziario reperisce presso il suo domicilio.

Nel corso della successiva esecizione forzata, in mancanza della conversione del pignoramento, si procede alla vendita all’asta dei beni e al successivo pagamento del creditore con la somma ricavata dalla vendita medesima, detratte le spese della procedura.

In alternativa alla vendita, su richiesta del creditore, è possibile assegnare a quest’ultimo gli stessi beni pignorati.

Il pignoramento mobiliare presso terzi

Questo pignoramento, regolato dagli artt. 543 e ss. c.p.c., colpisce i crediti che il debitore vanta, a sua volta, nei confronti di altri soggetti (i c.d. terzi). A titolo esemplificativo, questo tipo di pignoramento può vincolare le somme di danaro depositate su un conto corrente bancario intestato al debitore oppure la retribuzione dovuta a quest’ultimo dal datore di lavoro.

Con questo tipo di esecuzione forzata, i terzi (banca, datore di lavoro, ecc…) anzichè versare al debitore le somme che gli devono, le pagano direttamente al creditore.

Il pignoramento immobiliare

Questo pignoramento, regolato dagli artt. 555 e ss. c.p.c., colpisce i beni immobili di proprietà del debitore; può anche colpire immobili di proprietà di terzi, nel caso in cui su detti beni sia iscritta un’ipoteca a favore del creditore che chiede il pignoramento (c.d. creditore ipotecario).

Nella successiva esecuzione forzata l’immobile viene stimato da un esperto nominato dal Tribunale; successivamente, in mancanza di conversione del pignoramento, viene venduto all’asta o assegnato al creditore che ne faccia richiesta.

In caso di vendita, il prezzo ricavato, detratte le spese della procedura, viene versato al creditore o, se vi sono più creditori, viene ditribuito tra gli stessi secondo precisi criteri stabiliti dalla legge.

In questo secondo caso, l’eventuale ipoteca iscritta sull’immobile pignorato consente al creditore che ne sia beneficiario di avere un diritto di “precedenza” rispetto agli altri creditori nella distribuzione della somma ricavata dalla vendita dello stesso bene.