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	<title>procedure concorsuali Archivi - Studio legale Gregorio</title>
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		<title>Sovraindebitamento, come affrontare la crisi per avere una seconda opportunità</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2020/10/20/sovraindebitamento-come-affrontare-la-crisi-per-avere-una-seconda-opportunita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 19:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recupero crediti]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>
		<category><![CDATA[Organismo Composizione della Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[procedure concorsuali]]></category>
		<category><![CDATA[sovraindebitamento]]></category>
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					<description><![CDATA[Il sovraindebitamento è lo stato in cui si trova chi ha contratto una quantità di debiti tale da non riuscire più a ripagarli. Se il tuo reddito e il tuo patrimonio non sono sufficienti per far fronte a tutti gli obblighi che hai assunto, probabilmente significa che sei sovraindebitato. Le persone che si trovano in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il sovraindebitamento è lo stato in cui si trova chi ha contratto una quantità di debiti tale da non riuscire più a ripagarli. Se il tuo reddito e il tuo patrimonio non sono sufficienti per far fronte a tutti gli obblighi che hai assunto, probabilmente significa che sei sovraindebitato.</p>
<p style="text-align: justify;">Le persone che si trovano in queste condizioni sono purtroppo sempre di più, soprattutto a causa della crisi economica iniziata nel 2008. Nel 2012 il Parlamento ha così approvato una legge che consente a chi è sovraindebitato di ristrutturare i propri debiti.</p>
<p><span id="more-4968"></span></p>
<h2 style="text-align: left;">La legge n. 3/2012 e la crisi da sovraindebitamento</h2>
<p style="text-align: justify;">In linea generale, le procedure concorsuali consentono di porre un freno alla crisi del debitore che si trova in stato di insolvenza e di pagare, almeno in parte, i creditori. In questo modo, il debitore può ripianare i propri debiti, per poi ripartire da capo. Prima del 2012, queste procedure erano accessibili soltanto agli imprenditori commerciali con un giro di affari superiore ad una certa soglia; questi possono essere sottoposti, ad esempio, a concordato preventivo e/o a fallimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa possibilità era, invece, negata a tutti gli altri soggetti; questi, se si trovavano in una situazione di crisi, continuavano a “trascinarsi” i propri debiti per tutta la vita, senza avere alcuna via di uscita.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Con la legge n. 3 del 27/01/2012 sono state introdotte le procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento; esse consentono ai debitori, esclusi da tutte le altre procedure, di ripianare i propri debiti e di avere così una “seconda chance”.</p>
</blockquote>
<h2 style="text-align: left;">I soggetti delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento</h2>
<p style="text-align: justify;">I soggetti che possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono: gli imprenditori commerciali di piccole dimensioni (coloro che si trovano al di sotto della soglia dimensionale prevista dall’art. 1, comma 2, della Legge Fallimentare); le persone fisiche che non esercitano un’attività di impresa; gli imprenditori agricoli; gli enti “no profit” (associazioni, fondazioni, comitati); le start up innovative; gli imprenditori cancellati dal registro delle imprese da più di un anno; il socio illimitatamente responsabile che sia uscito dalla società da oltre un anno.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge n. 3/2012 prevede la partecipazione a queste procedure degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), che possono essere istituiti presso gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei notai o presso le camere di commercio. A Milano, l’Ordine degli Avvocati è stato il primo ordine professionale ad avere istituito un apposito Organismo. L’OCC riceve le domande dei debitori e, come si vedrà meglio in seguito, ha un ruolo fondamentale nel corso della procedura.</p>
<h2 style="text-align: left;">Il contenuto della domanda e la documentazione necessaria</h2>
<p style="text-align: justify;">La domanda di composizione della crisi va proposta davanti al Tribunale o all’Organismo di Composizione della Crisi del luogo in cui si trova la residenza o la sede del debitore.</p>
<p style="text-align: justify;">La proposta deve garantire il pagamento di tutti i crediti impignorabili (ad esempio, i crediti alimentari) e specificare le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori; in presenza di determinate condizioni, può anche prevedere il pagamento soltanto parziale dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca.</p>
<p style="text-align: justify;">La ristrutturazione dei debiti e il pagamento dei crediti può avvenire in qualsiasi modo, anche con la cessione di crediti futuri; ad esempio, il debitore può cedere parte del proprio stipendio per un certo numero di anni. Se i suoi beni e i suoi redditi non sono sufficienti per effettuare i pagamenti previsti nella proposta, questa deve essere sottoscritta anche da un altro soggetto che conferisce in garanzia i propri redditi o beni. La proposta può anche vietare al debitore di accedere al mercato del credito al consumo, di utilizzare carte di credito e di sottoscrivere strumenti creditizi e finanziari.</p>
<p style="text-align: justify;">Il debitore, oltre alla proposta di composizione della crisi, deve depositare la seguente documentazione: l’elenco di tutti i creditori, con l&#8217;indicazione delle somme dovute; l’elenco di tutti i beni del debitore; l’indicazione degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l&#8217;attestazione sulla fattibilità del piano rilasciata dall’Organismo di Composizione della Crisi; l&#8217;elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia. Se il debitore svolge attività di impresa, devono essere depositate anche le scritture contabili degli ultimi tre anni.</p>
<h2 style="text-align: left;">Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento</h2>
<p style="text-align: justify;">La legge prevede tre diverse procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: l’accordo con i creditori; il piano del consumatore; la liquidazione dei beni.</p>
<h3 style="text-align: left;">L’accordo con i creditori</h3>
<p style="text-align: justify;">In questa procedura la proposta del debitore deve essere approvata dai creditori. Una volta depositata la domanda, il Giudice fissa l’udienza e l’Organismo di Composizione della Crisi invita i creditori a esprimere il proprio voto. L’accordo è raggiunto soltanto se la proposta ottiene il voto favorevole dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo la votazione, l’Organismo di Composizione della Crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale. Successivamente, trasmette al Giudice la relazione con un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. Il Giudice, verificato il raggiungimento dell’accordo, lo omologa. Il debitore effettua poi i pagamenti secondo quanto previsto dall&#8217;accordo omologato.</p>
<h3 style="text-align: left;">Il piano del consumatore</h3>
<p style="text-align: justify;">Il piano del consumatore non richiede invece l’approvazione dei creditori. Esso può essere proposto soltanto da chi è consumatore. Quest&#8217;ultimo, secondo la legge, è la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all&#8217;attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.</p>
<p style="text-align: justify;">La proposta del consumatore deve però essere accompagnata, oltre che dalla documentazione sopra indicata, anche da una relazione particolareggiata dell’Organismo di Composizione della Crisi. In questa relazione l’Organismo illustra le cause del sovraindebitamento e la diligenza del consumatore nell’assumere obbligazioni; deve indicare le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni; deve inoltre indicare se il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e se ha fornito una documentazione attendibile e completa.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa relazione servirà al Giudice per verificare se il consumatore è meritevole o meno di accedere alla procedura. Il consumatore non è meritevole quando abbia contratto debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli pagare; oppure quando ha colposamente causato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori, fissa quindi l’udienza; al termine di quest&#8217;ultima, verificata la sussistenza della meritevolezza del debitore, omologa il piano.</p>
<h3 style="text-align: left;">La liquidazione del patrimonio</h3>
<p style="text-align: justify;">Con questa procedura il debitore chiede la liquidazione di tutti i suoi beni. In questo caso, oltre alla documentazione indicata in precedenza e alla relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi già vista per il piano del consumatore, il debitore deve allegare anche l’inventario di tutti i suoi beni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori, dichiara aperta la procedura di liquidazione e nomina un liquidatore. Questi fa l’inventario dei beni e comunica ai creditori l’apertura della procedura. Riceve le loro domande di ammissione dei crediti, forma il progetto di stato passivo e lo approva. Se ci sono contestazioni insuperabili dei creditori, le sottopone al Giudice; in tal caso, spetta a quest&#8217;ultimo formare lo stato passivo. Successivamente, il liquidatore elabora un programma di liquidazione dei beni. Sulla base del programma, provvede poi alla vendita all’asta dei beni e paga i creditori.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Un consiglio</h2>
<p style="text-align: justify;">Chi si trova in una situazione di crisi tale da non riuscire a pagare i propri debiti, se affronta la situazione in modo corretto, può  avere una seconda opportunità. In questo caso, è importante analizzare con attenzione la situazione, possibilmente con l’aiuto di un consulente professionale, sia esso un avvocato o un commercialista. Questo infatti può fornire un aiuto fondamentale per valutare nel modo corretto la migliore strada da percorrere. Si tratta infatti di verificare se ci sono le condizioni per ricorrere a una delle procedure concorsuali “maggiori”, come il concordato preventivo o il fallimento, oppure a una delle procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento descritte in questo articolo. E&#8217; vero che si tratta di procedure complesse, ma grazie ad esse il debitore ha la possibilità di ripianare i propri debiti e risolvere una situazione apparentemente senza via d&#8217;uscita.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano <strong>Libero </strong>nel blog &#8220;I consigli di un civilista&#8221;.<br />
Per leggere l&#8217;articolo su Libero clicca su questo <a href="https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/giovanni-gregorio/24691034/sovraindebitamento-come-affrontare-la-crisi-per-avere-una-seconda-opportunita-.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="broken_link">link</a></p>
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		<title>Il fallimento del debitore</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2020/09/23/il-fallimento-del-debitore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 10:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recupero crediti]]></category>
		<category><![CDATA[crediti in sofferenza]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento]]></category>
		<category><![CDATA[inadempimento]]></category>
		<category><![CDATA[insolvenza]]></category>
		<category><![CDATA[procedure concorsuali]]></category>
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					<description><![CDATA[Nell&#8217;ultimo decennio il numero di casi di fallimento è aumentato notevolmente. La crisi economica, infatti, ha messo in forte difficoltà una grande quantità di imprese e molte di queste non sono riuscite a sopravvivere alle difficili condizioni del mercato post 2008. Questo scenario è stato caratterizzato da una forte contrazione degli ordini, con una conseguente [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ultimo decennio il numero di casi di fallimento è aumentato notevolmente. La crisi economica, infatti, ha messo in forte difficoltà una grande quantità di imprese e molte di queste non sono riuscite a sopravvivere alle difficili condizioni del mercato post 2008. Questo scenario è stato caratterizzato da una forte contrazione degli ordini, con una conseguente riduzione del fatturato delle aziende. Molte di quelle che erano già in precedenza fortemente indebitate non sono più riuscite a pagare i propri fornitori e/o le banche che le finanziavano; queste imprese sono così diventate insolventi.</p>
<p><span id="more-4861"></span></p>
<h2 style="text-align: left;">Il presupposto del fallimento: l’insolvenza del debitore</h2>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Si parla di stato di insolvenza quando il debitore non è più in grado di far fronte ai debiti che ha contratto.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Di regola, quando egli non paga un singolo debito alla scadenza, si parla di inadempimento. Lo stato di insolvenza è una situazione più grave, di generale difficoltà del debitore e si manifesta attraverso una pluralità di inadempimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Le imprese possono contrarre una molteplicità di debiti. Esse infatti hanno necessità di acquistare i prodotti e i servizi per l’esercizio della loro attività; inoltre, si indebitano con le banche per ottenere i finanziamenti che servono per sostenere tutte le spese indispensabili per svolgere la propria attività.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Può accadere che un’impresa, dopo aver accumulato diversi debiti, subisca un calo di fatturato; se questa situazione si protrae per troppo tempo, aggravandosi, l’azienda può raggiungere un “punto di rottura”.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ciò può accadere quando il suo fatturato e/o il suo patrimonio non è più sufficiente a pagare le somme dovute ai creditori. Il protrarsi di questa situazione può quindi causare una generale incapacità dell’impresa di pagare regolarmente i propri debiti; essa entra così in uno stato di insolvenza.</p>
<h2 style="text-align: left;">Il fallimento e le altre procedure concorsuali come rimedi allo stato di insolvenza del debitore</h2>
<p style="text-align: justify;">Di fronte a un singolo inadempimento del debitore il creditore può avviare contro quest’ultimo una procedura esecutiva individuale. In tal caso, come già spiegato in un precedente <a href="https://studiolegalegregorio.it/2020/09/16/crediti-in-sofferenza-le-procedure-di-recupero/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>articolo</strong></a>, egli può infatti pignorare i beni del debitore. Quando invece gli inadempimenti di quest’ultimo si moltiplicano e il debitore si viene a trovare in uno stato di insolvenza, lo stesso può essere sottoposto a una procedura esecutiva concorsuale; il fallimento è la più diffusa e importante di queste procedure.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Lo scopo delle procedure concorsuali non è soltanto quello di consentire ai creditori di ottenere il pagamento delle somme loro dovute. Esse servono anche per porre un freno allo stato di insolvenza del debitore e per impedire un suo ulteriore aggravamento.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il moltiplicarsi degli inadempienti del debitore, infatti, danneggia non solo i suoi creditori, ma anche lo stesso debitore e, più in generale, il mercato in cui egli opera. Per questi motivi, le procedure esecutive concorsuali possono essere attivate su iniziativa non solo del creditore, ma anche dello stesso debitore e, in alcuni casi, del pubblico ministero.</p>
<p style="text-align: justify;">Le procedure concorsuali più importanti sono: il fallimento, il concordato fallimentare, il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria. A queste si sono aggiunte più recentemente le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Lo scopo di queste ultime è quello di tutelare il debitore; ad oggi esse sono: il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio del debitore. Molte di queste procedure concorsuali sono state oggetto di una recente e radicale riforma, che entrerà pienamente in vigore soltanto nel settembre del 2021.</p>
<h2 style="text-align: left;">Le imprese soggette a fallimento</h2>
<p style="text-align: justify;">Ognuna delle procedure concorsuali può essere attivata soltanto nei confronti di determinate categorie di debitori. Il fallimento, così come il concordato preventivo, può coinvolgere soltanto gli imprenditori commerciali che si trovino al di sopra della soglia dimensionale prevista dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, può essere soggetto a fallimento soltanto l’imprenditore commerciale che abbia avuto nell’ultimo triennio:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>un attivo patrimoniale annuo non inferiore a € 300.000;</li>
<li>ricavi lordi annui non inferiori a € 200.000;</li>
<li>debiti complessivi, anche non scaduti, non inferiori a € 500.000.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: left;">La dichiarazione di fallimento</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale dichiara con sentenza il fallimento dell’imprenditore commerciale, su richiesta di un creditore, del debitore o del pubblico ministero.</p>
<p style="text-align: justify;">Depositata la richiesta, il Tribunale deve compiere alcuni accertamenti (c.d. istruttoria prefallimentare) per verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. In particolare, il Tribunale deve accertare che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il debitore sia un imprenditore commerciale con i requisiti dimensionali sopra indicati;</li>
<li>il debitore si trovi in stato di insolvenza, non sia cioè più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;</li>
<li>i debiti scaduti e non pagati, risultanti agli atti dell’istruttoria, siano pari ad almeno € 30.000.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Soltanto in presenza di tutti questi presupposti il Tribunale dichiara il fallimento dell’impresa debitrice; in tal caso, nomina un Giudice Delegato e un Curatore. Il primo ha funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura; il secondo ha l’amministrazione del patrimonio del fallimento, sotto la vigilanza del Giudice e dei Comitato dei creditori.</p>
<h2 style="text-align: left;">La procedura e il pagamento dei creditori</h2>
<p style="text-align: justify;">La sentenza di fallimento priva il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni; essa inoltre “congela” tutti i suoi rapporti giuridici.</p>
<p style="text-align: justify;">In linea di massima, nel corso della procedura, il Curatore fa un inventario del patrimonio del fallito; vengono poi accertati i debiti di quest’ultimo e il suo patrimonio viene liquidato; da ultimo, il ricavato della liquidazione viene utilizzato per soddisfare i creditori.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;inizio della procedura, il Curatore avvisa i creditori dell’avvenuta dichiarazione di fallimento e li invita a presentare le richieste di ammissione dei rispettivi crediti. Egli esamina poi le loro domande e le sottopone al Giudice Delegato; quest’ultimo decide quali crediti ammettere al c.d. passivo del fallimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Contestualmente, il Curatore liquida il patrimonio del debitore; ciò può avvenire, ad esempio, vendendo all’asta i sui beni mobili o immobili, vendendone il marchio, l’azienda o un ramo di essa. Le somme così ricavate entrano nel c.d. attivo fallimentare e serviranno per pagare, per quanto possibile, i crediti ammessi dal Giudice al c.d. passivo fallimentare.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">I crediti vengono infine pagati secondo precisi criteri stabiliti dalla legge. Questa distingue i crediti in due macrocategorie: quelli c.d. privilegiati e quelli c.d. chirografari. I crediti privilegiati hanno diritto di precedenza rispetto a quelli chirografari; questi ultimi vengono infatti pagati soltanto se sono stati precedentemente soddisfatti per intero i crediti privilegiati.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Appartengono a quest’ultima categoria, ad esempio, i crediti da lavoro (stipendio, TFR, ecc…) e quelli garantiti da ipoteca. Purtroppo, accade spesso, che, a causa dell’insufficienza dell’attivo fallimentare, i crediti chirografari vengano pagati solo in minima parte o, addirittura, in alcuni casi non vengano pagati del tutto.</p>
<h2 style="text-align: left;">La chiusura della procedura e l’esdebitazione del debitore</h2>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, il Tribunale dichiara con decreto la chiusura del fallimento. Contestualmente o successivamente, su richiesta del debitore proposta entro un anno dalla chiusura, il Tribunale può, in alcuni casi, dichiarare l’esdebitazione del debitore persona fisica. In altre parole, se ricorrono le condizioni richieste dalla legge, l’imprenditore fallito (non la società) viene liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori ammessi al passivo fallimentare, che non siano stati soddisfatti.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano <strong>Libero </strong>nel blog &#8220;I consigli di un civilista&#8221;.<br />
Per leggere l&#8217;articolo su Libero clicca su questo <a href="https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/giovanni-gregorio/24394395/fallimento-debitore-cosa-succede-se-non-puo-piu-pagare-propri-debiti.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="broken_link">link</a></p>
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