Clausola compromissoria e foro compotente

La Clausola Compromissoria e il Foro competente nelle Condizioni Generali di Acquisto

Le aziende inseriscono nelle Condizioni Generali di Acquisto la Clausola Compromissoria o quella del Foro competente per individuare il Giudice che dovrà decidere le eventuali future controversie con i loro fornitori.

In linea generale, quando una delle parti non adempie ai propri obblighi contrattuali, l’altra può agire in giudizio nei suoi confronti per far valere le proprie ragioni. Ad esempio, nell’acquisto di merci, se il fornitore non rispetta l’obbligo di consegna entro la data stabilita, l’acquirente danneggiato dal suo inadempimento può citarlo in giudizio e chiedergli il risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo o della mancata consegna. In questo caso, qual è il Giudice davanti al quale l’acquirente dovrà promuovere la causa?

La risposta a questa domanda varia a seconda che l’azienda fornitrice sia italiana oppure straniera.

I criteri previsti dal codice di procedura civile per individuare il Foro competente

Le eventuali controversie con un fornitore italiano vengono naturalmente decise da un Giudice dello Stato italiano. Bisogna, però, considerare che in Italia ci sono oltre 200 Tribunali presenti su tutto il territorio. Quale di essi dovrà essere investito del compito di decidere la lite? Quale sarà, cioè, il Foro competente per la causa? Possiamo individuare quest’ultimo in base a precisi criteri stabiliti dalla legge italiana, cioè dal codice di procedura civile.

Il criterio generale

In base al criterio generale, chi agisce in giudizio deve rivolgersi al Giudice del luogo in cui si trova la residenza o la sede del convenuto.

Ad esempio, l’acquirente, che intende promuovere una causa di risarcimento danni contro una società fornitrice con sede a Roma, deve rivolgersi al Tribunale di Roma.

I criteri alternativi

In materia contrattuale, però, il codice di procedura civile prevede due ulteriori criteri, alternativi rispetto a quello generale. In particolare, chi promuove una causa di risarcimento per inadempimento contrattuale può agire, oltre che davanti al Tribunale del luogo in cui si trova la sede del fornitore inadempiente, anche davanti:

  1. al Tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto oppure
  2. al Tribunale del luogo di esecuzione dell’obbligo inadempiuto.

Ciò significa che, se il contratto con un’azienda fornitrice con sede a Roma è stato stipulato a Milano, l’acquirente danneggiato può agire in giudizio, a sua scelta, davanti al Tribunale di Roma (Giudice del luogo in cui si trova la sede del convenuto) oppure davanti al Tribunale di Milano (Giudice del luogo in cui è stato stipulato il contratto).

Inoltre, se la causa è stata promossa, ad esempio, per la ritardata o mancata consegna della merce acquistata e il luogo di consegna è Bologna, l’acquirente danneggiato può agire in giudizio anche davanti al Tribunale di Bologna (Giudice del luogo in cui deve essere eseguito l’obbligo inadempiuto).

Perché inserire la Clausola del Foro competente nelle condizioni generali d’acquisto

Come si vede, quindi, il Foro competente per eventuali cause con i fornitori può variare, di volta in volta, a seconda del luogo:

  • in cui il fornitore ha la propria sede,
  • di stipulazione del contratto o
  • di esecuzione dell’obbligo inadempiuto.

I problemi derivanti dall’applicazione dei criteri del codice di procedura civile sul Foro competente

Le aziende, poiché stipulano numerosi contratti con diversi fornitori, potrebbero quindi dover affrontare più cause davanti a diversi Tribunali sparsi sul territorio italiano. Ciò, oltre a complicare e rendere più dispendiosa la gestione delle cause stesse, potrebbe comportare ulteriori conseguenze negative; ad esempio, Tribunali diversi, pur investiti di questioni simili, potrebbero giungere a decisioni differenti tra loro.

L’inserimento nelle Condizioni Generali di Acquisto della clausola che individua il Foro competente potrebbe risolvere questo genere di problemi. L’applicazione della clausola agli acquisti dell’azienda comporterà che il Tribunale in essa indicato deciderà le eventuali controversie con i diversi fornitori. Ciò indipendentemente dal luogo in cui questi ultimi hanno la loro sede, da quello in cui l’azienda ha concluso i diversi contratti di fornitura o da quello in cui i fornitori avrebbero dovuto eseguire le loro prestazioni inadempiute.

I principali vantaggi offerti dalla clausola del Foro Competente

Per un’azienda è senz’altro più agevole ed economico gestire tutte le proprie eventuali cause davanti a un unico Tribunale, eventualmente situato in prossimità della propria sede legale o di quella operativa, piuttosto che dover agire davanti a Giudici diversi, magari distanti anche migliaia di chilometri. Ad esempio, un’azienda con sede a Torino potrebbe, quindi, indicare, come Foro esclusivamente competente, quello di Torino. Sarebbe così il Tribunale di Torino a decidere le sue eventuali liti con i fornitori.

In secondo luogo, la possibilità di agire sempre davanti al medesimo Tribunale garantirebbe maggiore uniformità di giudizio nelle cause relative a questioni simili tra loro.

In terzo luogo, bisogna anche considerare che in Italia vi sono Tribunali più efficienti di altri; potrebbe, quindi, essere utile individuare quello che, rispetto ad altri, impiega meno tempo ad emettere una decisione. La scelta non deve quindi sempre e necessariamente ricadere sul Tribunale più vicino alla propria sede.

Da ultimo, alcuni Tribunali (di solito quelli delle grandi città) hanno sezioni specializzate in determinate materie; ciò può garantire, oltre a una maggiore uniformità di giudizio, anche una maggiore preparazione dei Giudici su determinate materie.

L’azienda, quindi, prima di indicare il Foro competente nelle Condizioni Generali di Acquisto, dovrebbe tenere conto di questi aspetti.

La giurisdizione applicabile all’acquisto di merci dall’estero.

Quanto il fornitore ha sede all’estero, chi deciderà un’eventuale controversia con quest’ultimo? Il Giudice Italiano o, invece, il Giudice dello Stato estero in cui ha sede il fornitore?

Se quest’ultimo è un’azienda con sede o domicilio in uno Stato dell’Unione Europea, per determinare se la lite verrà decisa dal giudice italiano o da quello straniero, si applicano i criteri previsti dal Regolamento (CE) N. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale.

Il Regolamento (CE) N. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale

Il citato Regolamento all’art. 2 stabilisce il principio generale secondo il quale “le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.” Di conseguenza, l’azienda acquirente, se deve agire in giudizio contro un’azienda fornitrice con sede in Francia, dovrà rivolgersi al Giudice francese. Essa potrà promuovere la causa davanti al Giudice italiano soltanto se la stessa azienda fornitrice, oltre alla sede in Francia, ha anche un domicilio in Italia.

L’art. 5 dello stesso regolamento stabilisce poi alcune eccezioni a questo principio. Esso prevede, infatti, che, in materia contrattuale, la persona o la società domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta anche “davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”. Il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

  • in caso di compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro dell’Unione Europea, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;
  • nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro dell’UE, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

L’importanza della Clausola del Foro Competente nei contratti internazionali

Per ragioni facilmente intuibili, quando un’azienda acquista beni o servizi da fornitori stranieri, la clausola delle Condizioni Generali di Acquisto che attribuisce al Giudice italiano la competenza di decidere eventuali controversie assume particolare importanza.

Se, infatti, l’azienda acquirente ha più fornitori con sede all’estero, in Stati differenti, la gestione degli eventuali giudizi può esser molto complicata, oltre che economicamente dispendiosa. Per non parlare del rischio della difformità di giudizio; Giudici di Stati diversi potrebbero, infatti, emettere sentenze tra loro contrastanti su questioni simili.

Da ultimo, la clausola del Foro competente, oltre ad attribuire al Giudice italiano la competenza a decidere le eventuali controversie, potrebbe anche prevedere che tutti gli acquisti effettuati dall’azienda siano regolato dalla legge italiana.

La Clausola Compromissoria e l’Arbitrato

La clausola compromissoria è una disposizione contrattuale che prevede che eventuali liti tra le parti saranno risolte mediante arbitrato. Quest’ultimo è un metodo per risolvere le controversie attraverso un “giudizio privato”, senza fare, cioè, ricorso ai Tribunali dello Stato.

In altre parole, con la clausola compromissoria le parti accettano di sottoporre qualsiasi loro disputa derivante dal contratto a un arbitro o a un collegio composto da più arbitri (purché in numero dispari), la cui decisione (il c.d. lodo arbitrale) sarà per loro vincolante.

In linea generale, vi sono due diversi tipi di arbitrato:

  • L’arbitrato rituale, che si svolge secondo un procedimento regolato dal codice di procedura civile e si conclude con un lodo che ha la stessa efficacia di una sentenza del Tribunale;
  • L’arbitrato irrituale, che si svolge senza particolari formalità e si conclude con un lodo che ha l’efficacia di un semplice contratto.

Diverse associazioni di categoria (come, ad esempio, le Camere di Commercio o gli Ordini degli avvocati), sono dotate di proprie Camere Arbitrali, ciascuna con un proprio regolamento, che prevede le modalità di nomina degli arbitri e le regole di funzionamento del procedimento arbitrale. Con la clausola compromissoria è, quindi, sufficiente indicare la scelta dell’arbitrato come modalità di soluzione delle eventuali controversie, richiamando il regolamento di una determinata Camera Arbitrale.

Quando inserire la Clausola Compromissoria nelle condizioni generali d’acquisto

Innanzitutto, dobbiamo considerare che, se inseriamo una Clausola Compromissoria nelle Condizioni Generali di Acquisto e questa viene accettata dal fornitore, tutte le eventuali controversie con quest’ultimo dovranno essere sottoposte al giudizio arbitrale.

Per valutare se sia opportuno o meno inserire una clausola compromissoria nelle Condizioni Generali di Acquisto, dobbiamo quindi considerare in anticipo quali potrebbero essere i possibili vantaggi e quali gli svantaggi di un Arbitrato rispetto a una causa ordinaria davanti a un Tribunale.

A questo proposito, da un alto, l’Arbitrato è indubbiamente più rapido rispetto a una causa davanti a un Tribunale. Quest’ultimo, infatti, impiega alcuni anni per emettere una sentenza, mentre il giudizio arbitrale può concludersi anche in pochi mesi. D’altra parte, però, il Giudizio arbitrale è indubbiamente più costoso rispetto a quello di un Tribunale.

La clausola compromissoria può, quindi, essere conveniente per le controversie di maggior valore, per le quali vale la pena sostenere maggiori spese per avere un giudizio più rapido. Diversamente, per le cause di minor valore, potrebbe essere antieconomico utilizzare il giudizio arbitrale, che, anche se rapido, potrebbe comportare costi eccessivi rispetto al valore della lite.

Come vincolare i fornitori alla Clausola del Foro competente e alla Clausola Compromissoria

Da ultimo, bisogna considerare che, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, la clausola compromissoria e la clausola che prevede un Foro competente diverso da quello applicabile per legge sono clausole vessatorie. Esse, pertanto, se vengono inserite nelle Condizioni Generali di Acquisto, dovranno essere specificatamente approvate per iscritto dal fornitore.

Come tutte le clausole vessatorie, esse devono essere richiamate in un’apposita dichiarazione – solitamente posta alla fine delle Condizioni Generali di Acquisto – che il fornitore deve specificatamente sottoscrivere a parte (c.d. doppia firma).

In mancanza di questa ulteriore formalità, la Clausola Compromissoria e la Clausola del Foro competente sono nulle e rimangono, quindi, prive di effetto.

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Questo articolo è stato pubblicato sul numero 97 del mese di marzo 2024 di Approvvigionare, periodico associativo di informazione di Adaci – Associazione Italiana Acquisti e Supply Management

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