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	<title>contratto Archivi - Studio legale Gregorio</title>
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		<title>Locazione di immobili industriali e commerciali: durata, disdetta e recesso.</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2020/08/08/locazione-immobili-industriali-e-commerciali-durata-disdetta-e-recesso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 10:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contratti commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[contratto]]></category>
		<category><![CDATA[disdetta]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
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					<description><![CDATA[Nella locazione di immobili urbani, la legge prevede che il contratto debba avere una durata minima inderogabile. Ciò serve per tutelare l&#8217;interesse del conduttore di avere la certezza di poter utilizzare l&#8217;immobile per un certo periodo di tempo minimo. Egli, infatti, vi stabilisce la propria residenza o il proprio domicilio (in caso di locazioni ad [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nella locazione di immobili urbani, la legge prevede che il contratto debba avere una durata minima inderogabile. Ciò serve per tutelare l&#8217;interesse del conduttore di avere la certezza di poter utilizzare l&#8217;immobile per un certo periodo di tempo minimo. Egli, infatti, vi stabilisce la propria residenza o il proprio domicilio (in caso di locazioni ad uso abitativo) oppure la sede della propria attività lavorativa (per le locazioni ad uso diverso dall’abitazione).</p>
<p style="text-align: justify;">Questa durata minima varia a seconda del tipo di utilizzo che viene fatto del bene; varia cioè a seconda che si tratti di locazioni ad uso abitativo o ad uso diverso dall&#8217;abitazione.</p>
<p><span id="more-4759"></span></p>
<p style="text-align: justify;">In caso di locazione di immobili ad uso industriale, commerciale, artigianale e per qualsiasi attività di lavoro autonomo, la durata del contratto non può essere inferiore a sei anni, rinnovabile per altri sei.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, anche se le parti concordano una durata inferiore, la locazione si intende comunque stipulata per sei anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il contratto può essere stipulato per un periodo più breve soltanto in casi del tutto eccezionali; ciò avviene quando l&#8217;attività esercitata nell&#8217;immobile ha, per sua natura, carattere transitorio.</p>
<h2 style="text-align: left;">La disdetta del contratto di locazione</h2>
<p style="text-align: justify;">La legge regola in modo articolato e dettagliato i termini e le modalità con i quali le parti possono porre fine alla locazione di immobili urbani per uso industriale, commerciale, artigianale e per le attività di lavoro autonomo.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla scadenza dei sei anni, il contratto si rinnova tacitamente per altri sei anni, salvo che una delle parti dia disdetta all’altra, da comunicarsi almeno 12 mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata o a mezzo pec.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, mentre il conduttore è libero di comunicare una disdetta pura e semplice, senza dare alcuna motivazione, la stessa cosa non vale per il locatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla prima scadenza contrattuale, infatti, quest’ultimo può negare il rinnovo del contratto, comunicando la disdetta nel termine di 12 mesi, soltanto in alcuni casi.</p>
<p style="text-align: justify;">Più precisamente, il locatore può dare disdetta soltanto se deve:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>adibire l&#8217;immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;</li>
<li>adibire l&#8217;immobile all&#8217;esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una attività industriale, commerciale, artigianale o qualsiasi altra attività di lavoro autonomo;</li>
<li>demolire l&#8217;immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro;</li>
<li>ristrutturare l&#8217;immobile per rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell&#8217;art. 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Al di fuori di questi specifici casi, quindi, il locatore non può impedire il rinnovo del contratto alla prima scadenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Egli, inoltre, quando comunica la disdetta del contratto, deve anche dichiarare la propria volontà di conseguire la disponibilità dell&#8217;immobile locato; in tal caso, deve anche specificare, a pena di nullità, il motivo sul quale la disdetta è fondata; se non lo specifica, il contratto si rinnova per altri sei anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il conduttore, invece, come già detto, gode di maggiore libertà, in quanto ha diritto di disdire il contratto entro 12 mesi dalla prima scadenza senza dover fornire alcuna spiegazione.</p>
<h2 style="text-align: left;">Il recesso del conduttore</h2>
<p style="text-align: justify;">Le parti, inoltre, sono libere di inserire nel contratto una clausola che consenta al conduttore di recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno sei mesi; il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata o con pec.</p>
<p style="text-align: justify;">In mancanza di una simile clausola, il conduttore può comunque recedere in qualsiasi momento dal contratto con un preavviso di almeno sei mesi, ma soltanto se ricorrono gravi motivi; anche in questo caso, la comunicazione deve avvenire con lettera raccomandata o con pec.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda quest’ultima tipologia di recesso, la sussistenza o meno dei gravi motivi è una questione molto delicata; essa, infatti, è spesso motivo di lite tra conduttore e locatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Su questo aspetto la Corte di Cassazione si è pronunciata diverse volte con sentenze che hanno chiarito alcuni punti importanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, la Corte ha stabilito che i gravi motivi devono essere specificati nella lettera di recesso; diversamente, in mancanza di questa indicazione, il recesso non è valido.</p>
<p style="text-align: justify;">Il locatore, infatti, ha diritto di conoscere le ragioni che stanno alla base della scelta del conduttore.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte ha anche stabilito un criterio generale per verificare, di volta in volta, se sussistono o meno i gravi motivi; questi infatti devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto locativo, che siano tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la persistenza del rapporto stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, salvo diverso accordo tra le parti, il recesso anticipato del conduttore è possibile soltanto in alcuni casi particolari e del tutto eccezionali; esso inoltre va esercitato prestando molta attenzione al contenuto da inserire nella lettera.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano <strong>Libero </strong>nel blog &#8220;I consigli di un civilista&#8221;.<br />
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