<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sinistro stradale. Archivi - Studio legale Gregorio</title>
	<atom:link href="https://studiolegalegregorio.it/tag/sinistro-stradale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://studiolegalegregorio.it/tag/sinistro-stradale/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Mar 2024 16:12:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://studiolegalegregorio.it/wp-content/uploads/2022/01/favicon_gg-150x150.jpg</url>
	<title>sinistro stradale. Archivi - Studio legale Gregorio</title>
	<link>https://studiolegalegregorio.it/tag/sinistro-stradale/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Buche stradali: chi risarcisce i danni?</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2020/09/01/buche-stradali-chi-risarcisce-i-danni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 12:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risarcimento danni]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità per custodia]]></category>
		<category><![CDATA[sinistro stradale.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avvocatogregorio.it/?p=4836</guid>

					<description><![CDATA[Le strade, a volte, sono tenute in cattivo stato di manutenzione e sono dissestate. Può capitare quindi che un pedone, camminando lungo il marciapiede, inciampi in una buca e si infortuni; oppure può succedere che un’automobilista o un motociclista, percorrendo una strada, incappi in una sconnessione che causa un incidente. Le buche del manto stradale [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le strade, a volte, sono tenute in cattivo stato di manutenzione e sono dissestate. Può capitare quindi che un pedone, camminando lungo il marciapiede, inciampi in una buca e si infortuni; oppure può succedere che un’automobilista o un motociclista, percorrendo una strada, incappi in una sconnessione che causa un incidente. Le buche del manto stradale possono essere molto pericolose soprattutto per i motociclisti; possono infatti farli cadere con conseguenze anche gravi per la loro incolumità fisica.</p>
<p style="text-align: justify;">In tutti questi casi, si pone il problema di verificare se il pedone, l’automobilista o il motociclista abbia diritto a un risarcimento dei danni subiti a causa della buca o della disconnessione. Si pone poi l’ulteriore problema di individuare il soggetto al quale chiedere il risarcimento.</p>
<p><span id="more-4836"></span></p>
<h2>Buche stradali e responsabilità per custodia</h2>
<p style="text-align: justify;">In linea di principio, nei casi sopra descritti bisogna rivolgersi al soggetto che ha il potere e il dovere di controllare la strada, a colui che deve attivarsi affinché questa non crei situazioni di rischio per coloro che la utilizzano. Questo soggetto è giuridicamente definito “custode” e ha un “potere di governo” sulla strada, ha cioè il potere di controllarla, di modificare le situazioni di pericolo che si possono venire a creare e di impedire ad altri soggetti di intromettersi nella gestione della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Chi subisce un danno a causa di una buca o di una disconnessione della strada deve, quindi, chiedere il risarcimento all’Ente proprietario della medesima, cioè, a seconda dei casi, al Comune, alla Provincia, alla Regione o allo Stato; oppure, se la gestione della strada è affidata a un soggetto diverso dal proprietario, come avviene ad esempio nel caso delle autostrade, bisogna rivolgersi all’Ente gestore del tratto autostradale nel quale è avvenuto l’incidente.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">L’art. 2051 del codice civile prevede, infatti, la c.d. responsabilità per custodia, secondo la quale <em>“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.</em>”</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una sorta di responsabilità oggettiva a carico di chi ha l’effettivo potere materiale sulla cosa. La Corte di Cassazione ha chiarito che per l’applicazione di questa norma è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo; è sufficiente cioè che sussista il potere di governo sulla cosa.</p>
<h2>Buche stradali e insidia</h2>
<p style="text-align: justify;">Quando, però, si tratta di buche o disconnessioni del manto stradale, è necessario un ulteriore elemento.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il risarcimento spetta solo quando le buche stradali costituiscono un’insidia o un trabocchetto; quando sono cioè ostacoli non facilmente visibili.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">A questo proposito, la giurisprudenza ha precisato che la buca costituisce un’insidia quando il pericolo non è visibile, né prevedibile.</p>
<p style="text-align: justify;">L’utente della strada non deve, invece, necessariamente dimostrare il comportamento colposamente omissivo dell’ente concessionario per non avere tempestivamente rimosso o segnalato l’insidia, pur avendone avuto notizia.</p>
<h3>La prova dell&#8217;insidia</h3>
<p style="text-align: justify;">Per ottenere il risarcimento dei danni, è quindi fondamentale che il danneggiato dimostri l’esistenza della buca e della situazione di pericolo che essa determina.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ quindi importante che sul luogo dell’incidente intervenga una pattuglia dei vigili, della polizia o dei carabinieri affinché vengano effettuati tutti i necessari rilievi. Il verbale redatto dagli agenti intervenuti sul posto, le fotografie riprese dagli stessi e le dichiarazioni di eventuali testimoni raccolte nel verbale costituiscono infatti una prova certa dell’esistenza della buca, delle sue caratteristiche e dell’incidente che ne è derivato. Non solo; grazie ai rilievi delle forze di polizia è spesso possibile ricostruire l’effettiva dinamica di un incidente anche in assenza di testimoni.</p>
<p style="text-align: justify;">In mancanza dell’intervento delle forze dell’ordine è sempre consigliabile riprendere con delle fotografie le caratteristiche della buca; è importante anche raccogliere i dati di eventuali testimoni, se presenti, ai quali sarà poi possibile chiedere successivamente di confermare la dinamica dell’incidente.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, quando si subiscono danni a causa di una buca sul marciapiede o sulla strada, tutto si gioca sul concetto di visibilità della buca medesima. Paradossalmente, al contrario di quanto si potrebbe pensare, in alcuni casi, più essa è estesa, minori possono essere le chances di ottenere un risarcimento; diversamente, quando questa risulta piccola e nascosta, costituendo così un vero e proprio trabocchetto, può risultare più facile essere risarciti.</p>
<p style="text-align: justify;">Naturalmente, il pedone e l’automobilista devono fare “la loro parte”, camminando o guidando con prudenza, senza distrarsi.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano <strong>Libero </strong>nel blog &#8220;I consigli di un civilista&#8221;.<br />
Per leggere l&#8217;articolo su Libero clicca su questo <a href="https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/giovanni-gregorio/24079922/buche-stradali-chi-risarcisce-danni-codice-civile.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="broken_link">link</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
