A partire dal 1° ottobre 2024 è entrato in vigore l’obbligo della patente a crediti nell’appalto di lavori edili. Questa novità è stata introdotta con lo scopo di aumentare la sicurezza nei cantieri.
Secondo il nuovo testo dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (TU sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri edili devono essere in possesso di una patente a crediti; questa viene rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Prima di analizzare quali obblighi gravano sul committente a seguito dell’entrata in vigore di questa novità, occorre effettuare una breve panoramica sul funzionamento della patente a crediti nell’appalto di lavori edili e, prima ancora, su quali sono i soggetti obbligati a munirsi di questo titolo abilitativo. In altre parole, come funziona la patente a crediti? Chi sono i soggetti obbligati a ottenerne il rilascio? Quali requisiti devono avere per ottenerla?
I requisiti necessari per il rilascio della patente a crediti nell’appalto di lavori edili
Innanzitutto, la legge esclude espressamente da quest’obbligo i lavoratori autonomi e le imprese che:
- effettuano mere forniture di materiale;
- forniscono prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri, ecc…);
- sono in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, di classe pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici.
Salvo le eccezioni sopra elencate, tutti gli altri lavoratori autonomi e imprese, per operare nei cantieri edili, devono essere in possesso della patente a crediti.
L’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che per ottenere questo titolo abilitativo è necessario avere i seguenti requisiti:
- iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento – da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro – degli obblighi formativi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza;
- possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità;
- possesso del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso del DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Si noti che alle lettere d), e), f) è inserita la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”. Ciò significa che il possesso dei documenti indicati alle lettere d), e), f) è un requisito necessario per il rilascio della patente a crediti soltanto per le imprese e i lavoratori autonomi ai quali la legge già impone l’obbligo di munirsi di tali documenti. Ad esempio, il possesso del DVR – previso alla lettera d) – non è un requisito necessario per ottenere la patente a crediti per i lavoratori autonomi e per le imprese prive di lavoratori dipendenti; per queste categorie di soggetti, infatti, la legge non prevede l’obbligo di redigere il DVR.
Allo stesso modo, gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sussistono soltanto in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione.
Il possesso dei suddetti requisiti può essere autocertificato.
Come funziona il punteggio della patente a crediti nell’appalto di lavori edili
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri edili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Se nel corso dei lavori il punteggio diventa inferiore a quindici crediti, l’impresa può completare le attività oggetto di appalto o di subappalto in corso di esecuzione soltanto quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Attribuzione di ulteriori crediti
Il Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024 prevede che il punteggio della patente a crediti possa essere aumentato fino a un massimo di 100 crediti, secondo i seguenti criteri:
- In ragione della storicità dell’azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla CCIAA;
- In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti;
- In relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attributi sino a 30 crediti ulteriori;
- In relazione ad attività, investimenti o formazione in altre ipotesi specificatamente individuate nello stesso DM possono essere attribuiti fino a 10 crediti ulteriori.
Decurtazione dei crediti e sospensione della patente
Il punteggio della patente subisce, invece, decurtazioni nei casi in cui a carico dell’impresa siano state accertate determinate violazioni. I casi di decurtazione e la loro quantificazione sono indicati nella tabella 1 [i] sotto riportata.
In ogni caso, se nei cantieri edili si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente a crediti fino a dodici mesi.
Revoca e mancanza della patente a crediti nell’appalto di lavori edili
La patente può essere revocata se, dopo il suo rilascio, viene accertata la non veridicità della dichiarazione di sussistenza di uno o più dei requisiti necessari per il rilascio della patente medesima.
Successivamente, decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili senza la patente sono soggetti a una sanzione amministrativa pari al 10% e, comunque, non inferiore a € 6.000 e sono esclusioni per un periodo di sei mesi dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili, con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.
Le verifiche del committente e del responsabile dei lavori
Esaminato così il funzionamento della patente a crediti e individuati i soggetti obbligati a munirsi di questo titolo abilitativo, vediamo ora quali obblighi incombono sul committente.
Quest’ultimo deve, innanzitutto, verificare che le imprese e i lavoratori autonomi cui affida in appalto l’esecuzione di opere edili siano dotati del documento abilitativo.
L’art. 90, comma 9, lett. b-bis) del D.Lgs. n. 81/2008 prevede, infatti, che il committente o il responsabile dei lavori – anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo – deve verificare che le imprese esecutrici o i lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, siano in possesso della patente a crediti o del documento equivalente, oppure, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA.
Il committente che non effettua tali verifiche è sanzionabile. In particolare, ai sensi dell’art. 157 del D.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto – ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA – è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 a € 2.562,91.
Come chiarito dalla Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. 9326 del 9/12/2024, in relazione all’obbligo di verifica del committente bisogna distinguere diverse ipotesi.
Assenza della patente ab origine o attestazione SOA
Qualora il committente o il responsabile dei lavori abbia omesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o attestazione SOA, sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 ad € 2.562,91, soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.
Affidamento dei lavori a soggetto in possesso di patente ma con punteggio inferiore ai 15 crediti
Analoga sanzione troverà applicazione in caso di affidamento dei lavori a soggetti che, alla data dell’affidamento dei lavori, siano in possesso di una patente inferiore a 15 crediti;
Sospensione, revoca e patente inferiore a 15 crediti
La sanzione di cui sopra non troverà invece applicazione nei confronti del committente o del responsabile dei lavori qualora, solo successivamente all’affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15.
In questo caso, nei soli confronti dell’impresa esecutrice o del lavoratore autonomo troverà applicazione la sanzione di cui all’art. 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 (10 % del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000).
A proposito di questa terza fattispecie, l’INL ritiene che, per individuare il momento dell’affidamento dei lavori, sia fondamentale ogni opportuno approfondimento senza basarsi esclusivamente sulla data riportata nel contratto sottoscritto tra le parti.
Atteso che l’obbligo di possesso della patente è entrato in vigore il 1° ottobre 2024 e che l’art. 90 contestualizza le verifiche del committente e del responsabile dei lavori al momento dell’affidamento dei lavori, secondo L’Ispettorato Nazionale del Lavoro la sanzione di cui all’art. 157 è applicabile unicamente nei confronti di lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024.
Considerato il tenore dell’art. 90, comma 9, lett. b-bis) che stabilisce in capo al committente o al responsabile dei lavori la verifica del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) “nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto”, la sanzione trova applicazione indipendentemente dal numero delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi che operano nel cantiere alle quali non sia stato verificato il possesso del titolo.
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[i] TABELLA 1 – Violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente
Violazione | Decurtazione crediti | |
1 | Omessa elaborazione del DVR (documento di valutazione dei rischi) | 5 |
2 | Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione | 3 |
3 | Omessi formazione e addestramento | 2 |
4 | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile | 3 |
5 | Omessa elaborazione del POS (piano operativo di sicurezza) | 3 |
6 | Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | 2 |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | 3 |
8 | Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno | 2 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | 2 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | 2 |
13 | Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto | 1 |
14 | Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 81/2008 | 3 |
15 | Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche | 3 |
16 | Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del D.Lgs. 101/2020 | 3 |
17 | Omessa valutazione del rischio di annegamento | 2 |
18 | Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie | 2 |
19 | Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi | 3 |
20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al DPR n. 177/2011 | 1 |
21 | Condotta sanzionata ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera a), del D.L. n.12/2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2002 | 1 |
22 | Condotta sanzionata ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera b), del D.L. n.12/2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2002 | 2 |
23 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del D.L. n.12/2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2002 | 3 |
24 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del D.L. n.12/2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2002, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 | 1 |
25 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, avvenuto a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni | 5 |
26 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro | 8 |
27 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro | 15 |
28 | Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008. | 20 |
29 | Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008. | 10 |
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Questo articolo è stato pubblicato sul numero 100 del mese di marzo 2025 di Approvvigionare, periodico associativo di informazione di Adaci – Associazione Italiana Acquisti e Supply Management