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	<title>crediti in sofferenza Archivi - Studio legale Gregorio</title>
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	<title>crediti in sofferenza Archivi - Studio legale Gregorio</title>
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	<item>
		<title>Il recupero crediti in parole semplici. Cos’è e quando conviene agire.</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2021/02/01/il-recupero-crediti-in-parole-semplici-cose-e-quando-conviene-agire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 20:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recupero crediti]]></category>
		<category><![CDATA[asta]]></category>
		<category><![CDATA[atto di pignoramento]]></category>
		<category><![CDATA[atto di precetto]]></category>
		<category><![CDATA[crediti in sofferenza]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[diritto di credito]]></category>
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					<description><![CDATA[Probabilmente avrete già sentito parlare del recupero crediti; ma sapete cos’è questa attività? Nonostante sia molto utile per risolvere alcune situazioni critiche, spesso il suo funzionamento è poco conosciuto. Il recupero crediti si rende necessario in tutti quei casi nei quali chi deve pagare una somma di denaro non rispetta l’impegno assunto e non paga. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Probabilmente avrete già sentito parlare del recupero crediti; ma sapete cos’è questa attività? Nonostante sia molto utile per risolvere alcune situazioni critiche, spesso il suo funzionamento è poco conosciuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il recupero crediti si rende necessario in tutti quei casi nei quali chi deve pagare una somma di denaro non rispetta l’impegno assunto e non paga. Può accadere, ad esempio, che chi acquista un prodotto o un servizio, poi non paghi il prezzo concordato; oppure che il datore di lavoro non versi lo stipendio al proprio dipendente; oppure ancora che chi causa un danno ad altri, poi non paghi il risarcimento in denaro; e così via.</p>
<p><span id="more-5077"></span></p>
<p style="text-align: justify;">In tutte queste situazioni, il soggetto che ha diritto di ricevere la somma di denaro, cioè il creditore, dovrà decidere se intraprendere o meno delle iniziative nei confronti del debitore. Di solito, gli farà delle telefonate e gli invierà dei solleciti scritti. Ma se l’altro continua a non pagare? Se si nega al telefono e non risponde alle email e alle raccomandate?</p>
<p style="text-align: justify;">In questi casi, il creditore si troverà di fronte a un bivio: o lasciar perdere, rinunciando a quanto gli spetta; oppure agire in giudizio per ottenere il dovuto. In questo secondo caso, si parla di recupero crediti giudiziale.</p>
<h2>Cos’è il recupero crediti giudiziale?</h2>
<p style="text-align: justify;">Il recupero crediti giudiziale comprende una serie di atti compiuti davanti a un Giudice con un obiettivo: vincolare o “congelare” uno o più beni del debitore. Questi, una volta vincolati, vengono liquidati e convertiti in denaro per pagare il creditore.</p>
<p style="text-align: justify;">Se essi consistono già in somme di denaro, queste verranno direttamente versate al creditore; se, invece, si tratta di beni di altra natura (ad esempio, una casa, un’auto, oggetti di arredamento, beni preziosi, titoli azionari o altro), questi verranno venduti all’asta e le somme ricavate dalla loro vendita vengono distribuite tra i creditori che ne fanno richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Il recupero crediti giudiziale, nel suo schema classico, ruota intorno a tre atti principali che si susseguono tra loro: il decreto ingiuntivo (o sentenza di condanna), l’atto di precetto e l’atto di pignoramento. Se il creditore è in possesso di una cambiale o di un assegno rilasciatogli dal debitore, il decreto ingiuntivo (o la sentenza) non è necessario.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre situazioni, se il debitore è un imprenditore commerciale con un volume d’affari superiore a una certa soglia, il creditore può chiedere che il Tribunale ne dichiari il fallimento. In questi casi, egli potrà poi chiedere al curatore fallimentare di pagare il suo credito.</p>
<h2>Quando conviene promuovere il recupero crediti giudiziale? E quando, invece, è meglio lasciar perdere?</h2>
<p style="text-align: justify;">Spesso il dubbio maggiore del creditore riguarda proprio la convenienza o meno del recupero crediti giudiziale. In altre parole, chi ha subìto il mancato incasso di una somma di denaro, se agisce in giudizio per recuperarla, deve anche anticipare le relative spese legali; è vero che queste vengono poi poste a carico del debitore, ma quest’ultimo, se non ha pagato il debito originario, a maggior ragione non pagherà neppure le spese legali per il suo recupero.</p>
<p style="text-align: justify;">Per evitare di sostenere spese inutili, quindi, il creditore deve capire in anticipo quali sono le reali possibilità di successo di un’eventuale azione contro il debitore. Per avere una risposta a questo interrogativo, egli deve preventivamente verificare se il suo debitore è proprietario di beni che possano essere pignorati. Se la risposta sarà positiva, allora sarà conveniente agire per il recupero del credito; in caso contrario, sarà meglio “lasciar perdere”.</p>
<h2>Quali verifiche bisogna fare per accertare la consistenza del patrimonio del debitore?</h2>
<p style="text-align: justify;">Prima di agire in giudizio per il recupero del credito è quindi importante fare alcuni approfondimenti sulla situazione economica del debitore e sulla consistenza del suo patrimonio. Per farlo, vi sono diversi modi.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, è possibile effettuare alcune visure presso la Camera di commercio, presso il Catasto, presso la Conservatoria dei registri immobiliari e presso il PRA. Si può anche incaricare un’agenzia investigativa per fare ricerche approfondite sul debitore. In alternativa, si può ottenere dal Tribunale l’autorizzazione ad accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni. In questo modo è possibile conoscere le preziose informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate e degli Enti di previdenza. Grazie ad esse infatti il creditore potrà individuare, da esempio, i rapporti bancari e i rapporti di lavoro del debitore.</p>
<h2>Il recupero crediti giudiziale può essere vantaggioso<a name="_GoBack"></a> anche se il debitore risulta “nullatenente”?</h2>
<p style="text-align: justify;">In alcuni casi, il creditore può comunque ottenere un beneficio anche se agisce nei confronti di un debitore “nullatenente”. Alcuni creditori, infatti, possono avere dei vantaggi fiscali per il solo fatto di avere tentato di recuperare il credito in via giudiziale, anche se la loro iniziativa ha avuto esito negativo. Sono questi i casi delle banche e, più in generale, delle società. I loro crediti, infatti, vengono iscritti nell’attivo del bilancio. Su di essi, quindi, le società pagano le imposte. L’impossibilità di recuperare un credito, attestata, ad esempio, da un verbale di pignoramento negativo, consente alla società di iscrivere il credito nel passivo del bilancio, ottenendo, in questo modo, un risparmio fiscale.</p>
<p>————————–</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano <strong>Libero </strong>nel blog <a href="https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/giovanni-gregorio/25325100/recupero-crediti-di-cosa-si-tratta-quando-conviene-agire.html" target="_blank" rel="noopener"><strong>I consigli di un civilista</strong></a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La Fideiussione: il contratto per garantire il credito</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2020/10/01/la-fideiussione-il-contratto-per-garantire-il-credito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 10:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contratti commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[Recupero crediti]]></category>
		<category><![CDATA[crediti in sofferenza]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia]]></category>
		<category><![CDATA[inadempimento]]></category>
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					<description><![CDATA[La fideiussione serve al creditore per tutelarsi dal rischio di inadempimento del debitore. Chi ha un credito, infatti, corre il pericolo che alla scadenza il debitore non gli paghi la somma dovuta. E’ vero che, in caso di inadempimento del debitore, il creditore può sempre pignorare i suoi beni; oppure che (in alcuni casi, se [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La fideiussione serve al creditore per tutelarsi dal rischio di inadempimento del debitore. Chi ha un credito, infatti, corre il pericolo che alla scadenza il debitore non gli paghi la somma dovuta. E’ vero che, in caso di inadempimento del debitore, il creditore può sempre pignorare i suoi beni; oppure che (in alcuni casi, se ci sono le condizioni) può chiederne il fallimento. Ciò però non gli assicura di ottenere l’effettivo pagamento di quanto gli è dovuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il debitore, infatti, potrebbe non avere un patrimonio sufficiente a pagare il proprio debito. Egli può risultare nullatenente; oppure, pur essendo proprietario di beni o di denaro, potrebbe avere accumulato una quantità di debiti per un importo complessivo superiore alla consistenza del proprio patrimonio. Per mezzo della fideiussione il creditore può tutelarsi da questi rischi.</p>
<p><span id="more-4947"></span></p>
<h2 style="text-align: justify;">Cos’e’ la fideiussione?</h2>
<p style="text-align: justify;">La fideiussione è un contratto con il quale una persona (il fideiussore) si obbliga personalmente nei confronti del creditore, garantendogli l’adempimento dell’obbligo del debitore. In questo modo, se il debitore non paga la somma dovuta, il creditore può pretendere il pagamento dal garante/fideiussore.</p>
<p style="text-align: justify;">La garanzia offerta da quest’ultimo è personale. Egli quindi risponde del debito con tutto il suo patrimonio. Il vantaggio per il creditore è evidente; grazie alla fideiussione può, infatti, soddisfare il proprio credito sia attraverso il patrimonio del debitore, sia attraverso quello del garante. Nel caso in cui né il debitore, né il garante paghino quanto dovuto al creditore, quest’ultimo può pignorare sia i beni del primo, sia quelli del secondo.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Una garanzia particolare: la fideiussione <em>omnibus</em></h2>
<p style="text-align: justify;">La fideiussione c.d. <em>omnibus</em> è un tipo di garanzia particolarmente favorevole per il creditore. Con essa, infatti, il fideiussore assume l’obbligo di pagare non solo i debiti esistenti al momento della firma della fideiussione, ma anche tutti quelli che potrebbero sorgere successivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo strumento è molto utilizzato nella prassi bancaria. Gli istituti di credito, infatti, concedono spesso una pluralità di prestiti (sotto forma di mutuo, fido bancario, ecc…) al medesimo soggetto, in genere un imprenditore. Questi finanziamenti vengono erogati in momenti differenti. In questi casi, con la fideiussione <em>omnibus</em> la banca ottiene sin dall’inizio un’unica garanzia per tutti i prestiti che erogherà nel corso degli anni al medesimo debitore.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tutelare il garante, la legge prevede che la fideiussione “omnibus” è valida soltanto se è espressamente predeterminato l’importo massimo garantito.</p>
<h2 style="text-align: justify;">La clausola “a prima richiesta”</h2>
<p style="text-align: justify;">Di regola, secondo la legge, la fideiussione non è valida se non è valido l’obbligo principale del debitore. In altre parole, se si accerta che nessuna somma è dovuta dal debitore principale, il creditore non può ottenere alcunché neppure dal garante.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest’ultimo può sollevare nei confronti del creditore tutte le contestazioni che può sollevare il debitore principale. Egli, quindi, può contestare la richiesta di pagamento che gli viene rivolta dal creditore, affermando che l’obbligo del debitore principale è nullo; in tal caso, potrebbe rifiutarsi di pagare.</p>
<p style="text-align: justify;">A volte però, in deroga a quanto previsto dalla legge, si inserisce nel contratto di fideiussione la clausola “a prima richiesta”. Con questa il fideiussore si impegna a pagare quanto dovuto dal debitore principale sulla basa della semplice richiesta scritta del creditore. Il garante non può quindi sollevare contestazioni; è sufficiente che il creditore gli chieda di pagare l’importo garantito ed egli è obbligato a pagare.</p>
<p style="text-align: justify;">Il vantaggio di questa clausola per il creditore è evidente. Eventuali controversie con il debitore, circa la validità o meno dell’obbligo di quest’ultimo, non gli impediranno di ottenere il pagamento dal garante.</p>
<h2 style="text-align: justify;">In pratica, quando si utilizza la fideiussione?</h2>
<p style="text-align: justify;">L’uso della fideiussione è molto diffuso e si adatta ai contesti più diversi. Innanzitutto, questa garanzia si trova spesso nella prassi bancaria. Come già accennato, infatti, le banche utilizzano la fideiussione per garantire i prestiti erogati ai propri clienti. In questi casi, gli istituti di credito richiedono solitamente fideiussioni “omnibus”, contenenti anche la clausola “a prima richiesta”.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa forma di garanzia viene inoltre utilizzata, per fare alcuni esempi, nel commercio internazionale, nelle gare d’appalto e, sempre più spesso, anche nelle locazioni di immobili. In questi casi, il garante è spesso una banca o un’assicurazione.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Fideiussione e appalto</h3>
<p style="text-align: justify;">Nel contratto d’appalto le parti a volte stabiliscono che l’impresa appaltatrice, se non adempie ad un determinato obbligo, deve pagare una penale al committente; esse possono, ad esempio, prevedere una penale in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori. In questi casi, il committente può pretendere che l’appalto sia accompagnato da una fideiussione bancaria a proprio favore, a garanzia del pagamento della penale. In pratica, la banca rilascia una fideiussione a favore del committente, con la quale si impegna a pagare la penale dovuta dall’impresa appaltatrice; se quest’ultima non paga la penale, provvederà la banca.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo tipo di fideiussione può essere munita della clausola “a prima richiesta”. In questo modo, la banca sarà tenuta a pagare anche se l’appaltatrice contesta l’obbligo di pagare la penale.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Fideiussione e locazione di immobili</h3>
<p style="text-align: justify;">La fideiussione è sempre più diffusa anche nel settore della locazione di immobili, in particolare per quelli ad uso commerciale e industriale. In questi casi essa serve per garantire il pagamento dei canoni. Chi concede in locazione un immobile, infatti, corre il rischio che il conduttore non paghi quanto dovuto. E’ vero che in caso di morosità del conduttore, il locatore gli può intimare lo sfratto e ottenere la liberazione dell’immobile. Ciò però avviene di regola dopo diverso tempo, durante il quale egli continua a non percepire il canone di locazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per garantirsi contro questo rischio, il proprietario dell’immobile può subordinare la stipulazione del contratto di locazione al rilascio di una fideiussione a proprio favore da parte di una banca o di una assicurazione; queste ultime cioè si impegnano a pagare al locatore i canoni eventualmente non pagati dal conduttore.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Alcuni consigli</h2>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, la fideiussione è un contratto di garanzia molto diffuso. In linea generale, chiunque può fare da garante / fideiussore.</p>
<p style="text-align: justify;">Il creditore dovrà però preliminarmente verificare che il fideiussore abbia un patrimonio tale da garantire, appunto, il pagamento dell’obbligo che si assume; se così non fosse, infatti, la garanzia rilasciatagli non gli sarebbe di alcuna utilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il garante, a sua volta, soprattutto nella prassi bancaria, prima di firmare una fideiussione, dovrà fare molta attenzione al contenuto del contratto. In particolare, egli dovrà verificare la natura degli obblighi e l’importo dei debiti che garantisce; accertare se si tratta o meno di una fideiussione “omnibus” e, in tal caso, fare molta attenzione al limite della garanzia prestata; dovrà anche verificare se sia o meno presente la clausola “a prima richiesta”. Più in generale, egli dovrebbe valutare con attenzione il rischio che assume su di sé, anche in considerazione dell’affidabilità del debitore (è un soggetto meritevole della propria fiducia?). In ogni caso, dovrebbe comunque tutelarsi nei confronti di quest’ultimo.</p>
<p>————————–</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano <strong>Libero </strong>nel blog <a href="https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/giovanni-gregorio/24460327/fideiussione-ho-credito-temo-debitore-non-paghi-come-posso-tutelarmi.html" target="_blank" rel="noopener"><strong>I consigli di un civilista</strong></a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il fallimento del debitore</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2020/09/23/il-fallimento-del-debitore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 10:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recupero crediti]]></category>
		<category><![CDATA[crediti in sofferenza]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento]]></category>
		<category><![CDATA[inadempimento]]></category>
		<category><![CDATA[insolvenza]]></category>
		<category><![CDATA[procedure concorsuali]]></category>
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					<description><![CDATA[Nell&#8217;ultimo decennio il numero di casi di fallimento è aumentato notevolmente. La crisi economica, infatti, ha messo in forte difficoltà una grande quantità di imprese e molte di queste non sono riuscite a sopravvivere alle difficili condizioni del mercato post 2008. Questo scenario è stato caratterizzato da una forte contrazione degli ordini, con una conseguente [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ultimo decennio il numero di casi di fallimento è aumentato notevolmente. La crisi economica, infatti, ha messo in forte difficoltà una grande quantità di imprese e molte di queste non sono riuscite a sopravvivere alle difficili condizioni del mercato post 2008. Questo scenario è stato caratterizzato da una forte contrazione degli ordini, con una conseguente riduzione del fatturato delle aziende. Molte di quelle che erano già in precedenza fortemente indebitate non sono più riuscite a pagare i propri fornitori e/o le banche che le finanziavano; queste imprese sono così diventate insolventi.</p>
<p><span id="more-4861"></span></p>
<h2 style="text-align: left;">Il presupposto del fallimento: l’insolvenza del debitore</h2>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Si parla di stato di insolvenza quando il debitore non è più in grado di far fronte ai debiti che ha contratto.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Di regola, quando egli non paga un singolo debito alla scadenza, si parla di inadempimento. Lo stato di insolvenza è una situazione più grave, di generale difficoltà del debitore e si manifesta attraverso una pluralità di inadempimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Le imprese possono contrarre una molteplicità di debiti. Esse infatti hanno necessità di acquistare i prodotti e i servizi per l’esercizio della loro attività; inoltre, si indebitano con le banche per ottenere i finanziamenti che servono per sostenere tutte le spese indispensabili per svolgere la propria attività.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Può accadere che un’impresa, dopo aver accumulato diversi debiti, subisca un calo di fatturato; se questa situazione si protrae per troppo tempo, aggravandosi, l’azienda può raggiungere un “punto di rottura”.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ciò può accadere quando il suo fatturato e/o il suo patrimonio non è più sufficiente a pagare le somme dovute ai creditori. Il protrarsi di questa situazione può quindi causare una generale incapacità dell’impresa di pagare regolarmente i propri debiti; essa entra così in uno stato di insolvenza.</p>
<h2 style="text-align: left;">Il fallimento e le altre procedure concorsuali come rimedi allo stato di insolvenza del debitore</h2>
<p style="text-align: justify;">Di fronte a un singolo inadempimento del debitore il creditore può avviare contro quest’ultimo una procedura esecutiva individuale. In tal caso, come già spiegato in un precedente <a href="https://studiolegalegregorio.it/2020/09/16/crediti-in-sofferenza-le-procedure-di-recupero/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>articolo</strong></a>, egli può infatti pignorare i beni del debitore. Quando invece gli inadempimenti di quest’ultimo si moltiplicano e il debitore si viene a trovare in uno stato di insolvenza, lo stesso può essere sottoposto a una procedura esecutiva concorsuale; il fallimento è la più diffusa e importante di queste procedure.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Lo scopo delle procedure concorsuali non è soltanto quello di consentire ai creditori di ottenere il pagamento delle somme loro dovute. Esse servono anche per porre un freno allo stato di insolvenza del debitore e per impedire un suo ulteriore aggravamento.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il moltiplicarsi degli inadempienti del debitore, infatti, danneggia non solo i suoi creditori, ma anche lo stesso debitore e, più in generale, il mercato in cui egli opera. Per questi motivi, le procedure esecutive concorsuali possono essere attivate su iniziativa non solo del creditore, ma anche dello stesso debitore e, in alcuni casi, del pubblico ministero.</p>
<p style="text-align: justify;">Le procedure concorsuali più importanti sono: il fallimento, il concordato fallimentare, il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria. A queste si sono aggiunte più recentemente le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Lo scopo di queste ultime è quello di tutelare il debitore; ad oggi esse sono: il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio del debitore. Molte di queste procedure concorsuali sono state oggetto di una recente e radicale riforma, che entrerà pienamente in vigore soltanto nel settembre del 2021.</p>
<h2 style="text-align: left;">Le imprese soggette a fallimento</h2>
<p style="text-align: justify;">Ognuna delle procedure concorsuali può essere attivata soltanto nei confronti di determinate categorie di debitori. Il fallimento, così come il concordato preventivo, può coinvolgere soltanto gli imprenditori commerciali che si trovino al di sopra della soglia dimensionale prevista dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, può essere soggetto a fallimento soltanto l’imprenditore commerciale che abbia avuto nell’ultimo triennio:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>un attivo patrimoniale annuo non inferiore a € 300.000;</li>
<li>ricavi lordi annui non inferiori a € 200.000;</li>
<li>debiti complessivi, anche non scaduti, non inferiori a € 500.000.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: left;">La dichiarazione di fallimento</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale dichiara con sentenza il fallimento dell’imprenditore commerciale, su richiesta di un creditore, del debitore o del pubblico ministero.</p>
<p style="text-align: justify;">Depositata la richiesta, il Tribunale deve compiere alcuni accertamenti (c.d. istruttoria prefallimentare) per verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. In particolare, il Tribunale deve accertare che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il debitore sia un imprenditore commerciale con i requisiti dimensionali sopra indicati;</li>
<li>il debitore si trovi in stato di insolvenza, non sia cioè più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;</li>
<li>i debiti scaduti e non pagati, risultanti agli atti dell’istruttoria, siano pari ad almeno € 30.000.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Soltanto in presenza di tutti questi presupposti il Tribunale dichiara il fallimento dell’impresa debitrice; in tal caso, nomina un Giudice Delegato e un Curatore. Il primo ha funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura; il secondo ha l’amministrazione del patrimonio del fallimento, sotto la vigilanza del Giudice e dei Comitato dei creditori.</p>
<h2 style="text-align: left;">La procedura e il pagamento dei creditori</h2>
<p style="text-align: justify;">La sentenza di fallimento priva il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni; essa inoltre “congela” tutti i suoi rapporti giuridici.</p>
<p style="text-align: justify;">In linea di massima, nel corso della procedura, il Curatore fa un inventario del patrimonio del fallito; vengono poi accertati i debiti di quest’ultimo e il suo patrimonio viene liquidato; da ultimo, il ricavato della liquidazione viene utilizzato per soddisfare i creditori.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;inizio della procedura, il Curatore avvisa i creditori dell’avvenuta dichiarazione di fallimento e li invita a presentare le richieste di ammissione dei rispettivi crediti. Egli esamina poi le loro domande e le sottopone al Giudice Delegato; quest’ultimo decide quali crediti ammettere al c.d. passivo del fallimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Contestualmente, il Curatore liquida il patrimonio del debitore; ciò può avvenire, ad esempio, vendendo all’asta i sui beni mobili o immobili, vendendone il marchio, l’azienda o un ramo di essa. Le somme così ricavate entrano nel c.d. attivo fallimentare e serviranno per pagare, per quanto possibile, i crediti ammessi dal Giudice al c.d. passivo fallimentare.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">I crediti vengono infine pagati secondo precisi criteri stabiliti dalla legge. Questa distingue i crediti in due macrocategorie: quelli c.d. privilegiati e quelli c.d. chirografari. I crediti privilegiati hanno diritto di precedenza rispetto a quelli chirografari; questi ultimi vengono infatti pagati soltanto se sono stati precedentemente soddisfatti per intero i crediti privilegiati.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Appartengono a quest’ultima categoria, ad esempio, i crediti da lavoro (stipendio, TFR, ecc…) e quelli garantiti da ipoteca. Purtroppo, accade spesso, che, a causa dell’insufficienza dell’attivo fallimentare, i crediti chirografari vengano pagati solo in minima parte o, addirittura, in alcuni casi non vengano pagati del tutto.</p>
<h2 style="text-align: left;">La chiusura della procedura e l’esdebitazione del debitore</h2>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, il Tribunale dichiara con decreto la chiusura del fallimento. Contestualmente o successivamente, su richiesta del debitore proposta entro un anno dalla chiusura, il Tribunale può, in alcuni casi, dichiarare l’esdebitazione del debitore persona fisica. In altre parole, se ricorrono le condizioni richieste dalla legge, l’imprenditore fallito (non la società) viene liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori ammessi al passivo fallimentare, che non siano stati soddisfatti.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano <strong>Libero </strong>nel blog &#8220;I consigli di un civilista&#8221;.<br />
Per leggere l&#8217;articolo su Libero clicca su questo <a href="https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/giovanni-gregorio/24394395/fallimento-debitore-cosa-succede-se-non-puo-piu-pagare-propri-debiti.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">link</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Crediti in sofferenza. Le procedure di recupero</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2020/09/16/crediti-in-sofferenza-le-procedure-di-recupero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 08:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recupero crediti]]></category>
		<category><![CDATA[crediti in sofferenza]]></category>
		<category><![CDATA[inadempimento]]></category>
		<category><![CDATA[pignoramento]]></category>
		<category><![CDATA[precetto]]></category>
		<category><![CDATA[procedure esecutive]]></category>
		<category><![CDATA[titolo esecutivo]]></category>
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					<description><![CDATA[I crediti in sofferenza costituiscono un rischio che ogni creditore deve, suo malgrado, affrontare. La maggiore preoccupazione di chi ha un credito è quella ottenere il pagamento delle somme dovutegli. Il problema sorge quando il debitore non paga spontaneamente alla scadenza prevista; se ciò accade, il credito entra in sofferenza. In questi casi, il creditore [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">I crediti in sofferenza costituiscono un rischio che ogni creditore deve, suo malgrado, affrontare. La maggiore preoccupazione di chi ha un credito è quella ottenere il pagamento delle somme dovutegli. Il problema sorge quando il debitore non paga spontaneamente alla scadenza prevista; se ciò accade, il credito entra in sofferenza.</p>
<p style="text-align: justify;">In questi casi, il creditore che strumenti può utilizzare per ottenere quanto gli spetta? Cosa può fare se il debitore non paga?</p>
<p><span id="more-4839"></span></p>
<h2 style="text-align: justify;">Crediti in sofferenza e procedure esecutive</h2>
<p style="text-align: justify;">In caso di inadempimento del debitore, il creditore può avviare davanti al Tribunale apposite procedure esecutive per mezzo delle quali può ottenere il pagamento delle somme che gli spettano.</p>
<p style="text-align: justify;">In linea generale, queste procedure si distinguono in due categorie: le <strong>procedure esecutive individuali</strong> e quelle <strong>concorsuali</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le prime prendono avvio con l’atto di pignoramento su richiesta del creditore. Quest’atto vincola uno o più determinati beni di proprietà del debitore. Nel corso della successiva procedura davanti al Giudice, i beni pignorati serviranno per pagare il creditore.</p>
<p style="text-align: justify;">Le procedure esecutive concorsuali possono essere avviate su richiesta non solo del creditore, ma anche dello stesso debitore o, in alcuni casi, del pubblico ministero. Anch’esse sono dirette da un Giudice, ma, a differenza di quelle individuali, colpiscono indistintamente tutti i beni del debitore, che serviranno per pagare, nei limiti del possibile, i suoi creditori.</p>
<p style="text-align: justify;">Per esigenze di spazio, considerata la vastità dell’argomento, di seguito parleremo delle procedure esecutive individuali, rimandando ad un articolo successivo quelle concorsuali.</p>
<h2 style="text-align: justify;">I crediti in sofferenza come presupposto delle procedure esecutive individuali</h2>
<p style="text-align: justify;">Per avviare una qualsiasi procedura esecutiva individuale è sufficiente la sussistenza di un singolo credito in sofferenza, anche di modico valore. È però necessario che il credito sia esattamente quantificato in un apposito atto: <strong>il c.d. titolo esecutivo</strong>. Quest’ultimo può essere una cambiale, un assegno o un mutuo ipotecario (titolo esecutivo stragiudiziale); oppure può essere un provvedimento del Giudice, come un decreto ingiuntivo, un’ordinanza di pagamento o una sentenza di condanna (titolo esecutivo giudiziale).</p>
<p style="text-align: justify;">Il creditore, in forza del titolo esecutivo, notifica al debitore <strong>l’atto di precetto</strong>, con il quale gli intima di pagare entro dieci giorni la somma indicata nel titolo. Dopo la notifica del titolo esecutivo e del precetto, in mancanza di pagamento, egli potrà poi procedere con il pignoramento.</p>
<h2 style="text-align: justify;">L&#8217;avvio delle procedure esecutive individuali: l&#8217;atto di pignoramento</h2>
<p style="text-align: justify;">Con <strong>l’atto di pignoramento</strong>, l’Ufficiale Giudiziario, su richiesta del creditore, vincola uno o più determinati beni in esso indicati. Questo atto sottrae tali beni alla libera disponibilità del loro proprietario. Nel corso della successiva procedura esecutiva, possono intervenire anche altri creditori per chiedere il soddisfacimento dei rispettivi crediti in sofferenza.</p>
<p style="text-align: justify;">A seconda della natura del bene pignorato, si possono distinguere tre tipi di procedure esecutive individuali: le <strong>esecuzioni mobiliari presso il debitore</strong>, le <strong>esecuzioni mobiliari presso terzi</strong> e le <strong>esecuzioni immobiliari</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le esecuzioni mobiliari presso il debitore</h3>
<p style="text-align: justify;">Si parla di esecuzioni mobiliari presso il debitore quando il pignoramento vincola i beni mobili del debitore, che si trovano presso il domicilio di quest&#8217;ultimo. Su richiesta del creditore, l’Ufficiale Giudiziario si reca presso l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del debitore e pignora i beni di quest’ultimo che rinviene in loco; si può trattare di oggetti di arredamento, autoveicoli o motoveicoli, oggetti d&#8217;arte o qualsiasi altro bene mobile che può essere venduto.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, nel corso della procedura, su richiesta del creditore, il Giudice dispone la vendita all’asta dei beni pignorati. Con le somme ricavate dalla vendita vengono quindi pagati il creditore che ha chiesto il pignoramento e gli altri che siano eventualmente intervenuti successivamente. In alternativa alla vendita, il Giudice può ordinare che il bene pignorato sia assegnato al creditore che ne faccia richiesta.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le esecuzioni mobiliari presso terzi</h3>
<p style="text-align: justify;">In questo caso vengono pignorati i crediti che il debitore vanta, a sua volta, nei confronti di altri soggetti (i c.d. terzi). L&#8217;Ufficiale Giudiziario si reca quindi presso il domicilio di questi ultimi e intima loro di non disporre in alcun modo di tali somme fino all&#8217;ordine del Giudice; possono così essere vincolati somme di danaro depositate sul conto corrente del debitore, titoli azionari o quote di fondi di investimento a lui intestati, il suo stipendio o qualsiasi altra somma dovutagli a titolo di retribuzione oppure la sua pensione. Per quanto riguarda lo stipendio e la pensione, la legge prevede che possa essere vincolato un importo non superiore ad un quinto dei medesimi.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, nel corso della procedura, il Giudice assegna le somme pignorate al creditore e ordina al terzo (banca, datore di lavoro, ecc…) di pagargliele. Il creditore trasmette quindi l&#8217;ordinanza al terzo, che gli paga quanto stabilito dal Giudice.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le esecuzioni immobiliari</h3>
<p style="text-align: justify;">Queste procedure iniziano con il pignoramento dei beni immobili del debitore. In alcuni casi eccezionali, possono avere ad oggetto anche beni di proprietà di terzi; ciò avviene, ad esempio, quando il proprietario dell&#8217;immobile ha precedentemente consentito al creditore di iscrivere un&#8217;ipoteca sul proprio bene per garantire un debito altrui. In tal caso, se il debitore non paga, il creditore (c.d. creditore ipotecario) ha diritto di pignorare l&#8217;immobile.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo la notifica e la trascrizione del pignoramento, nel corso dell’esecuzione forzata, un esperto (il C.T.U.) nominato dal Tribunale effettua la stima del valore dell&#8217;immobile; sulla base di questa, il Giudice stabilisce il prezzo base d&#8217;asta del bene, che viene messo in vendita e aggiudicato al migliore offerente. In alternativa alla vendita, l&#8217;immobile può essere assegnato al creditore che ne faccia richiesta. In caso di vendita, il prezzo ricavato serve per pagare i creditori costituiti nella procedura.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Ma queste procedure sono efficaci per recuperare i crediti in sofferenza?</h2>
<p>Questa domanda è di fondamentale importanza e la risposta ad essa è positiva, anche se con alcune precisazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Delle tre procedure sopra descritte, l’esecuzione presso terzi è solitamente quella più adatta per recuperare i crediti in sofferenza di importo non particolarmente elevato; di regola, è quella più veloce e meno costosa e, se il pignoramento va a buon fine, è molto efficace.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella maggior parte dei casi, anche l’esecuzione mobiliare presso il debitore è adatta per i crediti di importo meno elevato. Rispetto a quella presso terzi ha però lo svantaggio di comportare costi più elevati; il creditore deve infatti anticipare le spese necessarie per procedere all’asta. A volte, inoltre, i beni pignorati non suscitano l’interesse del mercato; ciò comporta il rischio che l’asta vada deserta o che i beni vengano aggiudicati ad un prezzo molto basso.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, la procedura esecutiva immobiliare è quella più adatta per i crediti di importo più elevato. Anch’essa è molto efficace, anche se rispetto alle altre due comporta tempi più lunghi e spese più elevate da anticipare; queste ultime vengono però recuperate con la vendita dell’immobile. E&#8217; vero che la crisi del mercato immobiliare degli anni passati ha influito sulle aste immobiliari. L&#8217;esito di queste ultime, però, dipende dal tipo di immobile e dall&#8217;area geografica in cui si trova; per quanto riguarda Milano e la Lombardia, si può dire che le aste giungono generalmente a buon fine, con risultanti, a volte, positivamente soprendenti.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, le procedure sopra descritte non garantiscono ai creditori di recuperare interamente le somme loro dovute; esse però costituiscono comunque un valido strumento che consente di ottenere risultati concreti. Se utilizzate con attenzione, infatti, permettono al creditore di recuperare, in tutto o in parte, il proprio credito.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano <strong>Libero </strong>nel blog &#8220;I consigli di un civilista&#8221;.<br />
Per leggere l&#8217;articolo su Libero clicca su questo <a href="https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/giovanni-gregorio/24328322/crediti-sofferenza-procedure-recupero-debitore-insolvente.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">link</a></p>
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		<title>Il recupero crediti giudiziale</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2020/05/08/il-recupero-crediti-giudiziale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 09:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recupero crediti]]></category>
		<category><![CDATA[crediti in sofferenza]]></category>
		<category><![CDATA[pignoramento]]></category>
		<category><![CDATA[precetto]]></category>
		<category><![CDATA[procedure esecutive]]></category>
		<category><![CDATA[titolo esecutivo]]></category>
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					<description><![CDATA[In un precedente articolo sul recupero crediti stragiudiziale ho accennato ai rischi che corrono i professionisti e le imprese di non essere pagati dai propri clienti e ho parlato delle attività possono essere compiute per ottenere il pagamento dei crediti insoluti, senza ricorrere all&#8217;autorità giudiziaria. In alternativa all&#8217;attività di recupero crediti in via stragiudiziale &#8211; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In un precedente articolo sul <a href="https://www.avvocatogregorio.it/recupero-crediti/il-recupero-crediti-stragiudiziale/">recupero crediti stragiudiziale</a> ho accennato ai rischi che corrono i professionisti e le imprese di non essere pagati dai propri clienti e ho parlato delle attività possono essere compiute per ottenere il pagamento dei crediti insoluti, senza ricorrere all&#8217;autorità giudiziaria.</p>
<p style="text-align: justify;">In alternativa all&#8217;attività di recupero crediti in via stragiudiziale &#8211; oppure nel caso in cui la stessa non abbia portato i risultati auspicati &#8211; è sempre possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere il pagamento forzoso delle somme dovute.</p>
<p><span id="more-4261"></span></p>
<h2><strong>Il r</strong><strong>ecupero crediti giudiziale<br />
</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Il recupero crediti giudiziale consente al creditore di ottenere il soddisfacimento forzoso del proprio diritto di credito mediante le seguenti <strong>procedure esecutive </strong>previste dalla legge. Queste possono essere di due tipi: le <strong>procedure esecutive individuali</strong> e le <strong>procedure esecutive concorsuali</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Le <strong>procedure esecutive individuali</strong> sono regolate dal codice di procedura civile e possono essere promosse  nei confronti di qualsiasi debitore mediante uno l&#8217;atto di pignoramento; quest&#8217;ultimo colpisce uno o più determinati beni in esso indicati, per soddisfare il diritto di credito del singolo creditore.</p>
<p style="text-align: justify;">Di regola, quindi, prima di procedere con una esecuzione individuale è opportuno effettuare accertamenti per verificare se il debitore sia effettivamente proprietario di beni che possano essere sottoposti a pignoramento.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Le <strong>procedure esecutive concorsuali</strong>, come ad esempio il fallimento o il concordato, sono regolate da leggi speciali; ad oggi quella più importante è la Legge Fallimentare, che sta per essere sostituita dal Codice della Crisi di Impresa di recente approvazione. Queste procedure possono essere promosse soltanto nei confronti degli imprenditori commerciali al di sopra di una certa soglia dimensionale. Esse colpiscono indistintamente tutti i beni del debitore per soddisfare i suoi creditori; questi ultimi concorrono tra loro nella distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del patrimonio del debitore.</p>
<p style="text-align: justify;">Tralasciando per ora le procedure esecutive concorsuali, di seguito parlerò soltanto del recupero crediti giudiziale mediante le esecuzioni individuali.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Il r</strong><strong>ecupero crediti giudiziale mediante le procedure esecutive individuali<br />
</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">Questo tipo di attività ruota intorno a tre atti, che si susseguono temporalmente tra loro; essi devono essere necessarimanete notificati al debitore nelle forme previste dalla legge.</p>
<p>Questi atti sono:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. </strong>il<strong> titolo esecutivo;</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. </strong>l&#8217;<strong>atto di precetto;</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. </strong>l&#8217;<strong>atto di pignoramento</strong>, con il quale inizia l&#8217;esecuzione forzata.</p>
<p style="text-align: justify;">Prima di esaminarli più dettagliatamente, bisogna tenere presente che il loro compimento non preclude la possibilità di raggiungere un accordo con il debitore. In tal caso, il creditore infatti potrebbe ottenere il pagamento delle somme che gli spettano mediante la sottoscrizione di un piano di rientro.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Il titolo esecutivo</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>titolo esecutivo</strong> attesta l&#8217;esistenza di un credito certo, esattamente determinato nel suo ammontare, di cui il creditore può esigere l&#8217;immediato pagamento (art. 474 c.p.c.).</p>
<p style="text-align: justify;">Il titolo esecutivo può essere <em>stragiudiziale</em>, come una cambiale, un assegno o un atto ricevuto da notaio (ad  es. un mutuo ipotecario) o <em>giudiziale</em>, come un decreto ingiuntivo, un&#8217;ordinanza di pagamento o una sentenza di condanna.</p>
<p style="text-align: justify;">Il creditore, se non è già in possesso di un titolo di credito stragiudiziale rilasciato dal debitore, che attesti l&#8217;esistenza del suo credito, dovrà agire in giudizio affinchè quest&#8217;ultimo venga accertato da un Giudice. Accertata l&#8217;esistenza del credito, il Giudice emette un provvedimento, come, ad esempio, un decreto ingiuntivo o una sentenza di condanna; con questo egli ordina al debitore di pagare al creditore la somma accertata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento così ottenuto costituirà il titolo giudiziale che attribuisce al creditore il diritto di pretendere il pagamento della somma in esso indicata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il titolo giudiziale, una volta emesso dal Giudice, viene munito della c.d. formula esecutiva; con quest&#8217;ultima il cancelliere comanda agli Ufficiali Giudiziari di dare esecuzione all&#8217;ordine del giudice contenuto nel titolo (art. 475 c.p.c.). Solo in presenza della formula esecutiva il creditore può chiedere all&#8217;Ufficiale Giudiziario di pignorare i beni del debitore.</p>
<p style="text-align: justify;">Prima di chiedere il pignoramento, però, il creditore deve notificare al debitore il titolo esecutivo e l&#8217;atto di precetto (art. 479 c.p.c.).</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>L’atto di precetto</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Ottenuta la formula esecutiva, il creditore notifica al debitore un atto di precetto, con il quale gli intima di pagare, entro 10 giorni  dalla notifica, le somme in esso specificate (art. 480 c.p.c.). Nel caso in cui il debitore non paghi tali somme entro il termine indicato, il creditore potrà chiedere all&#8217;Ufficiale Giudiziario di pignorare i beni del debitore.</p>
<p>In mancanza di notifica dell&#8217;atto di precetto non è possibile procedere con il successivo pignoramento.</p>
<h3><strong>L&#8217;atto di pignoramento</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Il pignoramento è un atto compiuto dall&#8217;Ufficiale Giudiziario su richiesta del creditore, che colpisce uno o più beni del debitore indicati nell&#8217;atto stesso; in alcuni casi particolari, il pignoramento può avere ad oggetto anche beni di proprietà di terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il pignoramento viene costituito un vincolo sui beni, che vengono così sottratti alla libera disponibilità del debitore. A seguito del pignoramento egli non potrà quindi nè venderli, nè cederli in altro modo ad altri.</p>
<p style="text-align: justify;">Con questo atto inizia l&#8217;esecuzione forzata, una procedura regolata dal codice di procedura civile agli artt. 483 e ss., finalizzata a soddisfare il diritto di credito mediante la vendita all&#8217;asta o l&#8217;assegnazione dei beni pignorati.</p>
<p style="text-align: justify;">Per evitare la vendita dei beni vincolati dal pignoramento, il debitore può presentare un&#8217;apposita istanza (<strong>c.d. istanza di conversione del pignoramento</strong>) con la quale può chiedere che gli stessi siano sostituiti da una somma di danaro pari all&#8217;amontare del credito e delle spese legali. Tale somma di denaro, che viene quantificata dal Giudice dell&#8217;Esecuzione, viene versata dal debitore presso un istituto di credito e poi assegnata al creditore.</p>
<p style="text-align: justify;">In linea generale, a seconda della natura del bene colpito, si distinguono tre tipi di pignoramento: il <strong>pignoramento mobiliare presso il debitore</strong>, il <strong>pignoramento mobiliare presso terzi</strong> e il <strong>pignoramento immobiliare</strong>.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Il pignoramento mobiliare presso il debitore</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">Questo pignoramento, regolato dagli artt. 513 e ss. c.p.c., colpisce i beni mobili del debitore che l&#8217;Ufficiale Giudiziario reperisce presso il suo domicilio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso della successiva esecizione forzata, in mancanza della conversione del pignoramento, si procede alla vendita all&#8217;asta dei beni e al successivo pagamento del creditore con la somma ricavata dalla vendita medesima, detratte le spese della procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">In alternativa alla vendita, su richiesta del creditore, è possibile assegnare a quest&#8217;ultimo gli stessi beni pignorati.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Il pignoramento mobiliare presso terzi </strong></h4>
<p style="text-align: justify;">Questo pignoramento, regolato dagli artt. 543 e ss. c.p.c., colpisce i crediti che il debitore vanta, a sua volta, nei confronti di altri soggetti (i c.d. terzi). A titolo esemplificativo, questo tipo di pignoramento può vincolare le somme di danaro depositate su un conto corrente bancario intestato al debitore oppure la retribuzione dovuta a quest&#8217;ultimo dal datore di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Con questo tipo di esecuzione forzata, i terzi (banca, datore di lavoro, ecc&#8230;) anzichè versare al debitore le somme che gli devono, le pagano direttamente al creditore.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Il pignoramento immobiliare </strong></h4>
<p style="text-align: justify;">Questo pignoramento, regolato dagli artt. 555 e ss. c.p.c., colpisce i beni immobili di proprietà del debitore; può anche colpire immobili di proprietà di terzi, nel caso in cui su detti beni sia iscritta un&#8217;ipoteca a favore del creditore che chiede il pignoramento (c.d. creditore ipotecario).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella successiva esecuzione forzata l&#8217;immobile viene stimato da un esperto nominato dal Tribunale; successivamente, in mancanza di conversione del pignoramento, viene venduto all&#8217;asta o assegnato al creditore che ne faccia richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso di vendita, il prezzo ricavato, detratte le spese della procedura, viene versato al creditore o, se vi sono più creditori, viene ditribuito tra gli stessi secondo precisi criteri stabiliti dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo secondo caso, l&#8217;eventuale ipoteca iscritta sull&#8217;immobile pignorato consente al creditore che ne sia beneficiario di avere un diritto di &#8220;precedenza&#8221; rispetto agli altri creditori nella distribuzione della somma ricavata dalla vendita dello stesso bene.</p>
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