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	<title>Risarcimento danni Archivi - Studio legale Gregorio</title>
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	<title>Risarcimento danni Archivi - Studio legale Gregorio</title>
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		<title>Cosa fare se il rogito va a monte?</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2021/03/29/cosa-fare-se-il-rogito-va-a-monte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2021 22:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contratti commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[inadempimento]]></category>
		<category><![CDATA[recesso]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento danni]]></category>
		<category><![CDATA[risoluzione del contratto]]></category>
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					<description><![CDATA[Una volta firmato il preliminare di vendita di un immobile, cosa posso fare se l’altra parte non firma il rogito? I miei clienti mi hanno spesso rivolto questa domanda. Chi acquista o vende casa, infatti, può trovarsi di fronte a questo problema. In tal caso, ci sono due soluzioni alternative: sciogliere il contratto preliminare e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una volta firmato il preliminare di vendita di un immobile, cosa posso fare se l’altra parte non firma il rogito? I miei clienti mi hanno spesso rivolto questa domanda. Chi acquista o vende casa, infatti, può trovarsi di fronte a questo problema. In tal caso, ci sono due soluzioni alternative:</p>
<ul>
<li>sciogliere il contratto preliminare e ottenere un risarcimento;</li>
<li>pretendere il trasferimento di proprietà dell’immobile e il pagamento del prezzo.</li>
</ul>
<p>Prima di approfondire queste soluzioni, è utile vedere come si articola la compravendita di immobili.<br />
<span id="more-5172"></span>Come funziona la compravendita di un immobile? Il preliminare e il rogito.</p>
<p>La compravendita di un immobile ruota intorno a due fasi principali: la firma del contratto preliminare (il compromesso) e la successiva stipula del contratto definitivo (il rogito notarile). La firma del compromesso avviene nel momento in cui venditore e acquirente terminano le trattative con il raggiungimento di un accordo sul prezzo. Con il preliminare essi si obbligano a concludere un futuro contratto definitivo di vendita; soltanto con quest’ultimo il venditore trasferirà la proprietà dell’immobile e l’acquirente gli pagherà il prezzo. Nel compromesso essi stabiliscono anche la data entro la quale stipuleranno il rogito.</p>
<h2>Perché firmare un contratto preliminare? Non è più semplice stipulare subito il rogito?</h2>
<p>La stipulazione immediata del rogito, senza la precedente firma di un contratto preliminare, è senz’altro più semplice; però, avviene molto raramente. Affinché sia possibile, infatti, è necessario che, al termine delle trattative, l’acquirente abbia già tutto il denaro necessario per pagare l’intero prezzo concordato. Di solito, invece, non ne ha a sufficienza e deve farselo prestare da una banca. Tra il momento in cui chiede il prestito e quello in cui la banca gli eroga i fondi trascorrono settimane o mesi. L’acquirente corre quindi il rischio che, durante questo intervallo di tempo, il proprietario dell’immobile trovi un altro compratore. Come può quindi tutelarsi?</p>
<p>Una soluzione potrebbe essere firmare immediatamente il rogito, ma senza pagare subito il prezzo. Il pagamento avverrebbe in un momento successivo, quando la banca erogherà il prestito. Questa soluzione, tuttavia, sarebbe molto onerosa e rischiosa per il venditore. L’acquirente, infatti, una volta stipulato il rogito e ottenuta così la proprietà dell’immobile, potrebbe poi non pagare il prezzo.</p>
<p>E’ quindi meglio firmare innanzitutto il preliminare e poi il rogito. Il primo, infatti, impedisce al venditore di cedere ad altri l’immobile e consente al compratore di avere il tempo necessario per procurarsi i soldi. In questo modo, il pagamento del prezzo, avvenendo al momento del rogito, sarebbe contestuale e non successivo al trasferimento della proprietà. In questo modo verrebbe tutelato anche il venditore.</p>
<p>Dopo la firma del preliminare, potrebbe però verificarsi il problema visto all’inizio; potrebbe cioè succedere che una delle parti non stipuli il rogito notarile. Come già detto, in questo caso ci sono due soluzioni.</p>
<h2>Lo scioglimento del contratto preliminare. Il risarcimento del danno e la caparra confirmatoria</h2>
<p>La prima soluzione è quella di sciogliere il contratto preliminare e rinunciare alla compravendita. Se una delle parti si rifiuta di stipulare il rogito, viola un preciso obbligo contrattuale assunto con il preliminare. L’altra parte può quindi ottenere la risoluzione per inadempimento di quest’ultimo contratto e chiedere il risarcimento dei danni. In questo caso, dovrà dimostrare di aver subito un danno e quantificarlo. Ad esempio, in caso di inadempimento del venditore, il compratore che ha ottenuto un prestito dalla banca, potrà chiedergli il rimborso delle spese che ha dovuto sostenere per ottenere il mutuo.</p>
<p>In alternativa alla risoluzione e alla conseguente richiesta di risarcimento dei danni, è possibile un’altra soluzione più semplice e immediata. Questa presuppone che, al momento della firma del contratto preliminare, l’acquirente abbia versato al venditore la c.d. caparra confirmatoria. Se le parti stipulano il rogito, la somma versata come caparra, viene calcolata come anticipo sul prezzo. Se, invece, una delle parti viola l’impegno preso e non firma il rogito, l’altra può recedere dal contratto preliminare e ottenere la caparra. In particolare, in caso di inadempimento del compratore, il venditore recede dal preliminare e trattiene la caparra ricevuta; viceversa, in caso di inadempimento del venditore, l’acquirente, oltre a recedere, ha diritto di pretendere il doppio della caparra versata.</p>
<h2>L’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il rogito</h2>
<p>Sempre nel caso in cui una delle parti venga meno all’obbligo di stipulare il rogito, l’altra parte può comunque pretendere l’adempimento. Può cioè intimare di stipulare il contratto definitivo entro un determinato termine. Se l’inadempimento persiste anche dopo la scadenza del termine, la parte adempiente può agire in giudizio; in questo modo può ottenere una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto definitivo non concluso. Questo tipo di azione si chiama esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto.</p>
<p>Se, pertanto, il venditore si rifiuta di stipulare il rogito, l’acquirente può agire in giudizio nei suoi confronti per ottenere una sentenza che gli trasferisca la proprietà dell’immobile; in tal caso, deve comunque offrire il pagamento del prezzo.</p>
<h2>Conclusione</h2>
<p>Se decidete di acquistare o vendere casa, è meglio che un consulente immobiliare vi assista. La compravendita di un immobile, infatti, è un procedimento articolato, che può nascondere diverse insidie. Potreste infatti trovarvi di fronte non solo all’improvviso rifiuto della banca di concedere il prestito al compratore, ma anche a impreviste irregolarità edilizie o difformità catastali dell’immobile.</p>
<p>Se vi trovate di fronte a uno di questi ostacoli, valutate attentamente le diverse opzioni che avete. A volte è possibile insistere per ottenere il trasferimento della proprietà. Altre volte, invece, no. In queste situazioni è utile farsi aiutare da un professionista.</p>
<p>In ogni caso, prima della firma del preliminare, è sempre importante valutare l’affidabilità della persona con la quale trattate e analizzare attentamente la documentazione relativa all’immobile.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano <strong>Libero </strong>nel blog <a href="https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/giovanni-gregorio/25828610/rogito-vendita-immobile-salta-alternative.html" target="_blank" rel="noopener">I consigli di un civilista</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Treno in ritardo? Ecco i diritti dei passeggeri</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2021/02/28/treno-in-ritardo-ecco-i-diritti-dei-passeggeri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 21:07:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contratti commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[inadempimento]]></category>
		<category><![CDATA[indennizzo]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento danni]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto di persone]]></category>
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					<description><![CDATA[Il treno in ritardo è un problema di moltissimi passeggeri delle ferrovie. Il treno è un mezzo di trasporto indispensabile, soprattutto per i pendolari che quotidianamente si spostano per lavoro. Molte persone se ne servono, inoltre, per i più svariati motivi personali, come, ad esempio, per andare in vacanza. Secondo Pendolaria &#8211; il rapporto pubblicato [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il treno in ritardo è un problema di moltissimi passeggeri delle ferrovie. Il treno è un mezzo di trasporto indispensabile, soprattutto per i pendolari che quotidianamente si spostano per lavoro. Molte persone se ne servono, inoltre, per i più svariati motivi personali, come, ad esempio, per andare in vacanza. Secondo <a href="https://www.pendolaria.it/" target="_blank" rel="noopener">Pendolaria</a> &#8211; il rapporto pubblicato annualmente da Legambiente &#8211; nel nostro paese ogni giorno più di 5 milioni di persone si spostano in treno.</p>
<p><span id="more-5150"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Di fronte a questi numeri si può facilmente capire quanti e quali disagi possono causare i ritardi nel trasporto ferroviario. La questione è di una certa importanza non solo in Italia, ma anche all’estero. La materia è quindi regolata da una specifica legge valida in tutta Europa: il <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1371&amp;from=IT">Regolamento UE n. 1371/2007</a> relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Questa legge è stata quindi emanata per tutelare e garantire i diritti di chi viaggia in treno. Ma quali sono questi diritti?</p>
<h2>Quali sono i diritti dei passeggeri in caso di treno in ritardo?</h2>
<p style="text-align: justify;">In caso di treno in ritardo, i passeggeri possono avere diritto al <strong>rimborso del prezzo del biglietto</strong><strong> o</strong> a un <strong>indennizzo</strong>, oltre a particolari forme di <strong>assistenza</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Bisogna però fare una premessa di ordine generale:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">i passeggeri hanno diritto a rimborsi o indennizzi soltanto per i ritardi superiori ai 60 minuti. Per i ritardi inferiori a questo intervallo di tempo non è prevista alcuna forma di risarcimento.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Fatta questa doverosa premessa, vediamo in dettaglio che cosa possono ottenere i passeggeri quando il loro treno subisce un ritardo oltre un’ora.</p>
<h2>I rimborsi in caso di treno in ritardo alla partenza</h2>
<p style="text-align: justify;">Se il vostro treno è in ritardo sin dalla partenza e se è prevedibile che il ritardo all’arrivo alla destinazione finale sarà superiore a 60 minuti, potete scegliere immediatamente tra due alternative.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima prevede il rimborso del prezzo del biglietto. In questo caso potete farvi rimborsare solo la parte di viaggio non ancora effettuata; oppure potete ottenere il rimborso dell’intero viaggio (compresa, cioè, la parte già effettuata) ma solo se questo non risulta più utile per il vostro programma originario. In tal caso, avete anche la possibilità di ritornare al punto di partenza, non appena possibile.</p>
<p style="text-align: justify;">La seconda alternativa è quella di proseguire il viaggio verso la destinazione finale. In questo caso, potete seguire un itinerario alternativo a condizioni di trasporto simili.</p>
<h2>Gli indennizzi in caso di treno in ritardo all’arrivo</h2>
<p style="text-align: justify;">In mancanza di rimborso del prezzo del biglietto, quando il vostro treno giunge a destinazione con un ritardo superiore ai 60 minuti, avete comunque diritto a un indennizzo. Quest’ultimo non può essere inferiore:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>al 25 % del prezzo del biglietto, in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;</li>
<li>al 50 % del prezzo del biglietto, in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’indennizzo è effettuato entro un mese dalla presentazione della relativa domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">Se però siete stati informati del ritardo prima dell’acquisto del biglietto, non avete diritto a essere indennizzati.</p>
<h2>L’assistenza ai passeggeri</h2>
<p style="text-align: justify;">In caso di ritardo del treno, avete diritto ad essere informati della situazione e dell’orario previsto di partenza e di arrivo. Questo è uno specifico obbligo dell’impresa ferroviaria o del gestore della stazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Se il ritardo è superiore ai 60 minuti, sono poi previste particolari forme di assistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste comprendono, innanzitutto, il diritto di ricevere gratuitamente pasti e bevande in quantità ragionevole, in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, se a causa del ritardo è necessario un soggiorno di una o più notti e se è fisicamente possibile, vi deve essere fornita una sistemazione gratuita in albergo e il trasporto tra la stazione ferroviaria e l&#8217;albergo.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, se il treno è rimasto bloccato sui binari, avete di diritto al trasporto gratuito tra il treno e la stazione ferroviaria, fino a un punto di partenza alternativo o fino alla destinazione finale del servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, quando il servizio ferroviario non può più essere proseguito, l’impresa ferroviaria organizza il prima possibile servizi di trasporto alternativi per i passeggeri.</p>
<p>————————–</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano <strong>Libero </strong>nel blog <a href="https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/giovanni-gregorio/25547469/treno-ritardo-diritti-passeggeri.html" target="_blank" rel="noopener"><strong>I consigli di un civilista</strong></a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il contratto di trasporto: istruzioni per l&#8217;uso.</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2021/02/14/il-contratto-di-trasporto-istruzioni-per-luso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 22:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contratti commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[indennizzo]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento danni]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto di cose]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto di persone]]></category>
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					<description><![CDATA[Molte persone stipulano quotidianamente contratti di trasporto, spesso senza farci caso. Chi prende un treno o un autobus e chi spedisce un pacco utilizza questo strumento. Se state leggendo questo articolo mentre vi state spostando con i mezzi pubblici, avete stipulato un contratto di trasporto.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Molte persone stipulano quotidianamente contratti di trasporto, spesso senza farci caso. Chi prende un treno o un autobus e chi spedisce un pacco utilizza questo strumento. Se state leggendo questo articolo mentre vi state spostando con i mezzi pubblici, avete stipulato un contratto di trasporto. In questo periodo di <em>boom</em> degli acquisti on line, inoltre, questo è lo strumento grazie al quale possiamo ricevere a casa nostra un libro, una pizza, un hamburgher o qualsiasi altro prodotto che abbiamo acquistato su internet.</p>
<p><span id="more-5143"></span></p>
<h2>Cos’è il contratto di trasporto?</h2>
<p style="text-align: justify;">Il trasporto è il contratto con il quale una parte (il vettore) si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo a un altro in cambio di un corrispettivo (il prezzo).</p>
<p style="text-align: justify;">Entrambe le parti si assumono quindi obblighi reciproci:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il vettore deve effettuare il trasporto;</li>
<li>l’utente deve pagare il prezzo.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il vettore può essere un’azienda di trasporto su strada, una compagnia aerea, marittima o ferroviaria. Il suo compito è quello di portare persone o cose presso la destinazione concordata. Egli si assume un obbligo di risultato: vi avrà adempiuto soltanto quando avrà portato a destinazione le persone o le merci che trasporta.</p>
<h2>Contratto di trasporto di persone e di cose. Quali sono le differenze?</h2>
<p style="text-align: justify;">Il codice civile distingue il contratto di trasporto di persone da quello di cose. L’elemento più importante che li differenzia è proprio l’oggetto del trasporto: persone nel primo caso, merci nel secondo. Questa differenza si riflette sulle attività che il vettore deve compiere e, quindi, sui suoi obblighi. Egli, infatti, oltre all’impegno principale di portare a destinazione persone o cose nei tempi concordati, si assume anche degli obblighi ulteriori. Questi cambiano a seconda di ciò che egli trasporta; se si tratta di <strong>persone</strong>, egli deve principalmente proteggerne l’incolumità. se, invece, si tratta di <strong>merci</strong>, egli deve:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>riceverle in consegna dal mittente;</li>
<li>detenerle e custodirle durante il viaggio;</li>
<li>riconsegnarle al destinatario.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Il trasporto di persone: quali sono le responsabilità del vettore?</h2>
<h3>La responsabilità per i ritardi e le cancellazioni</h3>
<p style="text-align: justify;">Il vettore è responsabile, innanzitutto, per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto. Ciò significa che se non porta a destinazione i passeggeri o le merci o se, come più spesso avviene, ritarda nel farlo, risponde dei danni. Il tema dei ritardi e delle cancellazioni nei trasporti di persone è affrontato in modo diverso a seconda che si tratti di trasporto ferroviario, aereo o marittimo. Ecco alcuni esempi.</p>
<h4>I ritardi dei treni</h4>
<p style="text-align: justify;">Nel trasporto ferroviario il passeggero ha diritto al rimborso di una parte del prezzo del biglietto in caso di ritardo superiore ai 60 minuti; il rimborso varia a seconda dell’entità del ritardo ed è dovuto indipendentemente dalle sue cause (art. 17 Regolamento UE n. 1371 del 2007).</p>
<h4>Ritardi e cancellazioni di aerei</h4>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il trasporto aereo, in caso di cancellazione del volo, la compagnia aerea può essere esentata da responsabilità, se dimostra che la cancellazione è stata causata da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso; la compagnia può essere esonerata anche se dimostra di aver tempestivamente avvisato i passeggeri della cancellazione del volo (art. 5 Regolamento UE n. 261 del 2004).</p>
<h4 style="text-align: left;">Ritardi e cancellazioni di traghetti e aliscafi</h4>
<p style="text-align: justify;">Nel trasporto marittimo, in caso di ritardo superiore a 90 minuti o di cancellazione, il vettore marittimo deve offrire immediatamente al passeggero due soluzioni tra loro alternative:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il trasporto presso la destinazione finale a condizioni simili e senza nessun supplemento;</li>
<li>il rimborso del prezzo del biglietto.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In caso di ritardo presso la destinazione finale, il passeggero ha comunque diritto al rimborso di una parte del prezzo del biglietto, che varia a seconda dell’entità del ritardo (artt. 16 e ss. del Regolamento UE n. 1177 del 2010).</p>
<h3 style="text-align: justify;">La responsabilità per i danni alla persona del viaggiatore e per la perdita o il danneggiamento dei bagagli</h3>
<p style="text-align: justify;">Durante il viaggio, il vettore è inoltre responsabile sia delle lesioni personali che colpiscono il viaggiatore, sia della perdita e dei danni dei bagagli. C’è quindi una presunzione di responsabilità a suo carico. Egli, per non essere considerato responsabile, deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso di lesioni personali, quindi, il passeggero deve dimostrare il danno subito e l’esistenza di un rapporto di causa – effetto (il c.d. nesso causale) tra l’attività del vettore e le lesioni. Ad esempio, il fatto che l’autobus o il treno è partito con la porta aperta e che, pertanto, il passeggero è caduto. Dall’altra parte, il vettore, per liberarsi da responsabilità, deve dimostrare che l’evento che ha causato il danno è stato un fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza. Ad esempio, può dimostrare che il danno è stato causato da un comportamento imprudente del passeggero.</p>
<h2>Il trasporto di cose: come funziona?</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel trasporto di cose, il mittente consegna al vettore gli oggetti da trasportare; questo li prende e li custodisce durante il viaggio con l’obbligo di riconsegnarli al destinatario.</p>
<p style="text-align: justify;">Il mittente, insieme alle cose da trasportare, consegna al vettore la lettera di vettura, nella quale indica:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il nome del destinatario e il luogo di destinazione;</li>
<li>la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il vettore, a sua volta, rilascia al mittente un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, durante il trasporto, egli, come già detto, ha l’obbligo di custodire le cose che gli sono state consegnate; è quindi responsabile della loro perdita e dei danni che subiscono. Questa responsabilità sorge nel momento in cui le riceve e viene meno quando le riconsegna al destinatario. Essa comporta che il vettore è tenuto a risarcire i danni derivanti dallo smarrimento o dall’avaria della merce. Egli può essere esonerato da ogni responsabilità se prova che la perdita o l’avaria dipendono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>da caso fortuito;</li>
<li>dalla natura o dai vizi delle cose;</li>
<li>dal loro imballaggio;</li>
<li>da un fatto del mittente;</li>
<li>da un fatto del destinatario.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Infine, il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità previste nel contratto di trasporto. Egli deve esibire al destinatario la lettera di vettura.</p>
<p>————————–</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano <strong>Libero </strong>nel blog <a href="https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/giovanni-gregorio/25441743/contratto-trasporto-persone-beni-rimborso-delivery-cibo.html" target="_blank" rel="noopener"><strong>I consigli di un civilista</strong></a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Incidenti in autostrada per oggetti abbandonati: chi paga i danni?</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2020/12/13/incidenti-in-autostrada-per-oggetti-abbandonati-chi-paga-i-danni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2020 16:49:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risarcimento danni]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità per custodia]]></category>
		<category><![CDATA[sinistro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avvocatogregorio.it/?p=5038</guid>

					<description><![CDATA[Gli incidenti in autostrada non riguardano soltanto i casi di collisione tra veicoli, ma possono essere causati anche da altri fattori. Si possono infatti verificare situazioni di pericolo per i motivi più diversi, come ad esempio la formazione di ghiaccio sulla strada o la presenza di oggetti abbandonati sulla carreggiata. Questi ultimi possono causare danni [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gli incidenti in autostrada non riguardano soltanto i casi di collisione tra veicoli, ma possono essere causati anche da altri fattori. Si possono infatti verificare situazioni di pericolo per i motivi più diversi, come ad esempio la formazione di ghiaccio sulla strada o la presenza di oggetti abbandonati sulla carreggiata. Questi ultimi possono causare danni anche ingenti agli utenti delle autostrade. Il conducente di un’auto, un camion o una moto, che si trova improvvisamente di fronte a un ostacolo imprevisto, potrebbe non riuscire a evitarlo.</p>
<p style="text-align: justify;">In questi casi cosa può fare il proprietario del mezzo danneggiato? Può ottenere un risarcimento dei danni? E in caso affermativo, a chi può rivolgersi per chiedere ristoro?</p>
<p><span id="more-5038"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, bisogna distinguere due casistiche diverse di incidenti in autostrada causati dalla presenza di oggetti sulla carreggiata. La prima si verifica quando l’oggetto proviene da un veicolo che precede; in questi casi, l&#8217;utente danneggiato deve rivolgersi al proprietario di quest’ultimo per ottenere il risarcimento dei danni.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi sono però delle situazioni nelle quali non è possibile risalire al veicolo da cui proviene l’oggetto; magari perchè la perdita o l&#8217;abbandono di quest&#8217;ultimo è avvenuto tempo prima. In questi casi può essere complesso ottenere un risarcimento. Il problema si pone anche quando l&#8217;oggetto abbandonato non proviene da alcun veicolo.</p>
<h2>La responsabilità dell’Ente proprietario o concessionario per gli incidenti in autostrada</h2>
<p style="text-align: justify;">In linea generale, in casi di questo genere,  l’Ente proprietario o concessionario del tratto autostradale potrebbe essere tenuto al risarcimento dei danni.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la giurisprudenza, infatti, esso è sottoposto alla responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2051 del codice civile. In base a questa norma, ciascuno è responsabile del danno causato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito<em>.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di cassazione ritiene che l’Ente proprietario o concessionario di una strada ne sia anche custode; si trova, infatti, in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarla, controllarla e modificarne le condizioni di fruibilità. Per questo motivo</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">l’Ente risponde dei danni provocati dall&#8217;omesso o incompleto adempimento del dovere di mantenere la strada in condizioni tali da non arrecare danno agli utenti.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">La responsabilità dell’Ente viene esclusa solo se si verifica un caso fortuito. Il danno deve cioè derivare da cause estranee alla struttura del bene o dal comportamento di terzi, con modalità di tempo e di luogo tali per cui il pericolo non avrebbe potuto essere conosciuto ed eliminato tempestivamente, neppure con la più diligente attività di controllo e di manutenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;onere di provare il caso fortuito e l&#8217;adempimento del dovere di diligente manutenzione è a carico del custode, cioè dell’Ente.</p>
<h2 style="text-align: left;">Le situazioni di pericolo che possono causare incidenti in autostrada</h2>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 713 del 15/01/2013, ha condannato Società autostrade a risarcire i danni subiti da un autocarro che aveva impattato contro una ruota abbandonata sulla carreggiata da un altro mezzo. Nel caso specifico la presenza dell’oggetto sulla carreggiata era stata, per la prima volta, segnalata alla società Autostrade alle ore 14, mentre l’incidente si era verificato dopo le ore 17.</p>
<p style="text-align: justify;">In considerazione dell’inerzia dell’Ente durante il notevole intervallo di tempo intercorso tra la segnalazione dell’oggetto e l’incidente, la Corte ha accertato la violazione del dovere di diligente manutenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso di oggetti abbandonati sulla strada, l’Ente ha quindi il dovere di rimuoverli tempestivamente; se non lo fa, potrebbe dover risarcire i danni subiti dagli utenti.</p>
<p style="text-align: justify;">In alcune sentenze (Sent. n. 10893 del 2016 e Sent. n. 4495 del 2011) la Corte di Cassazione ha inoltre distinto tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura e alle pertinenze dell’autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della strada. Per fare alcuni esempi, rientrano nel primo tipo i casi di crollo di un ponte o di rovina di una galleria; fanno, invece, parte del secondo tipo quelli di abbandono di oggetti da parte degli utenti o di improvvisa formazione di ghiaccio sul manto stradale.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici hanno sostenuto che solo in presenza di queste ultime situazioni di pericolo può sussistere caso fortuito; in tali casi, quest&#8217;ultimo si configura solo quando l’evento dannoso si verifica prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere &#8211; nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire la tempestività dell’intervento &#8211; la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo questa impostazione, il caso fortuito è quindi da escludersi se la situazione di pericolo deriva dalla struttura o da una pertinenza dell’autostrada; in tal caso, l’Ente sarebbe comunque responsabile dei danni. Diversamente, il caso fortuito potrebbe sussistere se il pericolo è stato provocato dagli utenti della strada o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato di quest’ultima. In queste situazioni, l’Ente deve dimostrare di aver tenuto una condotta diligente e di non aver potuto intervenire per rimuovere la causa del danno. Ciò può avvenire, ad esempio, quando la presenza dell’oggetto non viene segnalata oppure quando l&#8217;incidente avviene subito dopo la segnalazione.</p>
<h2 style="text-align: left;">Alcuni consigli</h2>
<p style="text-align: justify;">In pratica, come devi comportarti se vieni coinvolto in un incidente in autostrada causato da un oggetto abbandonato sulla carreggiata?</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, devi sempre chiamare la polizia stradale e/o un mezzo di soccorso. Le forze dell’ordine che intervengono sul posto, infatti, dopo aver effettuato i rilievi necessari, redigono un verbale, nel quale descrivono le circostanze dell’incidente e, ove possibile, le possibili cause; descrivono i veicoli, i danni riportati, l&#8217;oggetto rinvenuto e identificano le persone coinvolte e gli eventuali testimoni, raccogliendo le rispettive dichiarazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il verbale redatto dalle forze dell’ordine serve per provare il sinistro e il danno subito. In mancanza delle forze dell’ordine, il personale di soccorso potrà fornire la propria testimonianza e documentare l’accaduto. Ricorda che senza la prova del danno e delle circostanze dell&#8217;incidente non potrai ottenere alcun risarcimento.</p>
<p>————————–</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano <strong>Libero </strong>nel blog <a href="https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/giovanni-gregorio/25088296/autostrada-incidenti-oggetti-abbandonati-chi-paga-danni.html" target="_blank" rel="noopener"><strong>I consigli di un civilista</strong></a>.</p>
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		<title>Phishing: cosa fare se ti svuotano il conto in banca</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2020/09/09/phishing-cosa-fare-se-ti-svuotano-il-conto-in-banca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 08:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risarcimento danni]]></category>
		<category><![CDATA[frode informatica]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avvocatogregorio.it/?p=4804</guid>

					<description><![CDATA[Con lo sviluppo delle nuove tecnologie si sono purtroppo diffusi anche i reati informatici; tra questi, uno dei più diffusi è la truffa nota come “phishing”. Molte persone, infatti, ricevono e-mail o sms che sembrano provenire da banche, compagnie telefoniche o altre società. Cos’è il phishing Il “phishing” consiste nell’invio massivo di messaggi fraudolenti via [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con lo sviluppo delle nuove tecnologie si sono purtroppo diffusi anche i reati informatici; tra questi, uno dei più diffusi è la truffa nota come “phishing”. Molte persone, infatti, ricevono e-mail o sms che sembrano provenire da banche, compagnie telefoniche o altre società.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Cos’è il phishing</h2>
<p style="text-align: justify;">Il “phishing” consiste nell’invio massivo di messaggi fraudolenti via sms e via e-mail, simili nell’aspetto e nel contenuto a quelli di società che offrono servizi di pagamento, telefonici o di altro tipo. Questi messaggi hanno lo scopo di rubare i dati riservati dei destinatari; li inducono a cliccare su un <em>link </em>a un&#8217;area riservata sul falso sito web della società e a inserirvi username e password.</p>
<p><span id="more-4804"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Queste truffe possono essere particolarmente dannose quando il messaggio fraudolento è simile a quello della banca, di cui la vittima è effettivamente cliente. Quest’ultima, infatti, confidando nell’autenticità del messaggio ricevuto, clicca sul <em>link</em> in esso contenuto nella convinzione di collegarsi al sito della propria banca. La vittima, invece, si collega a un diverso sito web creato dai truffatori, del tutto simile a quello del proprio istituto di credito. Qui inserisce i propri dati personali, che vengono così carpiti dai malintenzionati, i quali li usano per accedere al conto corrente della vittima medesima.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Il voice phishing o vishing</h2>
<p style="text-align: justify;">In questi ultimi mesi, soprattutto durante il lockdown, si è purtroppo diffuso un nuovo tipo di “phishing”, definito “voice phishing” o “vishing”.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest’ultimo tipo di truffa informatica è molto più pericoloso rispetto a quella sopra descritta.</p>
<p style="text-align: justify;">Di solito, infatti, gli autori del “phishing” tradizionale non sanno se i destinatari del messaggio ingannevole siano o meno effettivamente clienti della banca che appare come mittente del medesimo. Essi, quindi, per aumentare le probabilità di successo, si rivolgono a un numero molto ampio di potenziali vittime; in tal modo, contando sulla possibilità che qualcuna di queste sia effettivamente cliente della banca in questione e cada nell’inganno.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel “voice phishing” o “vishing”, invece, i truffatori conoscono già alcuni dati della vittima (come, ad esempio, il nome e il numero di telefono) e sanno in anticipo che quest’ultima è cliente di una determinata banca. Grazie alla conoscenza di questi dati, essi sono in grado di effettuate una o più telefonate mirate alla vittima. La telefonata può essere preceduta da un sms inviato a quest’ultima, apparentemente proveniente dal servizio clienti della banca; con questo messaggio i truffatori comunicano che vi sono problemi con il conto corrente e preannunciano l’arrivo della telefonata che aiuterà il correntista a trovare una soluzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, nel corso della conversazione, il finto operatore sfrutta la conoscenza dei dati in proprio possesso per rendersi più credibile di fronte alla vittima; con la scusa di risolvere il problema, la induce così a collegarsi al falso sito web. La vittima, convinta di parlare con il servizio clienti della propria banca, segue le istruzioni del finto operatore e inserisce i propri dati riservati nel falso sito web.</p>
<h2 style="text-align: justify;">I possibili rimedi per i danni subiti dalle vittime di “phishing”</h2>
<p style="text-align: justify;">Cosa puoi fare se sei stato vittima di “phishing” e ti sono stati sottratti con l’inganno i tuoi risparmi?</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, devi recarti immediatamente presso la tua banca e disconoscere tutti i movimenti in uscita dal tuo conto corrente (bonifici, pagamenti, ecc…) che non siano stati da te effettuati.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Dovrai contestare in forma scritta e in modo specifico tutti i movimenti in uscita effettuati dai truffatori. A questo scopo la banca dovrebbe fornirti un apposito modulo da utilizzare.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, devi presentare una denuncia &#8211; querela alla polizia postale.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Se nel corso delle indagini le forze dell’ordine individuano gli autori della truffa informatica, potrai costituirti parte civile nel processo penale a loro carico, per chiedere il risarcimento dei danni. In alternativa, una volta individuati gli autori della truffa, puoi promuovere separata una causa civile nei loro confronti. Queste azioni nei confronti dei truffatori potrebbero tuttavia non produrre i risultati sperati. Potresti cioè non riuscire a recuperare in tutto o in parte le somme che ti sono state sottratte. Ciò può accedere se, ad esempio, i truffatori risultano nullatenenti e hanno speso tutto.</p>
<h2>L&#8217;azione nei confronti della banca</h2>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Per avere maggiori possibilità di recuperare effettivamente le somme sottrattele, potresti chiedere il risarcimento dei danni anche alla tua banca.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">In tal caso, dovrai inviare una richiesta scritta al tuo istituto di credito a mezzo pec o a mezzo raccomandata, raccontando l’accaduto e allegando la documentazione in tuo possesso.</p>
<p style="text-align: justify;">La banca avrà poi 30 giorni di tempo per rispondere. Se la risposta sarà negativa, potrai agire in giudizio nei suoi confronti. Prima di farlo, però, sei obbligato per legge a promuovere un tentativo di mediazione. Questo può essere effettuato o davanti a un qualsiasi organismo di mediazione oppure davanti all’Arbitro Bancario Finanziario. Quest’ultimo, a differenza di un generico organismo di mediazione, è specializzato in materia bancaria; inoltre, mentre il procedimento di mediazione civile, in caso di mancato accordo tra la banca e il cliente, si chiude con un semplice verbale negativo senza che l’organismo di mediazione possa entrare nel merito della controversia, il procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario si chiude comunque con una decisione di merito. Quest’ultima, pur non essendo vincolante, conterrà comunque delle indicazioni utili sulla specifica controversia. In ogni caso, potrai successivamente citare in giudizio la banca.</p>
<h2>La responsabilità della banca</h2>
<p style="text-align: justify;">A questo proposito, si segnala che la Corte di Cassazione, in materia di truffa informatica, ha riconosciuto la responsabilità della banca, affermando che quest’ultima deve risarcire i danni salvo che dimostri il dolo o la colpa grave del correntista (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9158 del 12/04/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">I Tribunali di Napoli, Siracusa e Parma hanno inoltre recentemente affermato quanto segue: “nel caso di operazioni effettuate con strumenti elettronici (home banking), spetta all’istituto di credito verificare la riconducibilità delle stesse alla volontà del cliente, impiegando la diligenza dell’accorto banchiere. L’eventuale uso dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi rientra nel rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure tecniche, volte a verificare la riferibilità delle operazioni suddette alla volontà del correntista.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">La banca non risponde del danno patito dal cliente solo se dimostra che il fatto è attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, qualora si verifichi un accesso non autorizzato o l’impiego dei dati raccolti per finalità non conformi alla legge, il gestore risponde ex art. 2050 c.c..” (Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5895/2019 del 07/06/2019; Tribunale di Siracusa, Sentenza n. 200 del 4/2/2019; Tribunale di Parma, Sentenza n. 1268 del 6/9/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, secondo quanto affermato dalla più recente giurisprudenza, le vittime di “phishing” che non si siano comportate in modo particolarmente incauto, avrebbero la possibilità di ottenere dal proprio istituto di credito il risarcimento dei danni subiti.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano <strong>Libero </strong>nel blog &#8220;I consigli di un civilista&#8221;.<br />
Per leggere l&#8217;articolo su Libero clicca su questo <a href="https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/giovanni-gregorio/24161497/phishing-cosa-fare-se-ti-svuotano-conto-banca.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">link</a></p>
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		<title>Buche stradali: chi risarcisce i danni?</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2020/09/01/buche-stradali-chi-risarcisce-i-danni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 12:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risarcimento danni]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità per custodia]]></category>
		<category><![CDATA[sinistro stradale.]]></category>
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					<description><![CDATA[Le strade, a volte, sono tenute in cattivo stato di manutenzione e sono dissestate. Può capitare quindi che un pedone, camminando lungo il marciapiede, inciampi in una buca e si infortuni; oppure può succedere che un’automobilista o un motociclista, percorrendo una strada, incappi in una sconnessione che causa un incidente. Le buche del manto stradale [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le strade, a volte, sono tenute in cattivo stato di manutenzione e sono dissestate. Può capitare quindi che un pedone, camminando lungo il marciapiede, inciampi in una buca e si infortuni; oppure può succedere che un’automobilista o un motociclista, percorrendo una strada, incappi in una sconnessione che causa un incidente. Le buche del manto stradale possono essere molto pericolose soprattutto per i motociclisti; possono infatti farli cadere con conseguenze anche gravi per la loro incolumità fisica.</p>
<p style="text-align: justify;">In tutti questi casi, si pone il problema di verificare se il pedone, l’automobilista o il motociclista abbia diritto a un risarcimento dei danni subiti a causa della buca o della disconnessione. Si pone poi l’ulteriore problema di individuare il soggetto al quale chiedere il risarcimento.</p>
<p><span id="more-4836"></span></p>
<h2>Buche stradali e responsabilità per custodia</h2>
<p style="text-align: justify;">In linea di principio, nei casi sopra descritti bisogna rivolgersi al soggetto che ha il potere e il dovere di controllare la strada, a colui che deve attivarsi affinché questa non crei situazioni di rischio per coloro che la utilizzano. Questo soggetto è giuridicamente definito “custode” e ha un “potere di governo” sulla strada, ha cioè il potere di controllarla, di modificare le situazioni di pericolo che si possono venire a creare e di impedire ad altri soggetti di intromettersi nella gestione della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Chi subisce un danno a causa di una buca o di una disconnessione della strada deve, quindi, chiedere il risarcimento all’Ente proprietario della medesima, cioè, a seconda dei casi, al Comune, alla Provincia, alla Regione o allo Stato; oppure, se la gestione della strada è affidata a un soggetto diverso dal proprietario, come avviene ad esempio nel caso delle autostrade, bisogna rivolgersi all’Ente gestore del tratto autostradale nel quale è avvenuto l’incidente.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">L’art. 2051 del codice civile prevede, infatti, la c.d. responsabilità per custodia, secondo la quale <em>“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.</em>”</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una sorta di responsabilità oggettiva a carico di chi ha l’effettivo potere materiale sulla cosa. La Corte di Cassazione ha chiarito che per l’applicazione di questa norma è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo; è sufficiente cioè che sussista il potere di governo sulla cosa.</p>
<h2>Buche stradali e insidia</h2>
<p style="text-align: justify;">Quando, però, si tratta di buche o disconnessioni del manto stradale, è necessario un ulteriore elemento.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il risarcimento spetta solo quando le buche stradali costituiscono un’insidia o un trabocchetto; quando sono cioè ostacoli non facilmente visibili.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">A questo proposito, la giurisprudenza ha precisato che la buca costituisce un’insidia quando il pericolo non è visibile, né prevedibile.</p>
<p style="text-align: justify;">L’utente della strada non deve, invece, necessariamente dimostrare il comportamento colposamente omissivo dell’ente concessionario per non avere tempestivamente rimosso o segnalato l’insidia, pur avendone avuto notizia.</p>
<h3>La prova dell&#8217;insidia</h3>
<p style="text-align: justify;">Per ottenere il risarcimento dei danni, è quindi fondamentale che il danneggiato dimostri l’esistenza della buca e della situazione di pericolo che essa determina.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ quindi importante che sul luogo dell’incidente intervenga una pattuglia dei vigili, della polizia o dei carabinieri affinché vengano effettuati tutti i necessari rilievi. Il verbale redatto dagli agenti intervenuti sul posto, le fotografie riprese dagli stessi e le dichiarazioni di eventuali testimoni raccolte nel verbale costituiscono infatti una prova certa dell’esistenza della buca, delle sue caratteristiche e dell’incidente che ne è derivato. Non solo; grazie ai rilievi delle forze di polizia è spesso possibile ricostruire l’effettiva dinamica di un incidente anche in assenza di testimoni.</p>
<p style="text-align: justify;">In mancanza dell’intervento delle forze dell’ordine è sempre consigliabile riprendere con delle fotografie le caratteristiche della buca; è importante anche raccogliere i dati di eventuali testimoni, se presenti, ai quali sarà poi possibile chiedere successivamente di confermare la dinamica dell’incidente.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, quando si subiscono danni a causa di una buca sul marciapiede o sulla strada, tutto si gioca sul concetto di visibilità della buca medesima. Paradossalmente, al contrario di quanto si potrebbe pensare, in alcuni casi, più essa è estesa, minori possono essere le chances di ottenere un risarcimento; diversamente, quando questa risulta piccola e nascosta, costituendo così un vero e proprio trabocchetto, può risultare più facile essere risarciti.</p>
<p style="text-align: justify;">Naturalmente, il pedone e l’automobilista devono fare “la loro parte”, camminando o guidando con prudenza, senza distrarsi.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano <strong>Libero </strong>nel blog &#8220;I consigli di un civilista&#8221;.<br />
Per leggere l&#8217;articolo su Libero clicca su questo <a href="https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/giovanni-gregorio/24079922/buche-stradali-chi-risarcisce-danni-codice-civile.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">link</a></p>
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