Risarcimento del danno da sinistro stradale e riparazione anti-economica

Cassazione Civile, Ordinanza 20/04/2023 n. 10686 – Risarcimento del danno da sinistro stradale e riparazione anti-economica.

Quando si verifica un sinistro stradale può accadere che il costo della riparazione del veicolo danneggiato sia superiore al suo valore commerciale. In questi casi, di regola, le compagnie assicurative risarciscono il danno soltanto entro il limite del valore del mezzo, negando il risarcimento per un importo superiore.

In questo contesto, l’Ordinanza n. 10686/2023 della Corte di Cassazione sembra aver aperto alla possibilità per il proprietario del veicolo danneggiato di ottenere il risarcimento delle spese di riparazione anche se queste superano il valore del mezzo.

Prima di analizzare questa decisione, è opportuno esaminare come la legge regola il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli.

Il risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente

In linea generale, ai sensi dell’art. 2058 c.c., il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli può avvenire secondo due modalità tra loro alternative: in forma specifica oppure per equivalente.

Il risarcimento del danno in forma specifica

Con il risarcimento in forma specifica il danneggiato può pretendere il ripristino della situazione antecedente al danno con l’esecuzione di interventi che eliminano le conseguenze del pregiudizio subito.

Nel caso di danno a un autoveicolo, il risarcimento in forma specifica consiste nella riparazione dell’auto con parti di ricambio originali. La somma dovuta a titolo di risarcimento è quindi calcolata sui costi necessari per la riparazione.

Il risarcimento del danno per equivalente

Il risarcimento per equivalente consiste, invece, nella corresponsione di una somma di denaro che compensi il valore economico della perdita subita.

Nel caso di un veicolo danneggiato, esso consiste nel pagamento di una somma pari alla differenza fra il valore del bene integro – ossia nel suo stato prima del sinistro – e quello del bene danneggiato. Questo principio è stato più volte espresso in passato dalla Corte di cassazione con le Sentenze n. 5993 del 1997 e n. 27546 del 2017.

Con una precedente sentenza, inoltre, la Suprema Corte aveva precisato che il risarcimento del danno per equivalente consiste nella “differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell’incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l’incidente, con l’aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato” (Cass. n. 4035/1975).

Nel risarcimento per equivalente devono essere inclusi tutti i costi accessori connessi alla sostituzione del bene, come le spese di immatricolazione, il bollo auto non goduto e il fermo tecnico.

La disciplina dell’art. 2058 c.c. del risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente

Il risarcimento del danno in forma specifica è previsto dall’art. 2058 comma 1 c.c., secondo il quale “il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile”.

In alternativa al risarcimento in forma specifica, l’art. 2058 comma 2 c.c. prevede il risarcimento per equivalente, stabilendo che “il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.

Le due modalità di liquidazione del danno si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione. La reintegrazione in forma specifica (cioè, la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria. Essa però può essere derogata dal giudice in favore del risarcimento per equivalente, quando la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per la parte obbligata.

Quale modalità liquidatoria applicare? La novità introdotta dall’Ordinanza n. 10686/2023 rispetto al precedente orientamento della Corte di Cassazione

Prima dell’Ordinanza in esame, la Suprema Corte (Sentenze n. 5993 e del 1997 e n. 24718 del 2013) aveva stabilito che il risarcimento per equivalente fosse da preferire qualora il costo della riparazione risultasse notevolmente superiore al valore commerciale del veicolo. Secondo questa impostazione, per decidere quale modalità liquidatoria applicare, il Giudice deve tenere conto soltanto del costo della riparazione.

L’Ordinanza n. 10686 del 2023 afferma, invece, che, nel bilanciare l’esigenza di reintegrare il danneggiato nella situazione antecedente al sinistro e quella di non gravare il danneggiante di un costo eccessivo, il Giudice non deve considerare soltanto il costo della riparazione. Egli deve anche valutare la sussistenza o meno di un ingiustificato arricchimento (c.d. locupletazione) per il danneggiato.

Da una parte, infatti, quest’ultimo può avere valide ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato. Egli può preferire la riparazione, ad esempio, perché gli risulta più agevole la guida di un mezzo cui è abituato; oppure perché vi sono difficoltà per reperirne uno con caratteristiche similari sul mercato; oppure ancora perché vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di un veicolo equipollente e ai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile. In questi casi, una piena soddisfazione delle sue ragioni risarcitorie può comportare un costo anche notevolmente superiore rispetto a quello della sostituzione.

D’altra parte, al danneggiante non può essere imposta sempre e comunque la reintegrazione in forma specifica, in quanto il suo obbligo risarcitorio deve basarsi su elementi oggettivi. Inoltre, pur tenendo conto dell’interesse del danneggiato al ripristino del bene e della possibilità che i costi di tale ripristino si discostino anche in misura sensibile dal suo valore commerciale, non può consentirsi che al danneggiato venga riconosciuto più di quanto necessario per eliminare il pregiudizio subito.

Prima dell’ordinanza del 2013 la Corte aveva individuato il punto di equilibrio di queste contrapposte esigenze facendo riferimento alla necessità che il costo delle riparazioni non superasse notevolmente il valore di mercato del veicolo danneggiato. Questo criterio, però, se da una parte tutela adeguatamente la posizione dell’obbligato rispetto ad eccessi liquidatori, dall’altra non tiene conto della necessità di non sacrificare specifiche esigenze del danneggiato a veder ripristinato il proprio mezzo.

Con l’ordinanza in commento, la Corte afferma che, per applicare il risarcimento per equivalente, la verifica di eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull’entità dei costi, ma deve anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno un ingiustificato arricchimento (c.d. locupletazione) per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del danneggiante a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato.

——-

E’ possibile scaricare il testo integrale della sentenza in formato pdf

Vuoi parlarci?

Hai una domanda o un problema di cui vorresti parlare, o sei curioso di sapere di più su come possiamo aiutarti? Mettiti in contatto oggi stesso!