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	<title>precetto Archivi - Studio legale Gregorio</title>
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	<item>
		<title>Crediti in sofferenza. Le procedure di recupero</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2020/09/16/crediti-in-sofferenza-le-procedure-di-recupero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 08:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recupero crediti]]></category>
		<category><![CDATA[crediti in sofferenza]]></category>
		<category><![CDATA[inadempimento]]></category>
		<category><![CDATA[pignoramento]]></category>
		<category><![CDATA[precetto]]></category>
		<category><![CDATA[procedure esecutive]]></category>
		<category><![CDATA[titolo esecutivo]]></category>
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					<description><![CDATA[I crediti in sofferenza costituiscono un rischio che ogni creditore deve, suo malgrado, affrontare. La maggiore preoccupazione di chi ha un credito è quella ottenere il pagamento delle somme dovutegli. Il problema sorge quando il debitore non paga spontaneamente alla scadenza prevista; se ciò accade, il credito entra in sofferenza. In questi casi, il creditore [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">I crediti in sofferenza costituiscono un rischio che ogni creditore deve, suo malgrado, affrontare. La maggiore preoccupazione di chi ha un credito è quella ottenere il pagamento delle somme dovutegli. Il problema sorge quando il debitore non paga spontaneamente alla scadenza prevista; se ciò accade, il credito entra in sofferenza.</p>
<p style="text-align: justify;">In questi casi, il creditore che strumenti può utilizzare per ottenere quanto gli spetta? Cosa può fare se il debitore non paga?</p>
<p><span id="more-4839"></span></p>
<h2 style="text-align: justify;">Crediti in sofferenza e procedure esecutive</h2>
<p style="text-align: justify;">In caso di inadempimento del debitore, il creditore può avviare davanti al Tribunale apposite procedure esecutive per mezzo delle quali può ottenere il pagamento delle somme che gli spettano.</p>
<p style="text-align: justify;">In linea generale, queste procedure si distinguono in due categorie: le <strong>procedure esecutive individuali</strong> e quelle <strong>concorsuali</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le prime prendono avvio con l’atto di pignoramento su richiesta del creditore. Quest’atto vincola uno o più determinati beni di proprietà del debitore. Nel corso della successiva procedura davanti al Giudice, i beni pignorati serviranno per pagare il creditore.</p>
<p style="text-align: justify;">Le procedure esecutive concorsuali possono essere avviate su richiesta non solo del creditore, ma anche dello stesso debitore o, in alcuni casi, del pubblico ministero. Anch’esse sono dirette da un Giudice, ma, a differenza di quelle individuali, colpiscono indistintamente tutti i beni del debitore, che serviranno per pagare, nei limiti del possibile, i suoi creditori.</p>
<p style="text-align: justify;">Per esigenze di spazio, considerata la vastità dell’argomento, di seguito parleremo delle procedure esecutive individuali, rimandando ad un articolo successivo quelle concorsuali.</p>
<h2 style="text-align: justify;">I crediti in sofferenza come presupposto delle procedure esecutive individuali</h2>
<p style="text-align: justify;">Per avviare una qualsiasi procedura esecutiva individuale è sufficiente la sussistenza di un singolo credito in sofferenza, anche di modico valore. È però necessario che il credito sia esattamente quantificato in un apposito atto: <strong>il c.d. titolo esecutivo</strong>. Quest’ultimo può essere una cambiale, un assegno o un mutuo ipotecario (titolo esecutivo stragiudiziale); oppure può essere un provvedimento del Giudice, come un decreto ingiuntivo, un’ordinanza di pagamento o una sentenza di condanna (titolo esecutivo giudiziale).</p>
<p style="text-align: justify;">Il creditore, in forza del titolo esecutivo, notifica al debitore <strong>l’atto di precetto</strong>, con il quale gli intima di pagare entro dieci giorni la somma indicata nel titolo. Dopo la notifica del titolo esecutivo e del precetto, in mancanza di pagamento, egli potrà poi procedere con il pignoramento.</p>
<h2 style="text-align: justify;">L&#8217;avvio delle procedure esecutive individuali: l&#8217;atto di pignoramento</h2>
<p style="text-align: justify;">Con <strong>l’atto di pignoramento</strong>, l’Ufficiale Giudiziario, su richiesta del creditore, vincola uno o più determinati beni in esso indicati. Questo atto sottrae tali beni alla libera disponibilità del loro proprietario. Nel corso della successiva procedura esecutiva, possono intervenire anche altri creditori per chiedere il soddisfacimento dei rispettivi crediti in sofferenza.</p>
<p style="text-align: justify;">A seconda della natura del bene pignorato, si possono distinguere tre tipi di procedure esecutive individuali: le <strong>esecuzioni mobiliari presso il debitore</strong>, le <strong>esecuzioni mobiliari presso terzi</strong> e le <strong>esecuzioni immobiliari</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le esecuzioni mobiliari presso il debitore</h3>
<p style="text-align: justify;">Si parla di esecuzioni mobiliari presso il debitore quando il pignoramento vincola i beni mobili del debitore, che si trovano presso il domicilio di quest&#8217;ultimo. Su richiesta del creditore, l’Ufficiale Giudiziario si reca presso l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del debitore e pignora i beni di quest’ultimo che rinviene in loco; si può trattare di oggetti di arredamento, autoveicoli o motoveicoli, oggetti d&#8217;arte o qualsiasi altro bene mobile che può essere venduto.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, nel corso della procedura, su richiesta del creditore, il Giudice dispone la vendita all’asta dei beni pignorati. Con le somme ricavate dalla vendita vengono quindi pagati il creditore che ha chiesto il pignoramento e gli altri che siano eventualmente intervenuti successivamente. In alternativa alla vendita, il Giudice può ordinare che il bene pignorato sia assegnato al creditore che ne faccia richiesta.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le esecuzioni mobiliari presso terzi</h3>
<p style="text-align: justify;">In questo caso vengono pignorati i crediti che il debitore vanta, a sua volta, nei confronti di altri soggetti (i c.d. terzi). L&#8217;Ufficiale Giudiziario si reca quindi presso il domicilio di questi ultimi e intima loro di non disporre in alcun modo di tali somme fino all&#8217;ordine del Giudice; possono così essere vincolati somme di danaro depositate sul conto corrente del debitore, titoli azionari o quote di fondi di investimento a lui intestati, il suo stipendio o qualsiasi altra somma dovutagli a titolo di retribuzione oppure la sua pensione. Per quanto riguarda lo stipendio e la pensione, la legge prevede che possa essere vincolato un importo non superiore ad un quinto dei medesimi.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, nel corso della procedura, il Giudice assegna le somme pignorate al creditore e ordina al terzo (banca, datore di lavoro, ecc…) di pagargliele. Il creditore trasmette quindi l&#8217;ordinanza al terzo, che gli paga quanto stabilito dal Giudice.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le esecuzioni immobiliari</h3>
<p style="text-align: justify;">Queste procedure iniziano con il pignoramento dei beni immobili del debitore. In alcuni casi eccezionali, possono avere ad oggetto anche beni di proprietà di terzi; ciò avviene, ad esempio, quando il proprietario dell&#8217;immobile ha precedentemente consentito al creditore di iscrivere un&#8217;ipoteca sul proprio bene per garantire un debito altrui. In tal caso, se il debitore non paga, il creditore (c.d. creditore ipotecario) ha diritto di pignorare l&#8217;immobile.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo la notifica e la trascrizione del pignoramento, nel corso dell’esecuzione forzata, un esperto (il C.T.U.) nominato dal Tribunale effettua la stima del valore dell&#8217;immobile; sulla base di questa, il Giudice stabilisce il prezzo base d&#8217;asta del bene, che viene messo in vendita e aggiudicato al migliore offerente. In alternativa alla vendita, l&#8217;immobile può essere assegnato al creditore che ne faccia richiesta. In caso di vendita, il prezzo ricavato serve per pagare i creditori costituiti nella procedura.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Ma queste procedure sono efficaci per recuperare i crediti in sofferenza?</h2>
<p>Questa domanda è di fondamentale importanza e la risposta ad essa è positiva, anche se con alcune precisazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Delle tre procedure sopra descritte, l’esecuzione presso terzi è solitamente quella più adatta per recuperare i crediti in sofferenza di importo non particolarmente elevato; di regola, è quella più veloce e meno costosa e, se il pignoramento va a buon fine, è molto efficace.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella maggior parte dei casi, anche l’esecuzione mobiliare presso il debitore è adatta per i crediti di importo meno elevato. Rispetto a quella presso terzi ha però lo svantaggio di comportare costi più elevati; il creditore deve infatti anticipare le spese necessarie per procedere all’asta. A volte, inoltre, i beni pignorati non suscitano l’interesse del mercato; ciò comporta il rischio che l’asta vada deserta o che i beni vengano aggiudicati ad un prezzo molto basso.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, la procedura esecutiva immobiliare è quella più adatta per i crediti di importo più elevato. Anch’essa è molto efficace, anche se rispetto alle altre due comporta tempi più lunghi e spese più elevate da anticipare; queste ultime vengono però recuperate con la vendita dell’immobile. E&#8217; vero che la crisi del mercato immobiliare degli anni passati ha influito sulle aste immobiliari. L&#8217;esito di queste ultime, però, dipende dal tipo di immobile e dall&#8217;area geografica in cui si trova; per quanto riguarda Milano e la Lombardia, si può dire che le aste giungono generalmente a buon fine, con risultanti, a volte, positivamente soprendenti.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, le procedure sopra descritte non garantiscono ai creditori di recuperare interamente le somme loro dovute; esse però costituiscono comunque un valido strumento che consente di ottenere risultati concreti. Se utilizzate con attenzione, infatti, permettono al creditore di recuperare, in tutto o in parte, il proprio credito.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano <strong>Libero </strong>nel blog &#8220;I consigli di un civilista&#8221;.<br />
Per leggere l&#8217;articolo su Libero clicca su questo <a href="https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/giovanni-gregorio/24328322/crediti-sofferenza-procedure-recupero-debitore-insolvente.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="broken_link">link</a></p>
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		<item>
		<title>Il recupero crediti giudiziale</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2020/05/08/il-recupero-crediti-giudiziale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 09:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recupero crediti]]></category>
		<category><![CDATA[crediti in sofferenza]]></category>
		<category><![CDATA[pignoramento]]></category>
		<category><![CDATA[precetto]]></category>
		<category><![CDATA[procedure esecutive]]></category>
		<category><![CDATA[titolo esecutivo]]></category>
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					<description><![CDATA[In un precedente articolo sul recupero crediti stragiudiziale ho accennato ai rischi che corrono i professionisti e le imprese di non essere pagati dai propri clienti e ho parlato delle attività possono essere compiute per ottenere il pagamento dei crediti insoluti, senza ricorrere all&#8217;autorità giudiziaria. In alternativa all&#8217;attività di recupero crediti in via stragiudiziale &#8211; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In un precedente articolo sul <a href="https://www.avvocatogregorio.it/recupero-crediti/il-recupero-crediti-stragiudiziale/">recupero crediti stragiudiziale</a> ho accennato ai rischi che corrono i professionisti e le imprese di non essere pagati dai propri clienti e ho parlato delle attività possono essere compiute per ottenere il pagamento dei crediti insoluti, senza ricorrere all&#8217;autorità giudiziaria.</p>
<p style="text-align: justify;">In alternativa all&#8217;attività di recupero crediti in via stragiudiziale &#8211; oppure nel caso in cui la stessa non abbia portato i risultati auspicati &#8211; è sempre possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere il pagamento forzoso delle somme dovute.</p>
<p><span id="more-4261"></span></p>
<h2><strong>Il r</strong><strong>ecupero crediti giudiziale<br />
</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Il recupero crediti giudiziale consente al creditore di ottenere il soddisfacimento forzoso del proprio diritto di credito mediante le seguenti <strong>procedure esecutive </strong>previste dalla legge. Queste possono essere di due tipi: le <strong>procedure esecutive individuali</strong> e le <strong>procedure esecutive concorsuali</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Le <strong>procedure esecutive individuali</strong> sono regolate dal codice di procedura civile e possono essere promosse  nei confronti di qualsiasi debitore mediante uno l&#8217;atto di pignoramento; quest&#8217;ultimo colpisce uno o più determinati beni in esso indicati, per soddisfare il diritto di credito del singolo creditore.</p>
<p style="text-align: justify;">Di regola, quindi, prima di procedere con una esecuzione individuale è opportuno effettuare accertamenti per verificare se il debitore sia effettivamente proprietario di beni che possano essere sottoposti a pignoramento.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Le <strong>procedure esecutive concorsuali</strong>, come ad esempio il fallimento o il concordato, sono regolate da leggi speciali; ad oggi quella più importante è la Legge Fallimentare, che sta per essere sostituita dal Codice della Crisi di Impresa di recente approvazione. Queste procedure possono essere promosse soltanto nei confronti degli imprenditori commerciali al di sopra di una certa soglia dimensionale. Esse colpiscono indistintamente tutti i beni del debitore per soddisfare i suoi creditori; questi ultimi concorrono tra loro nella distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del patrimonio del debitore.</p>
<p style="text-align: justify;">Tralasciando per ora le procedure esecutive concorsuali, di seguito parlerò soltanto del recupero crediti giudiziale mediante le esecuzioni individuali.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Il r</strong><strong>ecupero crediti giudiziale mediante le procedure esecutive individuali<br />
</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Questo tipo di attività ruota intorno a tre atti, che si susseguono temporalmente tra loro; essi devono essere necessarimanete notificati al debitore nelle forme previste dalla legge.</p>
<p>Questi atti sono:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. </strong>il<strong> titolo esecutivo;</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. </strong>l&#8217;<strong>atto di precetto;</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. </strong>l&#8217;<strong>atto di pignoramento</strong>, con il quale inizia l&#8217;esecuzione forzata.</p>
<p style="text-align: justify;">Prima di esaminarli più dettagliatamente, bisogna tenere presente che il loro compimento non preclude la possibilità di raggiungere un accordo con il debitore. In tal caso, il creditore infatti potrebbe ottenere il pagamento delle somme che gli spettano mediante la sottoscrizione di un piano di rientro.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Il titolo esecutivo</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>titolo esecutivo</strong> attesta l&#8217;esistenza di un credito certo, esattamente determinato nel suo ammontare, di cui il creditore può esigere l&#8217;immediato pagamento (art. 474 c.p.c.).</p>
<p style="text-align: justify;">Il titolo esecutivo può essere <em>stragiudiziale</em>, come una cambiale, un assegno o un atto ricevuto da notaio (ad  es. un mutuo ipotecario) o <em>giudiziale</em>, come un decreto ingiuntivo, un&#8217;ordinanza di pagamento o una sentenza di condanna.</p>
<p style="text-align: justify;">Il creditore, se non è già in possesso di un titolo di credito stragiudiziale rilasciato dal debitore, che attesti l&#8217;esistenza del suo credito, dovrà agire in giudizio affinchè quest&#8217;ultimo venga accertato da un Giudice. Accertata l&#8217;esistenza del credito, il Giudice emette un provvedimento, come, ad esempio, un decreto ingiuntivo o una sentenza di condanna; con questo egli ordina al debitore di pagare al creditore la somma accertata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento così ottenuto costituirà il titolo giudiziale che attribuisce al creditore il diritto di pretendere il pagamento della somma in esso indicata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il titolo giudiziale, una volta emesso dal Giudice, viene munito della c.d. formula esecutiva; con quest&#8217;ultima il cancelliere comanda agli Ufficiali Giudiziari di dare esecuzione all&#8217;ordine del giudice contenuto nel titolo (art. 475 c.p.c.). Solo in presenza della formula esecutiva il creditore può chiedere all&#8217;Ufficiale Giudiziario di pignorare i beni del debitore.</p>
<p style="text-align: justify;">Prima di chiedere il pignoramento, però, il creditore deve notificare al debitore il titolo esecutivo e l&#8217;atto di precetto (art. 479 c.p.c.).</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>L’atto di precetto</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Ottenuta la formula esecutiva, il creditore notifica al debitore un atto di precetto, con il quale gli intima di pagare, entro 10 giorni  dalla notifica, le somme in esso specificate (art. 480 c.p.c.). Nel caso in cui il debitore non paghi tali somme entro il termine indicato, il creditore potrà chiedere all&#8217;Ufficiale Giudiziario di pignorare i beni del debitore.</p>
<p>In mancanza di notifica dell&#8217;atto di precetto non è possibile procedere con il successivo pignoramento.</p>
<h3><strong>L&#8217;atto di pignoramento</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Il pignoramento è un atto compiuto dall&#8217;Ufficiale Giudiziario su richiesta del creditore, che colpisce uno o più beni del debitore indicati nell&#8217;atto stesso; in alcuni casi particolari, il pignoramento può avere ad oggetto anche beni di proprietà di terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il pignoramento viene costituito un vincolo sui beni, che vengono così sottratti alla libera disponibilità del debitore. A seguito del pignoramento egli non potrà quindi nè venderli, nè cederli in altro modo ad altri.</p>
<p style="text-align: justify;">Con questo atto inizia l&#8217;esecuzione forzata, una procedura regolata dal codice di procedura civile agli artt. 483 e ss., finalizzata a soddisfare il diritto di credito mediante la vendita all&#8217;asta o l&#8217;assegnazione dei beni pignorati.</p>
<p style="text-align: justify;">Per evitare la vendita dei beni vincolati dal pignoramento, il debitore può presentare un&#8217;apposita istanza (<strong>c.d. istanza di conversione del pignoramento</strong>) con la quale può chiedere che gli stessi siano sostituiti da una somma di danaro pari all&#8217;amontare del credito e delle spese legali. Tale somma di denaro, che viene quantificata dal Giudice dell&#8217;Esecuzione, viene versata dal debitore presso un istituto di credito e poi assegnata al creditore.</p>
<p style="text-align: justify;">In linea generale, a seconda della natura del bene colpito, si distinguono tre tipi di pignoramento: il <strong>pignoramento mobiliare presso il debitore</strong>, il <strong>pignoramento mobiliare presso terzi</strong> e il <strong>pignoramento immobiliare</strong>.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Il pignoramento mobiliare presso il debitore</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">Questo pignoramento, regolato dagli artt. 513 e ss. c.p.c., colpisce i beni mobili del debitore che l&#8217;Ufficiale Giudiziario reperisce presso il suo domicilio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso della successiva esecizione forzata, in mancanza della conversione del pignoramento, si procede alla vendita all&#8217;asta dei beni e al successivo pagamento del creditore con la somma ricavata dalla vendita medesima, detratte le spese della procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">In alternativa alla vendita, su richiesta del creditore, è possibile assegnare a quest&#8217;ultimo gli stessi beni pignorati.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Il pignoramento mobiliare presso terzi </strong></h4>
<p style="text-align: justify;">Questo pignoramento, regolato dagli artt. 543 e ss. c.p.c., colpisce i crediti che il debitore vanta, a sua volta, nei confronti di altri soggetti (i c.d. terzi). A titolo esemplificativo, questo tipo di pignoramento può vincolare le somme di danaro depositate su un conto corrente bancario intestato al debitore oppure la retribuzione dovuta a quest&#8217;ultimo dal datore di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Con questo tipo di esecuzione forzata, i terzi (banca, datore di lavoro, ecc&#8230;) anzichè versare al debitore le somme che gli devono, le pagano direttamente al creditore.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Il pignoramento immobiliare </strong></h4>
<p style="text-align: justify;">Questo pignoramento, regolato dagli artt. 555 e ss. c.p.c., colpisce i beni immobili di proprietà del debitore; può anche colpire immobili di proprietà di terzi, nel caso in cui su detti beni sia iscritta un&#8217;ipoteca a favore del creditore che chiede il pignoramento (c.d. creditore ipotecario).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella successiva esecuzione forzata l&#8217;immobile viene stimato da un esperto nominato dal Tribunale; successivamente, in mancanza di conversione del pignoramento, viene venduto all&#8217;asta o assegnato al creditore che ne faccia richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso di vendita, il prezzo ricavato, detratte le spese della procedura, viene versato al creditore o, se vi sono più creditori, viene ditribuito tra gli stessi secondo precisi criteri stabiliti dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo secondo caso, l&#8217;eventuale ipoteca iscritta sull&#8217;immobile pignorato consente al creditore che ne sia beneficiario di avere un diritto di &#8220;precedenza&#8221; rispetto agli altri creditori nella distribuzione della somma ricavata dalla vendita dello stesso bene.</p>
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