Vi è mai capitato di andare all’aeroporto e che non vi abbiano fatto salire sul vostro volo aereo? Oppure questo fosse in ritardo o venisse addirittura cancellato? In queste situazioni è utile conoscere i vostri diritti, per sapere cosa fare.
I diritti dei passeggeri del trasporto aereo sono previsti dal Regolamento UE n. 261 del 2004. Questa normativa europea impone alle compagnie aeree di offrire rimborsi e servizi ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo.
Il negato imbarco sul volo aereo
Il negato imbarco è il rifiuto della compagnia aerea di trasportare passeggeri, nonostante questi si siano presentati all’imbarco con regolare prenotazione ed entro i tempi indicati. I diritti previsti per il negato imbarco non spettano, però, in presenza motivi ragionevoli che non consentono il volo. Ciò avviene, ad esempio, per motivi di salute o di sicurezza oppure in caso di documenti di viaggio inadeguati.
La procedura in caso di overbooking del volo aereo
La compagnia aerea, quando prevede di non poter imbarcare tutti i passeggeri di un volo, rivolge loro un appello per trovare volontari disposti a rinunciare alla prenotazione. In tal caso, offre ai volontari dei benefici da concordare.
Se il numero dei volontari non è sufficiente per consentire l’imbarco dei restanti passeggeri, la compagnia può negare l’imbarco ad alcuni di essi, anche contro la loro volontà. In questo caso, il vettore aereo versa immediatamente una compensazione in denaro ai passeggeri interessati e fornisce loro assistenza.
I diritti dei passeggeri per il negato imbarco sul volo aereo
I passeggeri ai quali sia stato negato l’imbarco sul volo hanno, innanzitutto, diritto a una compensazione in denaro. Questa è pari a: € 250 per tutte le tratte fino a 1.500 km; € 400 per tutte le tratte nell’Unione Europea superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km; € 600 per le tratte che non rientrano nei casi precedenti.
Il passeggero avrà inoltre diritto al rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non effettuato. Il rimborso si estende anche alla parte di viaggio già effettuata, se il volo è divenuto inutile rispetto al suo programma di viaggio iniziale. Il passeggero ha inoltre diritto a un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile. Il rimborso gli deve essere pagato entro sette giorni.
In alternativa al rimborso, il passeggero può scegliere di imbarcarsi su un volo alternativo verso la destinazione finale. In questi casi, se l’orario di arrivo non supera di un certo numero di ore quello del volo originario, il vettore aereo può ridurre del 50% la compensazione in denaro.
Il passeggero ha, infine, diritto di ricevere assistenza. In particolare, la compagnia gli deve fornire gratuitamente: pasti e bevande in misura congrua rispetto alla durata dell’attesa; una sistemazione in albergo qualora siano necessari uno o più pernottamenti; il trasporto tra l’aeroporto e l’albergo.
Cancellazione del volo aereo
In caso di cancellazione del volo, i passeggeri hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto oppure all’imbarco su un volo alternativo.
I passeggeri hanno inoltre diritto a pasti e bevande in misura proporzionale rispetto alla durata dell’attesa.
Inoltre, in caso di volo alternativo, quando questo parte il giorno successivo rispetto a quello cancellato, i passeggeri hanno diritto a una sistemazione in albergo e al trasporto tra l’aeroporto e l’albergo.
Essi hanno, inoltre, diritto alla stessa compensazione in denaro prevista per il mancato imbarco. Questa, però, non spetta loro se sono stati informati della cancellazione del volo:
- almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto;
- nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto ed è stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto;
- meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto ed è stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.
In ogni caso, la compagnia aerea deve provare di aver avvertito per tempo il passeggero.
Essa, inoltre, non deve pagare nulla se dimostra che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali inevitabili.
Ritardo
La compagnia aerea è tenuta a offrire al passeggero rimborsi e servizi anche in caso di ritardo del volo rispetto all’orario di partenza previsto. I diritti dei passeggeri, però, sono garantiti solo quando il ritardo supera una certa soglia; in particolare, soltanto quando il ritardo è superiore a: due ore per tutte le tratte fino a 1.500 km; tre ore per tutte le tratte dentro l’Unione Europea superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 km; quattro ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi precedenti.
In presenza di questi ritardi la compagnia deve offrire ai passeggeri pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa.
Quando il ritardo è di almeno cinque ore, il passeggero ha, inoltre, diritto al rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non effettuata; il rimborso si estende a quella già effettuata se il volo è divenuto inutile rispetto al suo programma di viaggio iniziale. Il pagamento deve avvenire entro sette giorni.
Da ultimo, quando l’orario di partenza è rinviato di almeno un giorno, la compagnia deve fornire gratuitamente al passeggero una sistemazione in albergo e il trasporto tra l’aeroporto e l’albergo.
Un consiglio
Se vi trovate in una di queste situazioni, verificate che la compagnia vi fornisca assistenza e vi rimborsi. Si tratta di vostri diritti, che sono garantiti dal Regolamento europeo sopra indicato. Di conseguenza, se la compagnia non vi fornisce l’assistenza o non vi dà i rimborsi che vi spettano, pretendeteli.
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Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano Libero nel blog I consigli di un civilista.