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	<title>trasporto di cose Archivi - Studio legale Gregorio</title>
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		<title>Il contratto di trasporto: istruzioni per l&#8217;uso.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 22:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contratti commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[indennizzo]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento danni]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto di cose]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto di persone]]></category>
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					<description><![CDATA[Molte persone stipulano quotidianamente contratti di trasporto, spesso senza farci caso. Chi prende un treno o un autobus e chi spedisce un pacco utilizza questo strumento. Se state leggendo questo articolo mentre vi state spostando con i mezzi pubblici, avete stipulato un contratto di trasporto.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Molte persone stipulano quotidianamente contratti di trasporto, spesso senza farci caso. Chi prende un treno o un autobus e chi spedisce un pacco utilizza questo strumento. Se state leggendo questo articolo mentre vi state spostando con i mezzi pubblici, avete stipulato un contratto di trasporto. In questo periodo di <em>boom</em> degli acquisti on line, inoltre, questo è lo strumento grazie al quale possiamo ricevere a casa nostra un libro, una pizza, un hamburgher o qualsiasi altro prodotto che abbiamo acquistato su internet.</p>
<p><span id="more-5143"></span></p>
<h2>Cos’è il contratto di trasporto?</h2>
<p style="text-align: justify;">Il trasporto è il contratto con il quale una parte (il vettore) si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo a un altro in cambio di un corrispettivo (il prezzo).</p>
<p style="text-align: justify;">Entrambe le parti si assumono quindi obblighi reciproci:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il vettore deve effettuare il trasporto;</li>
<li>l’utente deve pagare il prezzo.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il vettore può essere un’azienda di trasporto su strada, una compagnia aerea, marittima o ferroviaria. Il suo compito è quello di portare persone o cose presso la destinazione concordata. Egli si assume un obbligo di risultato: vi avrà adempiuto soltanto quando avrà portato a destinazione le persone o le merci che trasporta.</p>
<h2>Contratto di trasporto di persone e di cose. Quali sono le differenze?</h2>
<p style="text-align: justify;">Il codice civile distingue il contratto di trasporto di persone da quello di cose. L’elemento più importante che li differenzia è proprio l’oggetto del trasporto: persone nel primo caso, merci nel secondo. Questa differenza si riflette sulle attività che il vettore deve compiere e, quindi, sui suoi obblighi. Egli, infatti, oltre all’impegno principale di portare a destinazione persone o cose nei tempi concordati, si assume anche degli obblighi ulteriori. Questi cambiano a seconda di ciò che egli trasporta; se si tratta di <strong>persone</strong>, egli deve principalmente proteggerne l’incolumità. se, invece, si tratta di <strong>merci</strong>, egli deve:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>riceverle in consegna dal mittente;</li>
<li>detenerle e custodirle durante il viaggio;</li>
<li>riconsegnarle al destinatario.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Il trasporto di persone: quali sono le responsabilità del vettore?</h2>
<h3>La responsabilità per i ritardi e le cancellazioni</h3>
<p style="text-align: justify;">Il vettore è responsabile, innanzitutto, per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto. Ciò significa che se non porta a destinazione i passeggeri o le merci o se, come più spesso avviene, ritarda nel farlo, risponde dei danni. Il tema dei ritardi e delle cancellazioni nei trasporti di persone è affrontato in modo diverso a seconda che si tratti di trasporto ferroviario, aereo o marittimo. Ecco alcuni esempi.</p>
<h4>I ritardi dei treni</h4>
<p style="text-align: justify;">Nel trasporto ferroviario il passeggero ha diritto al rimborso di una parte del prezzo del biglietto in caso di ritardo superiore ai 60 minuti; il rimborso varia a seconda dell’entità del ritardo ed è dovuto indipendentemente dalle sue cause (art. 17 Regolamento UE n. 1371 del 2007).</p>
<h4>Ritardi e cancellazioni di aerei</h4>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il trasporto aereo, in caso di cancellazione del volo, la compagnia aerea può essere esentata da responsabilità, se dimostra che la cancellazione è stata causata da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso; la compagnia può essere esonerata anche se dimostra di aver tempestivamente avvisato i passeggeri della cancellazione del volo (art. 5 Regolamento UE n. 261 del 2004).</p>
<h4 style="text-align: left;">Ritardi e cancellazioni di traghetti e aliscafi</h4>
<p style="text-align: justify;">Nel trasporto marittimo, in caso di ritardo superiore a 90 minuti o di cancellazione, il vettore marittimo deve offrire immediatamente al passeggero due soluzioni tra loro alternative:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il trasporto presso la destinazione finale a condizioni simili e senza nessun supplemento;</li>
<li>il rimborso del prezzo del biglietto.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In caso di ritardo presso la destinazione finale, il passeggero ha comunque diritto al rimborso di una parte del prezzo del biglietto, che varia a seconda dell’entità del ritardo (artt. 16 e ss. del Regolamento UE n. 1177 del 2010).</p>
<h3 style="text-align: justify;">La responsabilità per i danni alla persona del viaggiatore e per la perdita o il danneggiamento dei bagagli</h3>
<p style="text-align: justify;">Durante il viaggio, il vettore è inoltre responsabile sia delle lesioni personali che colpiscono il viaggiatore, sia della perdita e dei danni dei bagagli. C’è quindi una presunzione di responsabilità a suo carico. Egli, per non essere considerato responsabile, deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso di lesioni personali, quindi, il passeggero deve dimostrare il danno subito e l’esistenza di un rapporto di causa – effetto (il c.d. nesso causale) tra l’attività del vettore e le lesioni. Ad esempio, il fatto che l’autobus o il treno è partito con la porta aperta e che, pertanto, il passeggero è caduto. Dall’altra parte, il vettore, per liberarsi da responsabilità, deve dimostrare che l’evento che ha causato il danno è stato un fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza. Ad esempio, può dimostrare che il danno è stato causato da un comportamento imprudente del passeggero.</p>
<h2>Il trasporto di cose: come funziona?</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel trasporto di cose, il mittente consegna al vettore gli oggetti da trasportare; questo li prende e li custodisce durante il viaggio con l’obbligo di riconsegnarli al destinatario.</p>
<p style="text-align: justify;">Il mittente, insieme alle cose da trasportare, consegna al vettore la lettera di vettura, nella quale indica:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il nome del destinatario e il luogo di destinazione;</li>
<li>la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il vettore, a sua volta, rilascia al mittente un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, durante il trasporto, egli, come già detto, ha l’obbligo di custodire le cose che gli sono state consegnate; è quindi responsabile della loro perdita e dei danni che subiscono. Questa responsabilità sorge nel momento in cui le riceve e viene meno quando le riconsegna al destinatario. Essa comporta che il vettore è tenuto a risarcire i danni derivanti dallo smarrimento o dall’avaria della merce. Egli può essere esonerato da ogni responsabilità se prova che la perdita o l’avaria dipendono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>da caso fortuito;</li>
<li>dalla natura o dai vizi delle cose;</li>
<li>dal loro imballaggio;</li>
<li>da un fatto del mittente;</li>
<li>da un fatto del destinatario.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Infine, il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità previste nel contratto di trasporto. Egli deve esibire al destinatario la lettera di vettura.</p>
<p>————————–</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano <strong>Libero </strong>nel blog <a href="https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/giovanni-gregorio/25441743/contratto-trasporto-persone-beni-rimborso-delivery-cibo.html" target="_blank" rel="noopener"><strong>I consigli di un civilista</strong></a>.</p>
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