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	<title>debito Archivi - Studio legale Gregorio</title>
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	<title>debito Archivi - Studio legale Gregorio</title>
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		<title>Sovraindebitamento, come affrontare la crisi per avere una seconda opportunità</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 19:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recupero crediti]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>
		<category><![CDATA[Organismo Composizione della Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[procedure concorsuali]]></category>
		<category><![CDATA[sovraindebitamento]]></category>
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					<description><![CDATA[Il sovraindebitamento è lo stato in cui si trova chi ha contratto una quantità di debiti tale da non riuscire più a ripagarli. Se il tuo reddito e il tuo patrimonio non sono sufficienti per far fronte a tutti gli obblighi che hai assunto, probabilmente significa che sei sovraindebitato. Le persone che si trovano in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il sovraindebitamento è lo stato in cui si trova chi ha contratto una quantità di debiti tale da non riuscire più a ripagarli. Se il tuo reddito e il tuo patrimonio non sono sufficienti per far fronte a tutti gli obblighi che hai assunto, probabilmente significa che sei sovraindebitato.</p>
<p style="text-align: justify;">Le persone che si trovano in queste condizioni sono purtroppo sempre di più, soprattutto a causa della crisi economica iniziata nel 2008. Nel 2012 il Parlamento ha così approvato una legge che consente a chi è sovraindebitato di ristrutturare i propri debiti.</p>
<p><span id="more-4968"></span></p>
<h2 style="text-align: left;">La legge n. 3/2012 e la crisi da sovraindebitamento</h2>
<p style="text-align: justify;">In linea generale, le procedure concorsuali consentono di porre un freno alla crisi del debitore che si trova in stato di insolvenza e di pagare, almeno in parte, i creditori. In questo modo, il debitore può ripianare i propri debiti, per poi ripartire da capo. Prima del 2012, queste procedure erano accessibili soltanto agli imprenditori commerciali con un giro di affari superiore ad una certa soglia; questi possono essere sottoposti, ad esempio, a concordato preventivo e/o a fallimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa possibilità era, invece, negata a tutti gli altri soggetti; questi, se si trovavano in una situazione di crisi, continuavano a “trascinarsi” i propri debiti per tutta la vita, senza avere alcuna via di uscita.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Con la legge n. 3 del 27/01/2012 sono state introdotte le procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento; esse consentono ai debitori, esclusi da tutte le altre procedure, di ripianare i propri debiti e di avere così una “seconda chance”.</p>
</blockquote>
<h2 style="text-align: left;">I soggetti delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento</h2>
<p style="text-align: justify;">I soggetti che possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono: gli imprenditori commerciali di piccole dimensioni (coloro che si trovano al di sotto della soglia dimensionale prevista dall’art. 1, comma 2, della Legge Fallimentare); le persone fisiche che non esercitano un’attività di impresa; gli imprenditori agricoli; gli enti “no profit” (associazioni, fondazioni, comitati); le start up innovative; gli imprenditori cancellati dal registro delle imprese da più di un anno; il socio illimitatamente responsabile che sia uscito dalla società da oltre un anno.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge n. 3/2012 prevede la partecipazione a queste procedure degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), che possono essere istituiti presso gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei notai o presso le camere di commercio. A Milano, l’Ordine degli Avvocati è stato il primo ordine professionale ad avere istituito un apposito Organismo. L’OCC riceve le domande dei debitori e, come si vedrà meglio in seguito, ha un ruolo fondamentale nel corso della procedura.</p>
<h2 style="text-align: left;">Il contenuto della domanda e la documentazione necessaria</h2>
<p style="text-align: justify;">La domanda di composizione della crisi va proposta davanti al Tribunale o all’Organismo di Composizione della Crisi del luogo in cui si trova la residenza o la sede del debitore.</p>
<p style="text-align: justify;">La proposta deve garantire il pagamento di tutti i crediti impignorabili (ad esempio, i crediti alimentari) e specificare le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori; in presenza di determinate condizioni, può anche prevedere il pagamento soltanto parziale dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca.</p>
<p style="text-align: justify;">La ristrutturazione dei debiti e il pagamento dei crediti può avvenire in qualsiasi modo, anche con la cessione di crediti futuri; ad esempio, il debitore può cedere parte del proprio stipendio per un certo numero di anni. Se i suoi beni e i suoi redditi non sono sufficienti per effettuare i pagamenti previsti nella proposta, questa deve essere sottoscritta anche da un altro soggetto che conferisce in garanzia i propri redditi o beni. La proposta può anche vietare al debitore di accedere al mercato del credito al consumo, di utilizzare carte di credito e di sottoscrivere strumenti creditizi e finanziari.</p>
<p style="text-align: justify;">Il debitore, oltre alla proposta di composizione della crisi, deve depositare la seguente documentazione: l’elenco di tutti i creditori, con l&#8217;indicazione delle somme dovute; l’elenco di tutti i beni del debitore; l’indicazione degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l&#8217;attestazione sulla fattibilità del piano rilasciata dall’Organismo di Composizione della Crisi; l&#8217;elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia. Se il debitore svolge attività di impresa, devono essere depositate anche le scritture contabili degli ultimi tre anni.</p>
<h2 style="text-align: left;">Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento</h2>
<p style="text-align: justify;">La legge prevede tre diverse procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: l’accordo con i creditori; il piano del consumatore; la liquidazione dei beni.</p>
<h3 style="text-align: left;">L’accordo con i creditori</h3>
<p style="text-align: justify;">In questa procedura la proposta del debitore deve essere approvata dai creditori. Una volta depositata la domanda, il Giudice fissa l’udienza e l’Organismo di Composizione della Crisi invita i creditori a esprimere il proprio voto. L’accordo è raggiunto soltanto se la proposta ottiene il voto favorevole dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo la votazione, l’Organismo di Composizione della Crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale. Successivamente, trasmette al Giudice la relazione con un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. Il Giudice, verificato il raggiungimento dell’accordo, lo omologa. Il debitore effettua poi i pagamenti secondo quanto previsto dall&#8217;accordo omologato.</p>
<h3 style="text-align: left;">Il piano del consumatore</h3>
<p style="text-align: justify;">Il piano del consumatore non richiede invece l’approvazione dei creditori. Esso può essere proposto soltanto da chi è consumatore. Quest&#8217;ultimo, secondo la legge, è la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all&#8217;attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.</p>
<p style="text-align: justify;">La proposta del consumatore deve però essere accompagnata, oltre che dalla documentazione sopra indicata, anche da una relazione particolareggiata dell’Organismo di Composizione della Crisi. In questa relazione l’Organismo illustra le cause del sovraindebitamento e la diligenza del consumatore nell’assumere obbligazioni; deve indicare le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni; deve inoltre indicare se il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e se ha fornito una documentazione attendibile e completa.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa relazione servirà al Giudice per verificare se il consumatore è meritevole o meno di accedere alla procedura. Il consumatore non è meritevole quando abbia contratto debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli pagare; oppure quando ha colposamente causato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori, fissa quindi l’udienza; al termine di quest&#8217;ultima, verificata la sussistenza della meritevolezza del debitore, omologa il piano.</p>
<h3 style="text-align: left;">La liquidazione del patrimonio</h3>
<p style="text-align: justify;">Con questa procedura il debitore chiede la liquidazione di tutti i suoi beni. In questo caso, oltre alla documentazione indicata in precedenza e alla relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi già vista per il piano del consumatore, il debitore deve allegare anche l’inventario di tutti i suoi beni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori, dichiara aperta la procedura di liquidazione e nomina un liquidatore. Questi fa l’inventario dei beni e comunica ai creditori l’apertura della procedura. Riceve le loro domande di ammissione dei crediti, forma il progetto di stato passivo e lo approva. Se ci sono contestazioni insuperabili dei creditori, le sottopone al Giudice; in tal caso, spetta a quest&#8217;ultimo formare lo stato passivo. Successivamente, il liquidatore elabora un programma di liquidazione dei beni. Sulla base del programma, provvede poi alla vendita all’asta dei beni e paga i creditori.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Un consiglio</h2>
<p style="text-align: justify;">Chi si trova in una situazione di crisi tale da non riuscire a pagare i propri debiti, se affronta la situazione in modo corretto, può  avere una seconda opportunità. In questo caso, è importante analizzare con attenzione la situazione, possibilmente con l’aiuto di un consulente professionale, sia esso un avvocato o un commercialista. Questo infatti può fornire un aiuto fondamentale per valutare nel modo corretto la migliore strada da percorrere. Si tratta infatti di verificare se ci sono le condizioni per ricorrere a una delle procedure concorsuali “maggiori”, come il concordato preventivo o il fallimento, oppure a una delle procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento descritte in questo articolo. E&#8217; vero che si tratta di procedure complesse, ma grazie ad esse il debitore ha la possibilità di ripianare i propri debiti e risolvere una situazione apparentemente senza via d&#8217;uscita.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano <strong>Libero </strong>nel blog &#8220;I consigli di un civilista&#8221;.<br />
Per leggere l&#8217;articolo su Libero clicca su questo <a href="https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/giovanni-gregorio/24691034/sovraindebitamento-come-affrontare-la-crisi-per-avere-una-seconda-opportunita-.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="broken_link">link</a></p>
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		<title>La Fideiussione: il contratto per garantire il credito</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2020/10/01/la-fideiussione-il-contratto-per-garantire-il-credito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 10:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contratti commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[Recupero crediti]]></category>
		<category><![CDATA[crediti in sofferenza]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia]]></category>
		<category><![CDATA[inadempimento]]></category>
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					<description><![CDATA[La fideiussione serve al creditore per tutelarsi dal rischio di inadempimento del debitore. Chi ha un credito, infatti, corre il pericolo che alla scadenza il debitore non gli paghi la somma dovuta. E’ vero che, in caso di inadempimento del debitore, il creditore può sempre pignorare i suoi beni; oppure che (in alcuni casi, se [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La fideiussione serve al creditore per tutelarsi dal rischio di inadempimento del debitore. Chi ha un credito, infatti, corre il pericolo che alla scadenza il debitore non gli paghi la somma dovuta. E’ vero che, in caso di inadempimento del debitore, il creditore può sempre pignorare i suoi beni; oppure che (in alcuni casi, se ci sono le condizioni) può chiederne il fallimento. Ciò però non gli assicura di ottenere l’effettivo pagamento di quanto gli è dovuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il debitore, infatti, potrebbe non avere un patrimonio sufficiente a pagare il proprio debito. Egli può risultare nullatenente; oppure, pur essendo proprietario di beni o di denaro, potrebbe avere accumulato una quantità di debiti per un importo complessivo superiore alla consistenza del proprio patrimonio. Per mezzo della fideiussione il creditore può tutelarsi da questi rischi.</p>
<p><span id="more-4947"></span></p>
<h2 style="text-align: justify;">Cos’e’ la fideiussione?</h2>
<p style="text-align: justify;">La fideiussione è un contratto con il quale una persona (il fideiussore) si obbliga personalmente nei confronti del creditore, garantendogli l’adempimento dell’obbligo del debitore. In questo modo, se il debitore non paga la somma dovuta, il creditore può pretendere il pagamento dal garante/fideiussore.</p>
<p style="text-align: justify;">La garanzia offerta da quest’ultimo è personale. Egli quindi risponde del debito con tutto il suo patrimonio. Il vantaggio per il creditore è evidente; grazie alla fideiussione può, infatti, soddisfare il proprio credito sia attraverso il patrimonio del debitore, sia attraverso quello del garante. Nel caso in cui né il debitore, né il garante paghino quanto dovuto al creditore, quest’ultimo può pignorare sia i beni del primo, sia quelli del secondo.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Una garanzia particolare: la fideiussione <em>omnibus</em></h2>
<p style="text-align: justify;">La fideiussione c.d. <em>omnibus</em> è un tipo di garanzia particolarmente favorevole per il creditore. Con essa, infatti, il fideiussore assume l’obbligo di pagare non solo i debiti esistenti al momento della firma della fideiussione, ma anche tutti quelli che potrebbero sorgere successivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo strumento è molto utilizzato nella prassi bancaria. Gli istituti di credito, infatti, concedono spesso una pluralità di prestiti (sotto forma di mutuo, fido bancario, ecc…) al medesimo soggetto, in genere un imprenditore. Questi finanziamenti vengono erogati in momenti differenti. In questi casi, con la fideiussione <em>omnibus</em> la banca ottiene sin dall’inizio un’unica garanzia per tutti i prestiti che erogherà nel corso degli anni al medesimo debitore.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tutelare il garante, la legge prevede che la fideiussione “omnibus” è valida soltanto se è espressamente predeterminato l’importo massimo garantito.</p>
<h2 style="text-align: justify;">La clausola “a prima richiesta”</h2>
<p style="text-align: justify;">Di regola, secondo la legge, la fideiussione non è valida se non è valido l’obbligo principale del debitore. In altre parole, se si accerta che nessuna somma è dovuta dal debitore principale, il creditore non può ottenere alcunché neppure dal garante.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest’ultimo può sollevare nei confronti del creditore tutte le contestazioni che può sollevare il debitore principale. Egli, quindi, può contestare la richiesta di pagamento che gli viene rivolta dal creditore, affermando che l’obbligo del debitore principale è nullo; in tal caso, potrebbe rifiutarsi di pagare.</p>
<p style="text-align: justify;">A volte però, in deroga a quanto previsto dalla legge, si inserisce nel contratto di fideiussione la clausola “a prima richiesta”. Con questa il fideiussore si impegna a pagare quanto dovuto dal debitore principale sulla basa della semplice richiesta scritta del creditore. Il garante non può quindi sollevare contestazioni; è sufficiente che il creditore gli chieda di pagare l’importo garantito ed egli è obbligato a pagare.</p>
<p style="text-align: justify;">Il vantaggio di questa clausola per il creditore è evidente. Eventuali controversie con il debitore, circa la validità o meno dell’obbligo di quest’ultimo, non gli impediranno di ottenere il pagamento dal garante.</p>
<h2 style="text-align: justify;">In pratica, quando si utilizza la fideiussione?</h2>
<p style="text-align: justify;">L’uso della fideiussione è molto diffuso e si adatta ai contesti più diversi. Innanzitutto, questa garanzia si trova spesso nella prassi bancaria. Come già accennato, infatti, le banche utilizzano la fideiussione per garantire i prestiti erogati ai propri clienti. In questi casi, gli istituti di credito richiedono solitamente fideiussioni “omnibus”, contenenti anche la clausola “a prima richiesta”.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa forma di garanzia viene inoltre utilizzata, per fare alcuni esempi, nel commercio internazionale, nelle gare d’appalto e, sempre più spesso, anche nelle locazioni di immobili. In questi casi, il garante è spesso una banca o un’assicurazione.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Fideiussione e appalto</h3>
<p style="text-align: justify;">Nel contratto d’appalto le parti a volte stabiliscono che l’impresa appaltatrice, se non adempie ad un determinato obbligo, deve pagare una penale al committente; esse possono, ad esempio, prevedere una penale in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori. In questi casi, il committente può pretendere che l’appalto sia accompagnato da una fideiussione bancaria a proprio favore, a garanzia del pagamento della penale. In pratica, la banca rilascia una fideiussione a favore del committente, con la quale si impegna a pagare la penale dovuta dall’impresa appaltatrice; se quest’ultima non paga la penale, provvederà la banca.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo tipo di fideiussione può essere munita della clausola “a prima richiesta”. In questo modo, la banca sarà tenuta a pagare anche se l’appaltatrice contesta l’obbligo di pagare la penale.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Fideiussione e locazione di immobili</h3>
<p style="text-align: justify;">La fideiussione è sempre più diffusa anche nel settore della locazione di immobili, in particolare per quelli ad uso commerciale e industriale. In questi casi essa serve per garantire il pagamento dei canoni. Chi concede in locazione un immobile, infatti, corre il rischio che il conduttore non paghi quanto dovuto. E’ vero che in caso di morosità del conduttore, il locatore gli può intimare lo sfratto e ottenere la liberazione dell’immobile. Ciò però avviene di regola dopo diverso tempo, durante il quale egli continua a non percepire il canone di locazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per garantirsi contro questo rischio, il proprietario dell’immobile può subordinare la stipulazione del contratto di locazione al rilascio di una fideiussione a proprio favore da parte di una banca o di una assicurazione; queste ultime cioè si impegnano a pagare al locatore i canoni eventualmente non pagati dal conduttore.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Alcuni consigli</h2>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, la fideiussione è un contratto di garanzia molto diffuso. In linea generale, chiunque può fare da garante / fideiussore.</p>
<p style="text-align: justify;">Il creditore dovrà però preliminarmente verificare che il fideiussore abbia un patrimonio tale da garantire, appunto, il pagamento dell’obbligo che si assume; se così non fosse, infatti, la garanzia rilasciatagli non gli sarebbe di alcuna utilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il garante, a sua volta, soprattutto nella prassi bancaria, prima di firmare una fideiussione, dovrà fare molta attenzione al contenuto del contratto. In particolare, egli dovrà verificare la natura degli obblighi e l’importo dei debiti che garantisce; accertare se si tratta o meno di una fideiussione “omnibus” e, in tal caso, fare molta attenzione al limite della garanzia prestata; dovrà anche verificare se sia o meno presente la clausola “a prima richiesta”. Più in generale, egli dovrebbe valutare con attenzione il rischio che assume su di sé, anche in considerazione dell’affidabilità del debitore (è un soggetto meritevole della propria fiducia?). In ogni caso, dovrebbe comunque tutelarsi nei confronti di quest’ultimo.</p>
<p>————————–</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano <strong>Libero </strong>nel blog <a href="https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/giovanni-gregorio/24460327/fideiussione-ho-credito-temo-debitore-non-paghi-come-posso-tutelarmi.html" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link"><strong>I consigli di un civilista</strong></a>.</p>
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