scioglimento del contratto di agenzia; le conseguenze della cessazioen del rapporto

Scioglimento del contratto di agenzia. Cosa succede quando cessa il rapporto?

Lo scioglimento del contratto di agenzia è un momento particolarmente delicato del rapporto di lavoro tra l’agente di commercio e l’impresa. Ciò per ragioni facilmente intuibili; esso, infatti, segna un punto di non ritorno nel loro legame. Con la cessazione del contratto si producono una serie di effetti economici che coinvolgono entrambe le parti e che possono variare da caso a caso. Le regole in materia sono piuttosto articolate. Esse infatti sono previste sia dalla legge ordinaria, cioè dal Codice Civile, sia dai contratti collettivi di categoria, cioè dagli Accordi Economici Collettivi.

In linea generale, il contratto di agenzia si po’ sciogliere, di regola, in due modi diversi, a seconda che esso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel primo caso, quando cioè le parti hanno previsto un termine di durata del contratto, questo si estingue alla scadenza del termine. Nel secondo caso, quando cioè l’agente e l’impresa non hanno stabilito alcun limite temporale, il contratto si scioglie per il recesso di una delle parti; il recesso è la manifestazione di volontà di porre fine al rapporto contrattuale.

Ma, in caso di scioglimento del contratto di agenzia,  che cosa succede oltre al venir meno del rapporto di lavoro?

Il recesso dal contratto di agenzia: preavviso e indennità sostitutiva

Come già accennato, se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento; deve però comunicare il recesso entro un termine di preavviso, cioè con un certo anticipo rispetto al momento in cui terminerà il rapporto.

Ma con quanto anticipo deve essere comunicato il recesso? Qual è la durata minima del preavviso?

La risposta non è sempre immediata, perché sul punto il Codice Civile e gli Accordi Economici Collettivi non contengono regole uniformi.

L’art. 1750 del codice civile prevede che la durata del termine di preavviso vari a seconda del tempo trascorso dall’inizio del contratto; esso stabilisce un termine di un mese per il primo anno di durata del contratto; due mesi per il secondo anno iniziato; tre mesi per il terzo; quattro mesi per il quarto; cinque mesi per il quinto e, infine, sei mesi per il sesto.

Gli Accordi Economici Collettivi, invece, regolano il termine di preavviso in modo più articolato. Diversamente dal codice civile, infatti, essi distinguono a seconda che il recesso sia comunicato dall’agente oppure dall’impresa; inoltre, differenziano il caso dell’agente monomandatario da quello plurimandatario. Senza entrare nei dettagli di tutte le norme in essi contenute, basti citare, ad esempio, quanto previso dall’art. 9 dell’AEC Industria del 30/07/2014; in caso di recesso dell’agente, il termine di preavviso è di cinque mesi se egli è monomandatario, mentre è di tre mesi se plurimandatario.

Il rispetto di questo termine è importante. Chi recede dal contratto senza rispettare l’obbligo del preavviso, infatti, deve pagare all’altra parte, a titolo di risarcimento, una indennità sostitutiva, cioè una somma di danaro. L’art. 9 dell’AEC Industria quantifica questa somma in un importo pari a tanti dodicesimi delle provvigioni maturate nell’anno precedente, quanti sono i mesi di preavviso dovuto.

L’indennità di scioglimento del contratto di agenzia

In ogni caso, indipendentemente dalle questioni che possono sorgere in merito al preavviso, lo scioglimento del contratto di agenzia produce effetti economici di una certa importanza. Sia in caso di scadenza del termine del contratto a tempo determinato, sia in caso di recesso da quello a tempo indeterminato, di regola, l’impresa preponente dovrà pagare all’agente una indennità di cessazione del rapporto. Sul punto le norme del Codice Civile sono integrate da quelle degli Accordi Economici Collettivi; anche in questo caso, purtroppo, in maniera non omogenea.

L’indennità di scioglimento del contratto di agenzia nel codice civile

Secondo la disciplina del codice civile (art. 1751, primo comma), l’agente di commercio ha diritto a detta indennità se ricorrono contestualmente due condizioni:

  • Innanzitutto, egli deve aver sviluppato il volume di affari dell’impresa; può aver procurato nuovi clienti oppure ampliato sensibilmente gli affari con i clienti esistenti.
  • In secondo luogo, il pagamento di tale indennità deve risultare equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso; in particolare, bisogna considerare le provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con i citati clienti.

A questo proposito, secondo la Corte di Giustizia europea la nozione di “nuovi clienti” comprende anche l’acquisizione di clienti oltre il segmento di merci per il quale l’agente era stato incaricato.

Il codice civile prevede poi alcuni casi nei quali questa indennità non è dovuta (art. 1751, secondo comma). In particolare, quest’ultima è esclusa:

  • Se l’impresa preponente risolve il contratto per un’inadempienza dell’agente talmente grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (recesso per giusta causa).
  • Quando l’agente recede dal contratto; in tal caso, tuttavia, egli conserva comunque il diritto all’indennità se il suo recesso è giustificato da circostanze attribuibili al preponente; oppure se è determinato da circostanze attribuibili all’agente (quali età, infermità o malattia) per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;
  • Se l’agente cede ad atri i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.

L’indennità di scioglimento negli accordi economici collettivi

Come già accennato, gli Accordi Economici Collettivi di categoria prevedono una regolamentazione di questa indennità parzialmente differente rispetto a quella del codice civile.

L’art. 10 dell’AEC industria prevede che l’indennità di scioglimento del rapporto è suddivisa in tre parti:

  • L’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR); essa, di regola, è riconosciuta all’agente in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto; viene accantonata dalla ditta preponente presso l’ENASARCO.
  • L’indennità suppletiva di clientela; è riconosciuta all’agente in aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto, anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro di affari;
  • L’indennità meritocratica; viene erogata soltanto se, alla cessazione del contratto, l’agente abbia apportato al preponente un sensibile incremento della clientela e/o del giro d’affari.

Ad integrazione del codice civile, inoltre, gli Accordi Economici Collettivi stabiliscono i criteri per calcolare queste indennità.

Da ultimo, l’art. 10 dell’AEC Industria del 30/07/2014 prevede alcuni casi in cui il FIRR non viene riconosciuto all’agente di commercio; questa ipotesi eccezionale si verifica in caso di scioglimento del contratto da parte della ditta proponente determinato da concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva da parte dell’agente.

La stessa norma stabilisce, inoltre, che l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica, non sono dovute se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all’agente, come il recesso; prevede infine che non sono considerate imputabili a quest’ultimo le dimissioni dovute a gravi inadempimenti del preponente.

Alcuni consigli

Il tema dell’indennità di scioglimento del contratto di agenzia può essere piuttosto complesso. Per questo motivo, l’agente di commercio deve prestarvi molta attenzione; non solo nel momento dello scioglimento del contratto di agenzia, ma ancor prima, quando firma il contratto con l’impresa preponente.

Egli dovrà inoltre prendere in considerazione non solo la regolamentazione prevista dal Codice Civile, ma anche e soprattutto quella degli Accordi Economici Collettivi. Questi infatti contengono norme molto dettagliate e, di regola, per lui più vantaggiose.

————————–

Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano Libero nel blog I consigli di un civilista.