La legge impone al committente una serie di obblighi per garantire la sicurezza nell’appalto di servizi.
In linea generale, la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavoratori sono elementi imprescindibili di qualsiasi attività lavorativa. La frequenza con cui si verificano incidenti sul lavoro, sembra, però, dimostrare che tali aspetti fondamentali non vengano a volte tenuti nella giusta considerazione.
Per prevenire gli infortuni e garantire la sicurezza dei lavoratori, il Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) impone una serie di obblighi a carico del datore di lavoro. In caso di inadempimento, quest’ultimo, oltre a essere sanzionato, può incorrere in responsabilità civile e, nei casi più gravi, anche penale.
Tali obblighi si applicano anche e soprattutto in caso di appalto; pertanto, in caso di affidamento in appalto di lavori, servizi o forniture, le aziende coinvolte devono necessariamente conoscerli per poterli rispettare.
In questo articolo verranno, quindi, esaminati i principali obblighi che gravano sul committente per garantire la sicurezza nell’appalto privato di servizi.
Perché gli obblighi per la sicurezza nell’appalto ricadono anche sul committente?
In linea generale, con il contratto di appalto, il committente affida all’appaltatore l’esecuzione di un’opera o la prestazione di un servizio.
L’appaltatore, per eseguire i lavori affidatigli, organizza la manodopera necessaria, utilizzando i propri dipendenti oppure subappaltando parte dei lavori ad altre imprese. Egli, come tutti i datori di lavoro, deve garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, evitando potenziali pericoli dovuti all’esercizio della sua attività. Ad esempio, tra i suoi principali obblighi, vi è quello di valutare i rischi derivanti dalla sua attività e di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Nell’ambito dell’appalto, però, come già detto, gli obblighi in materia di sicurezza gravano anche sul committente. Nell’esecuzione di questo contratto, infatti, i lavoratori dell’appaltatore si trovano spesso a prestare la propria attività presso l’azienda del committente. Ad esempio, nell’appalto del servizio di pulizie, essi debbono necessariamente recarsi presso l’azienda di quest’ultimo per la pulizia dei suoi locali. Per questo motivo, la legge impone anche al committente una serie di obblighi per garantire la loro sicurezza.
Il presupposto della responsabilità del committente per la sicurezza nell’appalto: la disponibilità giuridica del luogo in cui viene svolta l’attività
Gli obblighi del committente per la sicurezza nell’appalto di servizi sono previsti dall’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008.
Tali obblighi hanno lo scopo di evitare o, comunque, di ridurre al minimo potenziali pericoli nei luoghi in cui si svolge una determinata attività; di conseguenza, essi ricadono a carico di chi ha la disponibilità di quei luoghi.
In base a quanto previsto dal comma 1 dell’art.26, il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi in questione quando i lavori, i servizi o le forniture oggetto dell’appalto vengono svolti:
- all’interno della propria azienda oppure
- nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, purché egli “abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”.
Di regola, il soggetto che ha la disponibilità giuridica di un luogo è il proprietario oppure chi ha un diverso titolo legale per utilizzare quel luogo (per es. l’affittuario o il conduttore).
In presenza di questo presupposto, l’art. 26 del Testo Unico sulla sicurezza prevede sostanzialmente tre tipi di obblighi del committente per la sicurezza nell’appalto di servizi:
- la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore;
- l’obbligo di informazione;
- la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).
Gli obblighi del committente per la sicurezza nell’appalto: la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore
Il primo obbligo del committente per la sicurezza nell’appalto di servizi consiste nella verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore.
Il committente, quando affida l’esecuzione di lavori o di servizi a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi deve, innanzitutto, verificare che questi abbiano la capacità tecnico professionale per compiere i lavori o i servizi affidati. In altre parole, egli deve individuare l’impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo che abbia effettivamente una preparazione adeguata e la capacità di effettuare le lavorazioni o i servizi affidati.
Ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Testo Unico sulla sicurezza, il committente effettua tale verifica acquisendo:
- il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- l’autocertificazione dell’impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
Bisogna, però, tener ben presente che questi due adempimenti non esauriscono gli obblighi del committente nella verifica dell’idoneità tecnico professionale.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il rispetto dell’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale “non può ridursi al controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo, ma esige la verifica, da parte del committente, della struttura organizzativa dell’impresa incaricata e della sua adeguatezza rispetto alla pericolosità dell’opera commissionata” (Cass. Pen., Sent. n. 28728 del 22/09/2020).
Gli obblighi del committente per la sicurezza nell’appalto: l’obbligo di informazione
L’art. 26, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81/2008 prevede poi un secondo obbligo a carico del committente per la sicurezza nell’appalto. Egli, infatti, deve informare adeguatamente le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sui seguenti aspetti:
- i rischi specifici cui essi sono esposti nell’ambiente in cui devono operare e
- le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Le informazioni che il committente deve fornire riguardano, ad esempio:
- i cicli lavorativi della propria attività,
- i macchinari e gli impianti presenti nei propri locali,
- l’eventuale presenza di sostanze e preparati pericolosi.
Queste informazioni permettono ai lavoratori impiegati nell’appalto di operare con prudenza all’interno di un ambiente che non conoscono. Grazie a queste informazioni essi possono valutare meglio i rischi cui vanno incontro nello svolgimento della propria attività e aggiornare le misure di prevenzione e di protezione in relazione allo specifico appalto.
Gli obblighi del committente per la sicurezza nell’appalto: la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza)
Ai sensi dell’art. 26, comma 2 del Testo Unico sulla sicurezza, tutte le imprese coinvolte nell’appalto – committente, appaltatrice e sub appaltatrice – devono:
- cooperare tra loro per attuare le misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle stesse diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
L’art. 26, comma 3 del Testo Unico sulla sicurezza stabilisce, inoltre, che l’impresa committente ha l’obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le imprese coinvolte nell’appalto per la prevenzione e la protezione dai rischi derivanti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese.
Per adempiere a quest’obbligo, l’impresa committente deve redigere il DUVRI, cioè il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza. Ma cosa sono i Rischi da interferenza?
I rischi da interferenza
I rischi da interferenza sorgono quando più soggetti, appartenenti a gruppi differenti, operano simultaneamente nella stessa struttura. Ciò avviene, ad esempio, quando nello stesso contesto sono presenti i dipendenti dell’impresa appaltatrice e quelli dell’impresa committente.
Per comprendere meglio come si configura un rischio da interferenza, si veda il caso che segue.
Il rischio di folgorazione è un rischio cui sono sottoposti i dipendenti dell’impresa che esegue la manutenzione e la riparazione degli impianti elettrici all’interno dei locali della committente.
Di regola, il rischio di folgorazione è un rischio proprio dell’impresa appaltatrice; per fronteggiarlo, l’imprenditore deve formare i propri dipendenti con specifici corsi professionali e fornire loro dispositivi di protezione individuale (DPI).
Il rischio di folgorazione diventa un rischio interferenziale o da interferenza a causa del mancato coordinamento tra i dipendenti dell’impresa che esegue la manutenzione degli impianti elettrici e i dipendenti dell’impresa committente. Ciò avviene, ad esempio, in caso di arresto improvviso dell’energia elettrica negli uffici della committente disposto senza preavviso dai dipendenti dell’appaltatrice che esegue la manutenzione. Una simile interruzione potrebbe indurre i dipendenti della committente, ignari dei lavori in corso, a riattivare l’energia dal quadro elettrico principale, provocando la folgorazione degli operai al lavoro.
La redazione e il contenuto del DUVRI
Abbiamo quindi visto che, quando nella stessa struttura sono presenti i dipendenti dell’impresa appaltatrice e quelli dell’impresa committente, possono quindi sorgere rischi interferenziali che vanno eliminati o quantomeno ridotti.
In queste circostanze, come già detto, l’impresa committente deve quindi elaborare il DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza. Con questo documento la committente:
- innanzitutto, valuta i rischi da interferenza che possono sorgere nel corso dei lavori;
- in secondo luogo, indica le misure adottate per eliminare o, quantomeno, ridurre al minimo tali rischi.
Di conseguenza, il contenuto del DUVRI si articola nel modo seguente:
- vengono, innanzitutto, descritte le modalità di esecuzione dell’appalto;
- vengono poi individuati i vari rischi interferenziali;
- infine, si delineano le misure organizzative e di comportamento volte a eliminare o, se ciò non è possibile, a ridurre i rischi interferenziali.
Il DUVRI deve essere allegato al contratto d’appalto.
Il DUVRI non è obbligatorio per i settori di attività a basso rischio infortuni e malattie professionali. Ad esempio, in caso di appalto di servizi di natura intellettuale o per mere forniture di attrezzature e materiale.
In questi casi, il datore di lavoro, in alternativa al DUVRI, può individuare un proprio incaricato (in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza professionale e di periodico aggiornamento e conoscenza dell’ambiente di lavoro) per sovraintendere alla cooperazione e al coordinamento.
Conclusioni
Gli obblighi a carico del committente per la sicurezza nell’appalto sono una componente essenziale per garantire la protezione dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni. A volte, questi obblighi vengono visti dalle imprese unicamente come un aggravio di costi e di adempimneti a loro carico. Bisogna però considerare che gli investimenti nella sicurezza non sono soltanto un obbligo legale, ma possono contribuire in modo determinante a salvaguardare la salute e l’incolumità delle persone che lavorano per le imprese. Investire nella sicurezza è quindi anche una responsabilità etica che può influenzare positivamente la reputazione e la performance dell’azienda.
Per questi motivi, in un panorama normativo in continua evoluzione, è fondamentale rimanere aggiornati e implementare buone prassi che promuovano la sicurezza e la salute sul lavoro.
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Questo articolo è stato pubblicato sul numero 99 del mese di novembre 2024 di Approvvigionare, periodico associativo di informazione di Adaci – Associazione Italiana Acquisti e Supply Management