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	<title>agente di commercio Archivi - Studio legale Gregorio</title>
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	<title>agente di commercio Archivi - Studio legale Gregorio</title>
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	<item>
		<title>Scioglimento del contratto di agenzia. Cosa succede quando cessa il rapporto?</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2021/01/19/scioglimento-del-contratto-di-agenzia-cosa-succede-quando-cessa-il-rapporto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 22:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contratti commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[Accordi Economici Collettivi]]></category>
		<category><![CDATA[agente di commercio]]></category>
		<category><![CDATA[indennità di scioglimento del rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[indennità sostitiva del preavviso]]></category>
		<category><![CDATA[recesso]]></category>
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					<description><![CDATA[Lo scioglimento del contratto di agenzia è un momento particolarmente delicato del rapporto di lavoro tra l’agente di commercio e l’impresa. Ciò per ragioni facilmente intuibili; esso, infatti, segna un punto di non ritorno nel loro legame. Con la cessazione del contratto si producono una serie di effetti economici che coinvolgono entrambe le parti e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lo scioglimento del contratto di agenzia è un momento particolarmente delicato del rapporto di lavoro tra l’agente di commercio e l’impresa. Ciò per ragioni facilmente intuibili; esso, infatti, segna un punto di non ritorno nel loro legame. Con la cessazione del contratto si producono una serie di effetti economici che coinvolgono entrambe le parti e che possono variare da caso a caso. Le regole in materia sono piuttosto articolate. Esse infatti sono previste sia dalla legge ordinaria, cioè dal Codice Civile, sia dai contratti collettivi di categoria, cioè dagli Accordi Economici Collettivi.</p>
<p><span id="more-5070"></span></p>
<p style="text-align: justify;">In linea generale, il contratto di agenzia si po&#8217; sciogliere, di regola, in due modi diversi, a seconda che esso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel primo caso, quando cioè le parti hanno previsto un termine di durata del contratto, questo si estingue alla scadenza del termine. Nel secondo caso, quando cioè l’agente e l’impresa non hanno stabilito alcun limite temporale, il contratto si scioglie per il recesso di una delle parti; il recesso è la manifestazione di volontà di porre fine al rapporto contrattuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma, in caso di scioglimento del contratto di agenzia,  che cosa succede oltre al venir meno del rapporto di lavoro?</p>
<h2 style="text-align: justify;">Il recesso dal contratto di agenzia: preavviso e indennità sostitutiva</h2>
<p style="text-align: justify;">Come già accennato, se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento; deve però comunicare il recesso entro un termine di preavviso, cioè con un certo anticipo rispetto al momento in cui terminerà il rapporto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma con quanto anticipo deve essere comunicato il recesso? Qual è la durata minima del preavviso?</p>
<p style="text-align: justify;">La risposta non è sempre immediata, perché sul punto il Codice Civile e gli Accordi Economici Collettivi non contengono regole uniformi.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 1750 del codice civile prevede che la durata del termine di preavviso vari a seconda del tempo trascorso dall’inizio del contratto; esso stabilisce un termine di un mese per il primo anno di durata del contratto; due mesi per il secondo anno iniziato; tre mesi per il terzo; quattro mesi per il quarto; cinque mesi per il quinto e, infine, sei mesi per il sesto.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli Accordi Economici Collettivi, invece, regolano il termine di preavviso in modo più articolato. Diversamente dal codice civile, infatti, essi distinguono a seconda che il recesso sia comunicato dall’agente oppure dall’impresa; inoltre, differenziano il caso dell’agente monomandatario da quello plurimandatario. Senza entrare nei dettagli di tutte le norme in essi contenute, basti citare, ad esempio, quanto previso dall’art. 9 dell’AEC Industria del 30/07/2014; in caso di recesso dell’agente, il termine di preavviso è di cinque mesi se egli è monomandatario, mentre è di tre mesi se plurimandatario.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rispetto di questo termine è importante. Chi recede dal contratto senza rispettare l’obbligo del preavviso, infatti, deve pagare all’altra parte, a titolo di risarcimento, una indennità sostitutiva, cioè una somma di danaro. L’art. 9 dell’AEC Industria quantifica questa somma in un importo pari a tanti dodicesimi delle provvigioni maturate nell’anno precedente, quanti sono i mesi di preavviso dovuto.</p>
<h2 style="text-align: justify;">L’indennità di scioglimento del contratto di agenzia</h2>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, indipendentemente dalle questioni che possono sorgere in merito al preavviso, lo scioglimento del contratto di agenzia produce effetti economici di una certa importanza. Sia in caso di scadenza del termine del contratto a tempo determinato, sia in caso di recesso da quello a tempo indeterminato, di regola, l’impresa preponente dovrà pagare all’agente una indennità di cessazione del rapporto. Sul punto le norme del Codice Civile sono integrate da quelle degli Accordi Economici Collettivi; anche in questo caso, purtroppo, in maniera non omogenea.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L’indennità di scioglimento del contratto di agenzia nel codice civile</h3>
<p style="text-align: justify;">Secondo la disciplina del codice civile (art. 1751, primo comma), l’agente di commercio ha diritto a detta indennità se ricorrono contestualmente due condizioni:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Innanzitutto, egli deve aver sviluppato il volume di affari dell’impresa; può aver procurato nuovi clienti oppure ampliato sensibilmente gli affari con i clienti esistenti.</li>
<li>In secondo luogo, il pagamento di tale indennità deve risultare equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso; in particolare, bisogna considerare le provvigioni che l&#8217;agente perde e che risultano dagli affari con i citati clienti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">A questo proposito, secondo la Corte di Giustizia europea la nozione di “nuovi clienti” comprende anche l’acquisizione di clienti oltre il segmento di merci per il quale l’agente era stato incaricato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il codice civile prevede poi alcuni casi nei quali questa indennità non è dovuta (art. 1751, secondo comma). In particolare, quest’ultima è esclusa:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Se l’impresa preponente risolve il contratto per un&#8217;inadempienza dell&#8217;agente talmente grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (recesso per giusta causa).</li>
<li>Quando l&#8217;agente recede dal contratto; in tal caso, tuttavia, egli conserva comunque il diritto all’indennità se il suo recesso è giustificato da circostanze attribuibili al preponente; oppure se è determinato da circostanze attribuibili all&#8217;agente (quali età, infermità o malattia) per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell&#8217;attività;</li>
<li>Se l&#8217;agente cede ad atri i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d&#8217;agenzia.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">L’indennità di scioglimento negli accordi economici collettivi</h3>
<p style="text-align: justify;">Come già accennato, gli Accordi Economici Collettivi di categoria prevedono una regolamentazione di questa indennità parzialmente differente rispetto a quella del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 10 dell’AEC industria prevede che l’indennità di scioglimento del rapporto è suddivisa in tre parti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><u>L’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR)</u>; essa, di regola, è riconosciuta all’agente in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto; viene accantonata dalla ditta preponente presso l’ENASARCO.</li>
<li><u>L’indennità suppletiva di clientela</u>; è riconosciuta all’agente in aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto, anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro di affari;</li>
<li><u>L’indennità meritocratica</u>; viene erogata soltanto se, alla cessazione del contratto, l’agente abbia apportato al preponente un sensibile incremento della clientela e/o del giro d&#8217;affari<em>.</em></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ad integrazione del codice civile, inoltre, gli Accordi Economici Collettivi stabiliscono i criteri per calcolare queste indennità.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, l’art. 10 dell’AEC Industria del 30/07/2014 prevede alcuni casi in cui il FIRR non viene riconosciuto all’agente di commercio; questa ipotesi eccezionale si verifica in caso di scioglimento del contratto da parte della ditta proponente determinato da concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva da parte dell’agente.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa norma stabilisce, inoltre, che l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica, non sono dovute se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all’agente, come il recesso; prevede infine che non sono considerate imputabili a quest’ultimo le dimissioni dovute a gravi inadempimenti del preponente.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Alcuni consigli</h2>
<p style="text-align: justify;">Il tema dell’indennità di scioglimento del contratto di agenzia può essere piuttosto complesso. Per questo motivo, l’agente di commercio deve prestarvi molta attenzione; non solo nel momento dello scioglimento del contratto di agenzia, ma ancor prima, quando firma il contratto con l’impresa preponente.</p>
<p style="text-align: justify;">Egli dovrà inoltre prendere in considerazione non solo la regolamentazione prevista dal Codice Civile, ma anche e soprattutto quella degli Accordi Economici Collettivi. Questi infatti contengono norme molto dettagliate e, di regola, per lui più vantaggiose.</p>
<p>————————–</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano <strong>Libero </strong>nel blog <a href="https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/giovanni-gregorio/25248755/scioglimento-contratto-agenzia-rapporto-cessato-consigli-civilista-giovanni-gregorio.html" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link"><strong>I consigli di un civilista</strong></a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il contratto di agenzia. Uno strumento per sviluppare il business delle imprese</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2021/01/11/il-contratto-di-agenzia-uno-strumento-per-sviluppare-il-business-delle-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 21:11:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contratti commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[agente di commercio]]></category>
		<category><![CDATA[esclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[preponente]]></category>
		<category><![CDATA[provvigione]]></category>
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					<description><![CDATA[Il contratto di agenzia è molto diffuso in ambito commerciale; esso viene spesso utilizzato dalle aziende che devono predisporre una rete distributiva per vendere i propri prodotti e servizi. Le imprese, infatti, per conquistare nuovi settori di mercato oppure per ampliare e mantenere quelli già esistenti, si avvalgono della collaborazione degli agenti di commercio. Questi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il contratto di agenzia è molto diffuso in ambito commerciale; esso viene spesso utilizzato dalle aziende che devono predisporre una rete distributiva per vendere i propri prodotti e servizi. Le imprese, infatti, per conquistare nuovi settori di mercato oppure per ampliare e mantenere quelli già esistenti, si avvalgono della collaborazione degli agenti di commercio. Questi si occupano della distribuzione dei prodotti dell’impresa, contattando i potenziali clienti, per convincerli ad acquistarli.</p>
<p style="text-align: justify;">Il contratto di agenzia si inserisce in questo contesto, in quanto è utilizzato dalle imprese per regolare i rapporti con i propri agenti di commercio.</p>
<p><span id="more-5059"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le norme giuridiche relative al contratto di agenzia sono contenute nel Codice Civile e negli Accordi Economici Collettivi dei settori Industria, Commercio e Artigianato.</p>
<h2 style="text-align: left;">Che cos’è il contratto di agenzia?</h2>
<p style="text-align: justify;">Il contratto di agenzia è l’accordo con il quale una parte (l’agente) assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra (l’impresa preponente), in cambio di una retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Questa è la definizione contenuta nell’art. 1742 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli elementi indispensabili di questa figura contrattuale sono: l’obbligo dell’agente di promuovere la conclusione di contratti nell’interesse del preponente; la stabilità dell’incarico; la retribuzione sotto forma di provvigione; la zona.</p>
<h2 style="text-align: left;">L&#8217;oggetto del contratto di agenzia: la promozione di affari nell’interesse dell’impresa</h2>
<p style="text-align: justify;">La promozione di affari nell’interesse dell’impresa è l’oggetto del contratto di agenzia. L’agente deve compiere una serie di attività con lo scopo di far conseguire al preponente la conclusione di contratti con i clienti; in questo modo, l’agente di commercio consente all’imprenditore di distribuire nel mercato i propri beni. Egli deve eseguire l’incarico ricevuto dall’azienda tutelando gli interessi di quest’ultima; deve agire con lealtà e buona fede.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l’agente di commercio stimola le ordinazioni di beni e di servizi da parte dei clienti; li invita, cioè, a formulare le loro proposte, che in seguito provvederà a trasmettere al preponente.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Egli, quindi, dovrà cercarli, prendere contatto con loro e iniziare le trattative; rimarrà, invece, estraneo alla successiva fase della conclusione del contratto, che coinvolgerà esclusivamente il preponente e il cliente, salvo i casi in cui l’agente sia dotato di poteri di rappresentanza.</p>
<p style="text-align: justify;">L’attività promozionale dell’agente comporta che egli faccia la pubblicità necessaria per reclamizzare il prodotto e per attirare la clientela e che mantenga stretti contatti con quest’ultima, visitandola periodicamente; egli inoltre invia i campionari, ritira e consegna la merce; deve poi fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.</p>
<h2 style="text-align: left;">La stabilità del rapporto derivante dal contratto di agenzia</h2>
<p style="text-align: justify;">La stabilità significa che il contratto di agenzia è finalizzato a promuovere non un singolo o più affari determinati, bensì tutti gli affari di una certa specie per un certo tempo. L’incarico dato all’agente deve quindi essere continuativo e di una certa durata.</p>
<p style="text-align: justify;">La stabilità soddisfa principalmente l’interesse dell’impresa preponente. Quest’ultima, infatti, solo grazie ad una collaborazione non sporadica dell’agente può ottenere una capillare distribuzione nel mercato dei propri prodotti.</p>
<p style="text-align: justify;">La stabilità del rapporto può sussistere anche nei casi in cui il contratto è stato concluso per un breve periodo di tempo. L’attività dell’agente può quindi avere anche carattere stagionale; chi, ad esempio, promuove, per pochi mesi all’anno, presso grossisti e dettaglianti, la vendita di articoli sportivi e invernali è “stabile”, limitatamente a tale periodo, allo stesso modo degli altri agenti che promuovono vendite di altri prodotti tutto l’anno.</p>
<h2 style="text-align: left;">La retribuzione dell&#8217;agente: la provvigione</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel contratto di agenzia la provvigione è il compenso che spetta all’agente. Essa è proporzionata in percentuale agli affari che sono andati a buon fine.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, l’agente di commercio ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante il contratto di agenzia, quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.</p>
<p style="text-align: justify;">In alcuni casi particolari, la provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dall’azienda preponente; ciò avviene per i contratti conclusi con soggetti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>che l’agente aveva già precedentemente acquisito come clienti per affari dello stesso tipo;</li>
<li>oppure appartenenti alla zona di esclusiva dell’agente o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’agente di commercio può avere diritto alla provvigione anche sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto di agenzia; ciò avviene in questi casi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>se la proposta di acquisto del cliente è pervenuta prima dello scioglimento del contratto;</li>
<li>se l’affare si è concluso entro un tempo ragionevole dalla data di scioglimento del contratto.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In entrambi questi casi, però, la conclusione dell’affare deve essere riconducibile prevalentemente all’attività svolta dall’agente.</p>
<h2 style="text-align: left;">La zona e l’esclusiva</h2>
<p style="text-align: justify;">L’attività dell’agente deve essere svolta all’interno di una zona determinata. Di regola, la zona viene intesa in senso territoriale geografico. La sua estensione può essere varia; può comprendere il mondo intero, più Stati, l’intero territorio nazionale o una minore circoscrizione territoriale, fino ad arrivare ad un singolo quartiere della città.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Nella prassi commerciale, la zona viene spesso determinata su base territoriale e poi, all’interno della stessa area geografica, viene fatta una ulteriore divisione in base alla clientela.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">in questo modo, il preponente si riserva le contrattazioni dirette con particolari categorie di clienti che, ad esempio, sono per lui di particolare interesse. Questo criterio può anche servire per dividere un dato territorio tra diversi agenti.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le variazioni della zona dell&#8217;agente</h3>
<p style="text-align: justify;">Le modalità con le quali possono avvenire le variazioni di zona sono regolate dagli Accordi Economici Collettivi. Si distinguono tre tipi di variazioni: quelle di lieve entità, che comportano riduzioni fino al 5% del valore delle provvigioni dell’agente; quelle di media entità, che comportano una riduzione compresa tra il 5% e il 15%; quelle di rilevante entità che comportano una riduzione superiore al 15%.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutte le variazioni di zona devono essere comunicate all’agente in forma scritta. Quelle di lieve entità possono essere comunicate senza alcun preavviso e sono efficaci dal momento in cui l’agente le riceve. Le variazioni di media entità devono essere comunicate almeno due mesi prima; se l’agente esercita la propria attività esclusivamente per una sola ditta il preavviso è di quattro mesi. Nel caso di variazioni di rilevante entità il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso di variazioni di media o rilevante entità, l&#8217;agente può comunicare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, di non accettare la variazione medesima; in tal caso, la comunicazione del preponente costituisce preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia ad iniziativa dell’impresa.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L’esclusiva</h3>
<p style="text-align: justify;">Una determinata zona viene spesso affidata ad un agente in via esclusiva. L’esclusiva, insieme alla stabilità del rapporto, consente all’agente di promuovere gli affari dell’impresa in modo efficace e proficuo. Per questo motivo, l’articolo 1743 del codice civile prevede un’esclusiva a favore di entrambe le parti. Il preponente non può, cioè, avvalersi contemporaneamente di più agenti nella zona e per lo stesso ramo di attività (esclusiva a favore dell’agente); l’agente, dal canto suo, non può assumere l’incarico di trattare, nella stessa zona e per lo stesso ramo, gli affari di più imprese in concorrenza tra loro (esclusiva a favore del preponente).</p>
<p style="text-align: justify;">Gli Accordi Economici Collettivi prevedono poi che l’esclusiva possa essere derogata per volontà delle parti. Di conseguenza, queste ultime, possono concordare nel contratto di agenzia un’esclusiva a favore del solo agente oppure a favore del solo preponente; oppure possono escluderla del tutto.</p>
<p>————————–</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano <strong>Libero </strong>nel blog <a href="https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/giovanni-gregorio/25174278/contratto-agenzia-business-imprese-consigli-avvocato-civilista.html" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link"><strong>I consigli di un civilista</strong></a>.</p>
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