La capacità tecnico-professionale dell'appaltatore

La verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore

Quando vengono affidati lavori in appalto, il D.Lgs. n. 81/2008 impone diversi obblighi alle imprese per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle opere o dei servizi oggetto del contratto.

Tra questi obblighi vi è quello del committente di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi che eseguono i lavori.

Gli articoli 26 e 90 del D.Lgs. n. 81/2008 prevedono, infatti, gli adempimenti che il committente deve compiere quando sceglie l’impresa che eseguirà le lavorazioni. Egli deve individuare l’impresa o il lavoratore autonomo che abbia effettivamente una preparazione adeguata e la capacità di effettuare le lavorazioni affidate in appalto.

Gli adempimenti necessari per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale

In linea generale, per tutti i tipi di appalto, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, il committente verifica l’idoneità tecnico-professionale acquisendo:

  • il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  • l’autocertificazione dell’impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

Quando l’appalto ha ad oggetto lavori edili o di ingegneria civile, ai sensi dell’art. 90, comma 9, le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici devono esibire al committente:

  1. il certificato di iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  2. il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  3. il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  4. una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.

A loro volta, i lavoratori autonomi devono esibire:

  1. il certificato di iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  2. la documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
  3. un elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
  4. gli attestati sulla propria formazione e sulla relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti;
  5. il DURC.

Quando l’entità delle lavorazioni è inferiore ai 200 uomini giorno, l’appaltatrice, oltre al Certificato di iscrizione alla camera di commercio e al DURC, deve soltanto produrre un’autocertificazione del possesso degli altri requisiti.

La violazione di questi obblighi può avere conseguenze anche gravi per il committente.

La responsabilità penale per la mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale

La mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale può, infatti, comportare una responsabilità penale a carico del committente, in caso di infortuni sul lavoro dei dipendenti dell’appaltatrice o dei lavoratori autonomi impiegati nell’esecuzione dell’opera.

Il codice penale, infatti, punisce il responsabile degli infortuni sul lavoro che, in conseguenza della mancata osservanza della normativa antinfortunistica, abbiano causato una lesione grave o gravissima (art. 590 c.p.) o il decesso del lavoratore (art. 589, c. 2, c.p.).

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto responsabile un committente per le lesioni subite da un lavoratore caduto dal tetto del capannone di sua proprietà, ove era salito senza alcuna precauzione per eseguire interventi di manutenzione (Cass. Pen., Sent. n. 28728 del 22/09/2020). Il committente aveva, infatti, commissionato l’incarico di riparazione senza verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice; in particolare, egli aveva incaricato un artigiano privo di specifiche competenze tecniche, per eseguire un lavoro di riparazione di lastre in eternit, dopo averlo incaricato inizialmente della diversa attività di ricerca di una perdita d’acqua nel bagno.

Nel caso in questione, il committente non aveva in alcun modo valutato il rischio che comportava la specifica attività richiesta, né la mancanza dei relativi presidi antinfortunistici, né la necessità di incaricare del lavoro una ditta specializzata. Egli si era limitato a controllare la regolare iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese; secondo la Corte, tuttavia, il rispetto dell’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale “non può ridursi al controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo, ma esige la verifica, da parte del committente, della struttura organizzativa dell’impresa incaricata e della sua adeguatezza rispetto alla pericolosità dell’opera commissionata”.

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Questo articolo è stato pubblicato nello SPECIALE SICUREZZA sulla rivista Macchine Edili News di settembre 2024

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