Le strade, a volte, sono tenute in cattivo stato di manutenzione e sono dissestate. Può capitare quindi che un pedone, camminando lungo il marciapiede, inciampi in una buca e si infortuni; oppure può succedere che un’automobilista o un motociclista, percorrendo una strada, incappi in una sconnessione che causa un incidente. Le buche del manto stradale possono essere molto pericolose soprattutto per i motociclisti; possono infatti farli cadere con conseguenze anche gravi per la loro incolumità fisica.
In tutti questi casi, si pone il problema di verificare se il pedone, l’automobilista o il motociclista abbia diritto a un risarcimento dei danni subiti a causa della buca o della disconnessione. Si pone poi l’ulteriore problema di individuare il soggetto al quale chiedere il risarcimento.
Buche stradali e responsabilità per custodia
In linea di principio, nei casi sopra descritti bisogna rivolgersi al soggetto che ha il potere e il dovere di controllare la strada, a colui che deve attivarsi affinché questa non crei situazioni di rischio per coloro che la utilizzano. Questo soggetto è giuridicamente definito “custode” e ha un “potere di governo” sulla strada, ha cioè il potere di controllarla, di modificare le situazioni di pericolo che si possono venire a creare e di impedire ad altri soggetti di intromettersi nella gestione della stessa.
Chi subisce un danno a causa di una buca o di una disconnessione della strada deve, quindi, chiedere il risarcimento all’Ente proprietario della medesima, cioè, a seconda dei casi, al Comune, alla Provincia, alla Regione o allo Stato; oppure, se la gestione della strada è affidata a un soggetto diverso dal proprietario, come avviene ad esempio nel caso delle autostrade, bisogna rivolgersi all’Ente gestore del tratto autostradale nel quale è avvenuto l’incidente.
L’art. 2051 del codice civile prevede, infatti, la c.d. responsabilità per custodia, secondo la quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”
Si tratta di una sorta di responsabilità oggettiva a carico di chi ha l’effettivo potere materiale sulla cosa. La Corte di Cassazione ha chiarito che per l’applicazione di questa norma è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo; è sufficiente cioè che sussista il potere di governo sulla cosa.
Buche stradali e insidia
Quando, però, si tratta di buche o disconnessioni del manto stradale, è necessario un ulteriore elemento.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il risarcimento spetta solo quando le buche stradali costituiscono un’insidia o un trabocchetto; quando sono cioè ostacoli non facilmente visibili.
A questo proposito, la giurisprudenza ha precisato che la buca costituisce un’insidia quando il pericolo non è visibile, né prevedibile.
L’utente della strada non deve, invece, necessariamente dimostrare il comportamento colposamente omissivo dell’ente concessionario per non avere tempestivamente rimosso o segnalato l’insidia, pur avendone avuto notizia.
La prova dell’insidia
Per ottenere il risarcimento dei danni, è quindi fondamentale che il danneggiato dimostri l’esistenza della buca e della situazione di pericolo che essa determina.
E’ quindi importante che sul luogo dell’incidente intervenga una pattuglia dei vigili, della polizia o dei carabinieri affinché vengano effettuati tutti i necessari rilievi. Il verbale redatto dagli agenti intervenuti sul posto, le fotografie riprese dagli stessi e le dichiarazioni di eventuali testimoni raccolte nel verbale costituiscono infatti una prova certa dell’esistenza della buca, delle sue caratteristiche e dell’incidente che ne è derivato. Non solo; grazie ai rilievi delle forze di polizia è spesso possibile ricostruire l’effettiva dinamica di un incidente anche in assenza di testimoni.
In mancanza dell’intervento delle forze dell’ordine è sempre consigliabile riprendere con delle fotografie le caratteristiche della buca; è importante anche raccogliere i dati di eventuali testimoni, se presenti, ai quali sarà poi possibile chiedere successivamente di confermare la dinamica dell’incidente.
In conclusione, quando si subiscono danni a causa di una buca sul marciapiede o sulla strada, tutto si gioca sul concetto di visibilità della buca medesima. Paradossalmente, al contrario di quanto si potrebbe pensare, in alcuni casi, più essa è estesa, minori possono essere le chances di ottenere un risarcimento; diversamente, quando questa risulta piccola e nascosta, costituendo così un vero e proprio trabocchetto, può risultare più facile essere risarciti.
Naturalmente, il pedone e l’automobilista devono fare “la loro parte”, camminando o guidando con prudenza, senza distrarsi.
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Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano Libero nel blog “I consigli di un civilista”.
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