Appalto, contratto tra appaltatore e committente

Appalto: ecco quali sono i rischi per il committente

L’appalto è un contratto molto diffuso nella prassi commerciale. A titolo esemplificativo, nel mondo dell’edilizia viene utilizzato per la costruzione e la ristrutturazione di immobili. Molte imprese, inoltre, fanno ricorso a questo strumento per gestire i servizi della logistica e dei trasporti, nonché la fornitura di beni e servizi di vario genere. Vi è poi il tema molto ampio e complesso degli appalti nel settore della pubblica amministrazione, che però non verrà trattato in questo articolo. Di seguito, mi riferirò quindi esclusivamente agli appalti nel settore privato.

In linea generale, l’art. 1655 del codice civile definisce l’appalto come il contratto con il quale l’appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio in cambio di un corrispettivo in danaro.

Il contratto di appalto comporta dei rischi di vario genere; non solo per l’appaltatore, ma anche per il committente. E’ quindi opportuno che quest’ultimo ne sia consapevole, affinché possa adottare le precauzioni necessarie per affrontarli nel modo più appropriato.

La ripartizione dei rischi nel contratto d’appalto

Dalla definizione di appalto sopra riportata potrebbe sembrare che i rischi gravino soltanto sull’appaltatore. Questi deve, infatti, organizzare i mezzi necessari e assumere la gestione a proprio rischio; è un imprenditore e viene pagato per il compimento dell’opera o del servizio. Ad esempio, egli si assume il rischio della variazione di prezzo della materia prima che utilizza per la realizzazione dell’opera; salvo casi particolari, l’eventuale aumento del costo della materia prima rimane a suo carico e non gli dà diritto di ottenere un aumento del prezzo concordato per l’appalto.

Il committente, invece, apparentemente, non sembrerebbe gravato da alcun rischio. Egli, dopo aver commissionato l’opera o il servizio, ha soltanto l’onere di pagare il prezzo.

Contrariamente a quanto potrebbe sembrare, invece, il committente non è esente da rischi; può subire infatti le conseguenze derivanti dal rapporto di lavoro tra l’appaltatore e i propri dipendenti.

Il committente potrebbe essere chiamato a rispondere insieme all’appaltatore degli obblighi assunti da quest’ultimo nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

La responsabilità del committente nei confronti dei lavoratori dell’appaltatore è regolata in modo diverso nel codice civile e nel decreto legislativo n. 276/2003, meglio noto come legge Biagi.

Appalto e responsabilità solidale del committente nel codice civile

L’art. 1676 del codice civile consente ai dipendenti dell’appaltatore, che hanno prestato la loro attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio, di agire direttamente nei confronti del committente per ottenere quanto è loro dovuto; la somma che possono pretendere dal committente non può però superare il debito che quest’ultimo ha nei confronti dell’appaltatore al momento della loro domanda.

L’azione nei confronti del committente è diretta; può inoltre essere proposta sia nei confronti del committente imprenditore, sia nei confronti del committente non imprenditore.

Secondo il codice civile, quest’ultimo non corre comunque alcun rischio se ha pagato l’intero prezzo dovuto all’appaltatore; in tal caso, infatti, nessuna azione può essere proposta nei suoi confronti.

Appalto e responsabilità del committente nel decreto legislativo n. 276/2003 (legge Biagi)

La legge Biagi ha previsto alcune regole particolari a tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nei contratti di appalto. Questa disciplina, a differenza di quella prevista dal codice civile, si applica soltanto al committente imprenditore o datore di lavoro.

Il rischio che la legge Biagi pone a carico del committente è duplice. L’art. 29 del decreto legislativo n. 276/2003 pone a suo carico non solo un obbligo di pagamento nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto, ma anche l’eventuale costituzione con questi ultimi di un rapporto di lavoro subordinato.

L’obbligo di pagamento

Il comma 2 dell’art. 29 della legge Biagi stabilisce che il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per il pagamento delle somme dovute ai lavoratori per il periodo di esecuzione del contratto di appalto. L’obbligo comprende sia la retribuzione, comprese le quote di TFR, sia i contributi previdenziali e i premi assicurativi. Il committente, se esegue il pagamento, ha poi diritto di agire nei confronti dell’appaltatore per farsi rimborsare quanto pagato ai dipendenti di quest’ultimo.

I lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera possono quindi pretendere il pagamento di quanto loro dovuto non solo nei confronti del proprio datore di lavoro, ma anche nei confronti di tutti i subappaltanti della catena contrattuale, fino a risalire al committente originale.

Questa possibilità ha però un limite temporale; l’azione deve infatti essere esercitata entro due anni dalla cessazione dell’appalto. Se la domanda viene proposta entro questo termine, il committente deve effettuare il pagamento, anche se ha corrisposto all’appaltatore l’intero prezzo concordato.

La costituzione del rapporto di lavoro

L’appalto presuppone, come già detto, che l’appaltatore sia un imprenditore. Ciò implica che egli si assuma il rischio d’impresa ed eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto. Se mancano questi elementi (cioè il rischio d’impresa e il potere organizzativo e direttivo) significa che l’appaltatore non è un imprenditore e che l’appalto non è “genuino”.

Il comma 3-bis dell’art. 29 della legge Biagi prevede che in questi casi i lavoratori interessati possono agire in giudizio nei confronti del soggetto che ha utilizzato la loro prestazione lavorativa (cioè nei confronti del committente), per ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo.

Nella pratica, infatti, il contratto d’appalto viene a volte utilizzato per aggirare la normativa prevista a tutela dei diritti dei lavoratori. Il committente e l’appaltatore simulano cioè un contratto d’appalto (il c.d. appalto non genuino) per mascherare un’illecita somministrazione di lavoro del secondo a favore del primo, in violazione della normativa in materia.

Questa responsabilità grava a carico del committente perché, in ultima analisi, quast’ultimo beneficia dell’attività lavorativa dei dipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore. Di conseguenza, il legislatore ha voluto responsabilizzarlo nella scelta delle imprese alle quali affidare i lavori oggetto del contratto d’appalto.

Le verifiche del committente

E’ quindi di fondamentale importanza che il committente, prima di conferire in appalto l’esecuzione di un’opera o un servizio, verifichi l’affidabilità, l’organizzazione e la solidità dell’impresa appaltatrice. Egli deve controllare, nel proprio interesse, che quest’ultima sia effettivamente un’impresa dotata di una propria autonoma struttura organizzativa.

Innanzitutto, il committente dovrà acquisire alcuni documenti dall’impresa appaltatrice, quali il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato e il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Il DURC

Il DURC è un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali e assicurativi (ad esempio, INAIL e INPS) riportante lo stato dei pagamenti di quanto loro dovuto. Questo documento dovrebbe consentire al committente di verificare se l’appaltatore è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi dei propri dipendenti. Questa attestazione ha una validità di 90 giorni.

Il DURC, tuttavia, non dà indicazioni in merito al pagamento degli stipendi ai lavoratori, così come non può segnalare la presenza di lavoratori privi di regolare contratto (i c.d. lavoratori “in nero”). Inoltre, il lavoratore che abbia subito un infortunio sul lavoro nell’esecuzione dell’appalto, potrebbe chiedere un risarcimento del danno, soprattutto se l’INAIL lo ha rifiutato.

Gli ulteriori strumenti di controllo

Il committente dovrà quindi fare ulteriori richieste o verifiche. Egli potrà pretendere dall’appaltatore una polizza assicurativa per i danni non indennizzati dall’INAIL e avvenuti a danno dei lavoratori impiegati nell’appalto. Potrà poi pretendere copia del Libro Unico del Lavoro (LUL) per verificare chi sono i dipendenti dell’appaltatore; in questo modo, potrà controllare gli accessi e impedire l’ingresso a lavoratori non presenti in elenco. Potrà inoltre ottenere una fideiussione che garantisca, per due anni dalla fine dell’appalto, eventuali richieste risarcitorie ricevute dal committente. Potrà infine chiedere copia dei bonifici fatti ai lavoratori a saldo del loro compenso.

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Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano Libero nel blog I consigli di un civilista.