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	<title>Studio legale Gregorio</title>
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	<title>Studio legale Gregorio</title>
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	<item>
		<title>La patente a crediti nell’appalto di lavori edili. Gli obblighi del committente.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 12:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contratti commerciali]]></category>
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					<description><![CDATA[A partire dal 1° ottobre 2024 è entrato in vigore l’obbligo della patente a crediti nell’appalto di lavori edili. Questa novità è stata introdotta con lo scopo di aumentare la sicurezza nei cantieri. Secondo il nuovo testo dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (TU sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) le imprese e i [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A partire dal 1° ottobre 2024 è entrato in vigore l’obbligo della patente a crediti nell’appalto di lavori edili. Questa novità è stata introdotta con lo scopo di aumentare la sicurezza nei cantieri.</p>
<p>Secondo il nuovo testo dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (TU sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri edili devono essere in possesso di una patente a crediti; questa viene rilasciata, in formato digitale, dall&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro.</p>
<p>Prima di analizzare quali obblighi gravano sul committente a seguito dell’entrata in vigore di questa novità, occorre effettuare una breve panoramica sul funzionamento della patente a crediti nell&#8217;appalto di lavori edili e, prima ancora, su quali sono i soggetti obbligati a munirsi di questo titolo abilitativo. In altre parole, come funziona la patente a crediti? Chi sono i soggetti obbligati a ottenerne il rilascio? Quali requisiti devono avere per ottenerla?</p>
<h2>I requisiti necessari per il rilascio della patente a crediti nell’appalto di lavori edili</h2>
<p>Innanzitutto, la legge esclude espressamente da quest’obbligo i lavoratori autonomi e le imprese che:</p>
<ul>
<li>effettuano mere forniture di materiale;</li>
<li>forniscono prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri, ecc&#8230;);</li>
<li>sono in possesso dell&#8217;attestazione di qualificazione SOA, di classe pari o superiore alla III, di cui all&#8217;art. 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici.</li>
</ul>
<p>Salvo le eccezioni sopra elencate, tutti gli altri lavoratori autonomi e imprese, per operare nei cantieri edili, devono essere in possesso della <strong>patente a crediti</strong>.</p>
<p>L’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che per ottenere questo titolo abilitativo è necessario avere i seguenti requisiti:</p>
<ol>
<li>iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;</li>
<li>adempimento &#8211; da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro &#8211; degli obblighi formativi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza;</li>
<li>possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità;</li>
<li>possesso del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), nei casi previsti dalla normativa vigente;</li>
<li>possesso del DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale), nei casi previsti dalla normativa vigente;</li>
<li>avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.</li>
</ol>
<p>Si noti che alle lettere d), e), f) è inserita la precisazione “<em>nei casi previsti dalla normativa vigente</em>”. Ciò significa che il possesso dei documenti indicati alle lettere d), e), f) è un requisito necessario per il rilascio della patente a crediti soltanto per le imprese e i lavoratori autonomi ai quali la legge già impone l’obbligo di munirsi di tali documenti. Ad esempio, il possesso del DVR &#8211; previso alla lettera d) &#8211; non è un requisito necessario per ottenere la patente a crediti per i lavoratori autonomi e per le imprese prive di lavoratori dipendenti; per queste categorie di soggetti, infatti, la legge non prevede l’obbligo di redigere il DVR.</p>
<p>Allo stesso modo, gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sussistono soltanto in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione.</p>
<p>Il possesso dei suddetti requisiti può essere autocertificato.</p>
<h2>Come funziona il punteggio della patente a crediti nell&#8217;appalto di lavori edili</h2>
<p>La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri edili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Se nel corso dei lavori il punteggio diventa inferiore a quindici crediti, l’impresa può completare le attività oggetto di appalto o di subappalto in corso di esecuzione soltanto quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.</p>
<h3>Attribuzione di ulteriori crediti</h3>
<p>Il Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024 prevede che il punteggio della patente a crediti possa essere aumentato fino a un massimo di 100 crediti, secondo i seguenti criteri:</p>
<ul>
<li>In ragione della storicità dell’azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla CCIAA;</li>
<li>In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti;</li>
<li>In relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attributi sino a 30 crediti ulteriori;</li>
<li>In relazione ad attività, investimenti o formazione in altre ipotesi specificatamente individuate nello stesso DM possono essere attribuiti fino a 10 crediti ulteriori.</li>
</ul>
<h3>Decurtazione dei crediti e sospensione della patente</h3>
<p>Il punteggio della patente subisce, invece, decurtazioni nei casi in cui a carico dell&#8217;impresa siano  state accertate determinate violazioni. I casi di decurtazione e la loro quantificazione sono indicati nella <strong>tabella 1 <a href="#_edn1" name="_ednref1">[i]</a></strong> sotto riportata.</p>
<p>In ogni caso, se nei cantieri edili si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un&#8217;inabilità permanente, assoluta o parziale, l&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente a crediti fino a dodici mesi.</p>
<h2>Revoca e mancanza della patente a crediti nell&#8217;appalto di lavori edili</h2>
<p>La patente può essere revocata se, dopo il suo rilascio, viene accertata la non veridicità della dichiarazione di sussistenza di uno o più dei requisiti necessari per il rilascio della patente medesima.</p>
<p>Successivamente, decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.</p>
<p>Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili senza la patente sono soggetti a una sanzione amministrativa pari al 10% e, comunque, non inferiore a € 6.000 e sono esclusioni per un periodo di sei mesi dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili, con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.</p>
<h2>Le verifiche del committente e del responsabile dei lavori</h2>
<p>Esaminato così il funzionamento della patente a crediti e individuati i soggetti obbligati a munirsi di questo titolo abilitativo, vediamo ora quali obblighi incombono sul committente.</p>
<p>Quest’ultimo deve, innanzitutto, verificare che le imprese e i lavoratori autonomi cui affida in appalto l’esecuzione di opere edili siano dotati del documento abilitativo.</p>
<p>L’art. 90, comma 9, lett. b-bis) del D.Lgs. n. 81/2008 prevede, infatti, che il committente o il responsabile dei lavori – anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo – deve verificare che le imprese esecutrici o i lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, siano in possesso della patente a crediti o del documento equivalente, oppure, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA.</p>
<p>Il committente che non effettua tali verifiche è sanzionabile. In particolare, ai sensi dell’art. 157 del D.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto &#8211; ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA &#8211; è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 a € 2.562,91.</p>
<p>Come chiarito dalla Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. 9326 del 9/12/2024, in relazione all’obbligo di verifica del committente bisogna distinguere diverse ipotesi.</p>
<h3>Assenza della patente ab origine o attestazione SOA</h3>
<p>Qualora il committente o il responsabile dei lavori abbia omesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o attestazione SOA, sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 ad € 2.562,91, soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.</p>
<h3>Affidamento dei lavori a soggetto in possesso di patente ma con punteggio inferiore ai 15 crediti</h3>
<p>Analoga sanzione troverà applicazione in caso di affidamento dei lavori a soggetti che, alla data dell’affidamento dei lavori, siano in possesso di una patente inferiore a 15 crediti;</p>
<h3>Sospensione, revoca e patente inferiore a 15 crediti</h3>
<p>La sanzione di cui sopra non troverà invece applicazione nei confronti del committente o del responsabile dei lavori qualora, solo successivamente all’affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15.</p>
<p>In questo caso, nei soli confronti dell’impresa esecutrice o del lavoratore autonomo troverà applicazione la sanzione di cui all’art. 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 (10 % del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000).</p>
<p>A proposito di questa terza fattispecie, l’INL ritiene che, per individuare il momento dell’affidamento dei lavori, sia fondamentale ogni opportuno approfondimento senza basarsi esclusivamente sulla data riportata nel contratto sottoscritto tra le parti.</p>
<p>Atteso che l’obbligo di possesso della patente è entrato in vigore il 1° ottobre 2024 e che l’art. 90 contestualizza le verifiche del committente e del responsabile dei lavori al momento dell’affidamento dei lavori, secondo L’Ispettorato Nazionale del Lavoro la sanzione di cui all’art. 157 è applicabile unicamente nei confronti di lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024.</p>
<p>Considerato il tenore dell’art. 90, comma 9, lett. b-bis) che stabilisce in capo al committente o al responsabile dei lavori la verifica del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) “<em>nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto</em>”, la sanzione trova applicazione indipendentemente dal numero delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi che operano nel cantiere alle quali non sia stato verificato il possesso del titolo.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p><a href="#_ednref1" name="_edn1">[i]</a> <span style="font-size: 12pt;"><strong>TABELLA 1 &#8211; Violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente </strong></span></p>
<table style="height: 1214px; width: 97.8939%; border-style: dashed;">
<tbody>
<tr style="height: 48px;">
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"></td>
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 82.3224%; text-align: center;" width="536"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Violazione</strong></span></td>
<td style="height: 48px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Decurtazione crediti</strong></span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="height: 24px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 1</span></td>
<td style="height: 24px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Omessa elaborazione del DVR (documento di valutazione dei rischi)</span></td>
<td style="height: 24px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">5</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="height: 24px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 2</span></td>
<td style="height: 24px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione</span></td>
<td style="height: 24px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">3</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="height: 24px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 3</span></td>
<td style="height: 24px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Omessi formazione e addestramento</span></td>
<td style="height: 24px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">2</span></td>
</tr>
<tr style="height: 48px;">
<td style="height: 10px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 4</span></td>
<td style="height: 10px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile</span></td>
<td style="height: 10px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">3</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="height: 24px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">5</span></td>
<td style="height: 24px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Omessa elaborazione del POS (piano operativo di sicurezza)</span></td>
<td style="height: 24px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">3</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="height: 24px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 6</span></td>
<td style="height: 24px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall&#8217;alto</span></td>
<td style="height: 24px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">2</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="height: 24px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 7</span></td>
<td style="height: 24px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Mancanza di protezioni verso il vuoto</span></td>
<td style="height: 24px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">3</span></td>
</tr>
<tr style="height: 48px;">
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 8</span></td>
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno</span></td>
<td style="height: 48px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">2</span></td>
</tr>
<tr style="height: 48px;">
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"> 9</span></td>
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi</span></td>
<td style="height: 48px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">2</span></td>
</tr>
<tr style="height: 48px;">
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">10</span></td>
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi</span></td>
<td style="height: 48px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">2</span></td>
</tr>
<tr style="height: 48px;">
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">11</span></td>
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)</span></td>
<td style="height: 48px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">2</span></td>
</tr>
<tr style="height: 48px;">
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">12</span></td>
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo</span></td>
<td style="height: 48px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">2</span></td>
</tr>
<tr style="height: 48px;">
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">13</span></td>
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Omessa notifica all&#8217;organo di vigilanza prima dell&#8217;inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all&#8217;amianto</span></td>
<td style="height: 48px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">1</span></td>
</tr>
<tr style="height: 48px;">
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">14</span></td>
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, ai sensi dell&#8217;art. 28 D.Lgs. 81/2008</span></td>
<td style="height: 48px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">3</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="height: 24px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">15</span></td>
<td style="height: 24px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche</span></td>
<td style="height: 24px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">3</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="height: 24px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">16</span></td>
<td style="height: 24px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del D.Lgs. 101/2020</span></td>
<td style="height: 24px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">3</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="height: 24px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">17</span></td>
<td style="height: 24px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Omessa valutazione del rischio di annegamento</span></td>
<td style="height: 24px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">2</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="height: 24px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">18</span></td>
<td style="height: 24px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie</span></td>
<td style="height: 24px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">2</span></td>
</tr>
<tr style="height: 24px;">
<td style="height: 24px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">19</span></td>
<td style="height: 24px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Omessa valutazione dei rischi collegati all&#8217;impiego di esplosivi</span></td>
<td style="height: 24px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">3</span></td>
</tr>
<tr style="height: 48px;">
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">20</span></td>
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al DPR n. 177/2011</span></td>
<td style="height: 48px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">1</span></td>
</tr>
<tr style="height: 48px;">
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">21</span></td>
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Condotta sanzionata ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 3, lettera a), del D.L. n.12/2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2002</span></td>
<td style="height: 48px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">1</span></td>
</tr>
<tr style="height: 48px;">
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">22</span></td>
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Condotta sanzionata ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 3, lettera b), del D.L. n.12/2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2002</span></td>
<td style="height: 48px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">2</span></td>
</tr>
<tr style="height: 48px;">
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">23</span></td>
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Condotta sanzionata ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 3, lettera c), del D.L. n.12/2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2002</span></td>
<td style="height: 48px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">3</span></td>
</tr>
<tr style="height: 72px;">
<td style="height: 51px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">24</span></td>
<td style="height: 51px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Condotta sanzionata ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 3-quater, del D.L. n.12/2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2002, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23</span></td>
<td style="height: 51px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">1</span></td>
</tr>
<tr style="height: 96px;">
<td style="height: 73px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">25</span></td>
<td style="height: 73px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Infortunio di lavoratore dipendente dell&#8217;impresa, avvenuto a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, dal quale derivi un&#8217;inabilità temporanea assoluta che importi l&#8217;astensione dal lavoro per più di 60 giorni</span></td>
<td style="height: 73px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">5</span></td>
</tr>
<tr style="height: 72px;">
<td style="height: 72px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">26</span></td>
<td style="height: 72px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Infortunio di lavoratore dipendente dell&#8217;impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro</span></td>
<td style="height: 72px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">8</span></td>
</tr>
<tr style="height: 72px;">
<td style="height: 72px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">27</span></td>
<td style="height: 72px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Infortunio di lavoratore dipendente dell&#8217;impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che comporti un&#8217;assoluta inabilità permanente al lavoro</span></td>
<td style="height: 72px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">15</span></td>
</tr>
<tr style="height: 48px;">
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">28</span></td>
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell&#8217;impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008.</span></td>
<td style="height: 48px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">20</span></td>
</tr>
<tr style="height: 48px;">
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 3.73692%; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">29</span></td>
<td style="height: 48px; border-style: solid; width: 82.3224%;" width="536"><span style="font-size: 10pt;">Malattia professionale di lavoratore dipendente dell&#8217;impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008.</span></td>
<td style="height: 48px; text-align: center; border-style: solid; width: 23.2082%;" width="79"><span style="font-size: 10pt;">10</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>————————–</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul numero 100 del mese di marzo 2025 di <a href="https://studiolegalegregorio.it/wp-content/uploads/2025/04/App_100-Gregorio.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Approvvigionare</strong></a>, periodico associativo di informazione di Adaci &#8211; Associazione Italiana Acquisti e Supply Management</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La sicurezza nell’appalto di servizi. Gli obblighi del committente</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2025/01/09/la-sicurezza-nellappalto-di-servizi-gli-obblighi-del-committente/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 07:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contratti commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità civile]]></category>
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					<description><![CDATA[La legge impone al committente una serie di obblighi per garantire la sicurezza nell’appalto di servizi. In linea generale, la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavoratori sono elementi imprescindibili di qualsiasi attività lavorativa. La frequenza con cui si verificano incidenti sul lavoro, sembra, però, dimostrare che tali aspetti fondamentali non vengano a volte [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La legge impone al committente una serie di obblighi per garantire la sicurezza nell’appalto di servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">In linea generale, la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavoratori sono elementi imprescindibili di qualsiasi attività lavorativa. La frequenza con cui si verificano incidenti sul lavoro, sembra, però, dimostrare che tali aspetti fondamentali non vengano a volte tenuti nella giusta considerazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per prevenire gli infortuni e garantire la sicurezza dei lavoratori, il Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) impone una serie di obblighi a carico del datore di lavoro. In caso di inadempimento, quest’ultimo, oltre a essere sanzionato, può incorrere in responsabilità civile e, nei casi più gravi, anche penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali obblighi si applicano anche e soprattutto in caso di appalto; pertanto, in caso di affidamento in appalto di lavori, servizi o forniture, le aziende coinvolte devono necessariamente conoscerli per poterli rispettare.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo articolo verranno, quindi, esaminati i principali obblighi che gravano sul committente per garantire la sicurezza nell’appalto privato di servizi.</p>
<h2>Perché gli obblighi per la sicurezza nell’appalto ricadono anche sul committente?</h2>
<p style="text-align: justify;">In linea generale, con il contratto di appalto, il committente affida all’appaltatore l’esecuzione di un’opera o la prestazione di un servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">L’appaltatore, per eseguire i lavori affidatigli, organizza la manodopera necessaria, utilizzando i propri dipendenti oppure subappaltando parte dei lavori ad altre imprese. Egli, come tutti i datori di lavoro, deve garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, evitando potenziali pericoli dovuti all’esercizio della sua attività. Ad esempio, tra i suoi principali obblighi, vi è quello di valutare i rischi derivanti dalla sua attività e di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito dell’appalto, però, come già detto, gli obblighi in materia di sicurezza gravano anche sul committente. Nell’esecuzione di questo contratto, infatti, i lavoratori dell’appaltatore si trovano spesso a prestare la propria attività presso l’azienda del committente. Ad esempio, nell’appalto del servizio di pulizie, essi debbono necessariamente recarsi presso l’azienda di quest’ultimo per la pulizia dei suoi locali. Per questo motivo, la legge impone anche al committente una serie di obblighi per garantire la loro sicurezza.</p>
<h2>Il presupposto della responsabilità del committente per la sicurezza nell’appalto: la disponibilità giuridica del luogo in cui viene svolta l’attività</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli obblighi del committente per la sicurezza nell’appalto di servizi sono previsti dall’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali obblighi hanno lo scopo di evitare o, comunque, di ridurre al minimo potenziali pericoli nei luoghi in cui si svolge una determinata attività; di conseguenza, essi ricadono a carico di chi ha la disponibilità di quei luoghi.</p>
<p style="text-align: justify;">In base a quanto previsto dal comma 1 dell’art.26, il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi in questione quando i lavori, i servizi o le forniture oggetto dell’appalto vengono svolti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>all’interno della propria azienda oppure</li>
<li>nell&#8217;ambito dell&#8217;intero ciclo produttivo dell&#8217;azienda medesima, purché egli &#8220;<em>abbia la <strong>disponibilità giuridica dei luoghi </strong>in cui si svolge</em> <em>l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”.</em></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Di regola, il soggetto che ha la disponibilità giuridica di un luogo è il proprietario oppure chi ha un diverso titolo legale per utilizzare quel luogo (per es. l’affittuario o il conduttore).</p>
<p style="text-align: justify;">In presenza di questo presupposto, l’art. 26 del Testo Unico sulla sicurezza prevede sostanzialmente tre tipi di obblighi del committente per la sicurezza nell’appalto di servizi:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore;</li>
<li style="text-align: justify;">l’obbligo di informazione;</li>
<li style="text-align: justify;">la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).</li>
</ul>
<h2>Gli obblighi del committente per la sicurezza nell’appalto: la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore</h2>
<p style="text-align: justify;">Il primo obbligo del committente per la sicurezza nell&#8217;appalto di servizi consiste nella verifica dell&#8217;idoneità tecnico professionale dell&#8217;appaltatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Il committente, quando affida l’esecuzione di lavori o di servizi a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi deve, innanzitutto, verificare che questi abbiano la capacità tecnico professionale per compiere i lavori o i servizi affidati. In altre parole, egli deve individuare l’impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo che abbia effettivamente una preparazione adeguata e la capacità di effettuare le lavorazioni o i servizi affidati.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Testo Unico sulla sicurezza, il committente effettua tale verifica acquisendo:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;</li>
<li>l’autocertificazione dell&#8217;impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Bisogna, però, tener ben presente che questi due adempimenti non esauriscono gli obblighi del committente nella verifica dell’idoneità tecnico professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il rispetto dell’obbligo di <strong>verifica dell’idoneità tecnico professionale</strong> <em>“non può ridursi al controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo, ma <strong>esige la verifica, da parte del committente, della struttura organizzativa dell’impresa incaricata e della sua adeguatezza rispetto alla pericolosità dell’opera commissionata</strong>”</em> (Cass. Pen., Sent. n. 28728 del 22/09/2020).</p>
<h2>Gli obblighi del committente per la sicurezza nell’appalto: l’obbligo di informazione</h2>
<p style="text-align: justify;">L’art. 26, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81/2008 prevede poi un secondo obbligo a carico del committente per la sicurezza nell’appalto. Egli, infatti, deve <strong>informare</strong> adeguatamente le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sui seguenti aspetti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>i rischi specifici cui essi sono esposti nell&#8217;ambiente in cui devono operare e</li>
<li>le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le informazioni che il committente deve fornire riguardano, ad esempio:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>i cicli lavorativi della propria attività,</li>
<li>i macchinari e gli impianti presenti nei propri locali,</li>
<li>l’eventuale presenza di sostanze e preparati pericolosi.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Queste informazioni permettono ai lavoratori impiegati nell’appalto di operare con prudenza all’interno di un ambiente che non conoscono. Grazie a queste informazioni essi possono valutare meglio i rischi cui vanno incontro nello svolgimento della propria attività e aggiornare le misure di prevenzione e di protezione in relazione allo specifico appalto.</p>
<h2>Gli obblighi del committente per la sicurezza nell’appalto: la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza)</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 26, comma 2 del Testo Unico sulla sicurezza, tutte le imprese coinvolte nell’appalto &#8211; committente, appaltatrice e sub appaltatrice &#8211; devono:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>cooperare tra loro per attuare le misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull&#8217;attività lavorativa oggetto dell&#8217;appalto;</li>
<li>coordinare gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle stesse diverse imprese coinvolte nell&#8217;esecuzione dell&#8217;opera complessiva.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">L’art. 26, comma 3 del Testo Unico sulla sicurezza stabilisce, inoltre, che l’impresa committente ha l’obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le imprese coinvolte nell’appalto per la prevenzione e la protezione dai rischi derivanti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese.</p>
<p style="text-align: justify;">Per adempiere a quest’obbligo, l’impresa committente deve redigere il <strong>DUVRI</strong>, cioè il <strong>Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza</strong>. Ma cosa sono i Rischi da interferenza?</p>
<h3>I rischi da interferenza</h3>
<p style="text-align: justify;">I <strong>rischi da interferenza </strong>sorgono quando più soggetti, appartenenti a gruppi differenti, operano simultaneamente nella stessa struttura. Ciò avviene, ad esempio, quando nello stesso contesto sono presenti i dipendenti dell’impresa appaltatrice e quelli dell’impresa committente.</p>
<p style="text-align: justify;">Per comprendere meglio come si configura un rischio da interferenza, si veda il caso che segue.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rischio di folgorazione è un rischio cui sono sottoposti i dipendenti dell’impresa che esegue la manutenzione e la riparazione degli impianti elettrici all’interno dei locali della committente.</p>
<p style="text-align: justify;">Di regola, il rischio di folgorazione è un rischio proprio dell’impresa appaltatrice<strong>; </strong>per fronteggiarlo, l’imprenditore deve formare i propri dipendenti con specifici corsi professionali e fornire loro dispositivi di protezione individuale (DPI).</p>
<p style="text-align: justify;">Il rischio di folgorazione diventa un rischio interferenziale o da interferenza a causa del mancato coordinamento tra i dipendenti dell’impresa che esegue la manutenzione degli impianti elettrici e i dipendenti dell’impresa committente. Ciò avviene, ad esempio, in caso di arresto improvviso dell’energia elettrica negli uffici della committente disposto senza preavviso dai dipendenti dell’appaltatrice che esegue la manutenzione. Una simile interruzione potrebbe indurre i dipendenti della committente, ignari dei lavori in corso, a riattivare l’energia dal quadro elettrico principale, provocando la folgorazione degli operai al lavoro.</p>
<h3>La redazione e il contenuto del DUVRI</h3>
<p style="text-align: justify;">Abbiamo quindi visto che, quando nella stessa struttura sono presenti i dipendenti dell’impresa appaltatrice e quelli dell’impresa committente, possono quindi sorgere rischi interferenziali che vanno eliminati o quantomeno ridotti.</p>
<p style="text-align: justify;">In queste circostanze, come già detto, l’impresa committente deve quindi elaborare il <strong>DUVRI</strong> o <strong>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza</strong>. Con questo documento la committente:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>innanzitutto, valuta i rischi da interferenza che possono sorgere nel corso dei lavori;</li>
<li>in secondo luogo, indica le misure adottate per eliminare o, quantomeno, ridurre al minimo tali rischi<strong>.</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, il contenuto del DUVRI si articola nel modo seguente:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>vengono, innanzitutto, descritte le modalità di esecuzione dell’appalto;</li>
<li>vengono poi individuati i vari rischi interferenziali;</li>
<li>infine, si delineano le misure organizzative e di comportamento volte a eliminare o, se ciò non è possibile, a ridurre i rischi interferenziali.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il DUVRI deve essere allegato al contratto d’appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>DUVRI non è obbligatorio per i settori di attività a basso rischio infortuni</strong> e malattie professionali. Ad esempio, in caso di appalto di servizi di natura intellettuale o per mere forniture di attrezzature e materiale.</p>
<p style="text-align: justify;">In questi casi, il datore di lavoro, in alternativa al DUVRI, può individuare un proprio incaricato (in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza professionale e di periodico aggiornamento e conoscenza dell’ambiente di lavoro) per sovraintendere alla cooperazione e al coordinamento.</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli obblighi a carico del committente per la sicurezza nell’appalto sono una componente essenziale per garantire la protezione dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni. A volte, questi obblighi vengono visti dalle imprese unicamente come un aggravio di costi e di adempimneti a loro carico. Bisogna però considerare che gli investimenti nella sicurezza non sono soltanto un obbligo legale, ma possono contribuire in modo determinante a salvaguardare la salute e l&#8217;incolumità delle persone che lavorano per le imprese. Investire nella sicurezza è quindi anche una responsabilità etica che può influenzare positivamente la reputazione e la performance dell&#8217;azienda.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questi motivi, in un panorama normativo in continua evoluzione, è fondamentale rimanere aggiornati e implementare buone prassi che promuovano la sicurezza e la salute sul lavoro.</p>
<p>————————–</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul numero 99 del mese di novembre 2024 di <a href="https://studiolegalegregorio.it/wp-content/uploads/2025/01/App_99-La-sicurezza-nellappalto-di-servizi.-Gli-obblighi-del-committente.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Approvvigionare</strong></a>, periodico associativo di informazione di Adaci &#8211; Associazione Italiana Acquisti e Supply Management</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La firma elettronica. Quale valore legale?</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2024/10/13/la-firma-elettronica-quale-valore-legale/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 07:26:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contratti commerciali]]></category>
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					<description><![CDATA[La firma elettronica è uno strumento che usiamo quotidianamente per la nostra attività lavorativa. Ogni giorno, inviamo e-mail e messaggi istantanei, facciamo pagamenti on-line e stipuliamo contratti contenuti in documenti informatici. Le aziende effettuano acquisti con documenti “dematerializzati”. Gli ordini, le conferme d’ordine, i contratti quadro e le condizioni generali di contratto non sono più [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La firma elettronica è uno strumento che usiamo quotidianamente per la nostra attività lavorativa. Ogni giorno, inviamo e-mail e messaggi istantanei, facciamo pagamenti on-line e stipuliamo contratti contenuti in documenti informatici.</p>
<p style="text-align: justify;">Le aziende effettuano acquisti con documenti “dematerializzati”. Gli ordini, le conferme d’ordine, i contratti quadro e le condizioni generali di contratto non sono più scritti su documenti cartacei firmati a mano, ma sono ormai contenuti in documenti informatici sottoscritti elettronicamente. Ad esempio, le e-mail che i buyer inviano ai fornitori sono documenti informatici dotati di firma elettronica; ma qual è la loro efficacia giuridica? Più in generale, quale efficacia può avere un documento informatico sottoscritto con firma elettronica?</p>
<p style="text-align: justify;">Per rispondere a queste domande bisogna innanzitutto esaminare la funzione e l’efficacia di un documento scritto e della sua sottoscrizione.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Il documento scritto e la sottoscrizione</h2>
<p style="text-align: justify;">Un qualsiasi documento scritto che riporta le dichiarazioni di un soggetto (ad esempio, una lettera o un contratto) acquista efficacia giuridica grazie alla firma (o sottoscrizione) del suo autore, che viene posta a chiusura del documento medesimo. L’autore di un documento cartaceo appone la propria sottoscrizione, scrivendo a mano il proprio nome e cognome. Questa sottoscrizione, basata sulla grafia e sul gesto umano, è definita firma autografa.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest’ultima serve, innanzitutto, per individuare l’autore del documento e costituisce la prova che quest’ultimo proviene dal soggetto che ha scritto il proprio nome e cognome. In questo modo, il firmatario si assume la paternità delle dichiarazioni contenute nel documento, facendole proprie. La firma serve, quindi, non solo a individuare l’autore del documento, ma anche a obbligarlo a fare ciò che ha dichiarato.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando le dichiarazioni di un soggetto sono riportate in un documento informatico (ad esempio, un’e-mail) quest’ultimo può contenere una firma elettronica, che ha le medesime funzioni sopra descritte per la firma autografa.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, mentre la firma autografa è unica, in quanto è basata sulla grafia del suo autore, le firme elettroniche possono essere di diverso tipo a seconda della procedura tecnologica utilizzata. Ognuna di esse può, quindi, avere un’efficacia giuridica diversa dalle altre.</p>
<p style="text-align: justify;">Prima di addentrarci nei diversi tipi di firme elettroniche, bisogna fare alcuni cenni sul documento informatico.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Il documento informatico</h2>
<p style="text-align: justify;">In Italia, il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) definisce il <strong>documento informatico</strong> come <em>“</em><em>il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di </em><em>atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”</em> (art. 1, lett. p del D.Lgs n. 82/2005).</p>
<p style="text-align: justify;">A livello europeo, il Regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014) definisce, a sua volta, il documento elettronico come <em>“qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva”</em> (art. 3, n. 35)</p>
<p style="text-align: justify;">In linea generale, nella pratica, gli esempi più comuni di documenti informatici/elettronici sono: le e-mail; i documenti di testo e i fogli di calcolo; le foto, i video e gli audio digitali; i c.d. file di <em>log</em>; le pagine web; i messaggi istantanei (SMS, WhatsApp, Telegram, ecc…).</p>
<p style="text-align: justify;">Come un qualunque documento sottoscritto, un documento informatico provvisto di firma elettronica acquisisce efficacia vincolante per il suo autore. Come detto, però, la sua efficacia può variare a seconda del tipo di firma elettronica associata al documento. Vediamo, quindi, i diversi tipi di firme elettroniche previste dal nostro ordinamento.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Le firme elettroniche</h2>
<p style="text-align: justify;">Vi sono quattro diversi tipi di firma elettronica, di seguito elencati in ordine crescente in base al loro livello di sicurezza ed affidabilità:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>la firma elettronica semplice; </strong></li>
<li><strong>la firma elettronica avanzata (FEA); </strong></li>
<li><strong>la firma elettronica qualificata (FEQ); </strong></li>
<li><strong>la firma digitale. </strong></li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">La firma elettronica semplice</h3>
<p style="text-align: justify;">La <strong>firma elettronica c.d. semplice</strong> (o “debole”) è definita dall’art. 3, n. 10 del Regolamento eIDAS come un insieme di <em>“dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le firme elettroniche semplici più comuni sono la <em>username</em> e la <em>password</em> o il <em>PIN</em>. Esse vengono solitamente utilizzate in combinazione tra loro come credenziali di accesso e di autenticazione a un “account” che il fornitore di un servizio mette a disposizione dell’utente per utilizzare il servizio medesimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad esempio, per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica ordinaria, l’utente deve, innanzitutto, attivare un account di posta. Per l’attivazione, egli deve seguire una procedura di registrazione durante la quale deve inserire i propri dati e creare una <em>username</em> e una <em>password</em>, quest’ultima nota soltanto a lui. In questo modo la <em>username</em> e la <em>password</em> sono associate in modo univoco al suo account. Nelle sessioni successive, l’utente, per inviare e ricevere messaggi con il proprio account, deve preventivamente autenticarsi, inserendo la propria <em>username</em> e la propria <em>password</em>. In questo modo, i messaggi di posta elettronica inviati dal suo account risultano da lui firmati elettronicamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Attraverso uno scambio di e-mail è, quindi, possibile concludere un accordo giuridicamente vincolante; è possibile, cioè, stipulare un contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Dei quattro tipi firma elettronica, tuttavia, quella c.d. semplice è quella meno sicura e affidabile. Essa, infatti, presenta diversi elementi di incertezza circa la sua autenticità. Innanzitutto, questo tipo di firma non prevede l’identificazione certa del firmatario. Ad esempio, durante la procedura di registrazione a un servizio di posta elettronica ordinaria, non viene chiesto all’utente di identificarsi con un documento di identità; di conseguenza, un soggetto potrebbe registrarsi fornendo false credenziali.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, la firma elettronica semplice è connessa univocamente al firmatario soltanto da un’associazione logica (<em>username</em> e <em>password</em>). Ciò significa che chiunque entri in possesso della <em>password</em>, potrebbe utilizzare la firma elettronica ad essa collegata.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, la firma elettronica semplice, oltre a non essere assistita da un sistema di generazione sicuro, non consente di verificare che il documento informatico non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali motivi, un’e-mail ordinaria potrebbe essere facilmente oggetto di contestazioni sulla sua effettiva provenienza. Ciò potrebbe avere conseguenze sulla sua validità ed efficacia giuridica. Prima di stipulare un contratto con tali modalità, bisogna quindi tenere conto dei rischi che ciò comporta.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La firma elettronica avanzata (FEA)</h3>
<p style="text-align: justify;">La <strong>firma elettronica avanzata (FEA)</strong> offre maggiori garanzie di sicurezza e affidabilità rispetto quella semplice, in quanto, ai sensi degli artt. 3, n. 11 e 26 del Regolamento eIDAS, soddisfa <em>“i seguenti requisiti:</em></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><em>è connessa unicamente al firmatario;</em></li>
<li><em>è idonea a identificare il firmatario;</em></li>
<li><em>è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e</em></li>
<li><em>è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.”</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Come si vede, la firma elettronica avanzata, a differenza di quella semplice, consente di identificare in modo univoco e sicuro il firmatario. Nel caso in cui il documento venisse modificato dopo l’apposizione della firma, essa consentirebbe, inoltre, di individuare ogni successiva modifica.</p>
<p style="text-align: justify;">Esempi di firme elettroniche avanzate sono la firma grafometrica sul <em>tablet</em> della banca e la firma tramite SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale).</p>
<h3 style="text-align: justify;">La firma elettronica qualificata (FEQ)</h3>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 3, n. 12 del Regolamento eIDAS, la <strong>firma elettronica qualificata</strong>, è una <em>“firma elettronica avanzata <u>creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata</u> e <u>basata su un certificato qualificato per firme elettroniche</u>”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, la firma elettronica qualificata ha le medesime caratteristiche di una firma elettronica avanzata con l’aggiunta di due ulteriori elementi che le attribuiscono maggiore affidabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, essa può essere apposta soltanto con l’utilizzo di un dispositivo sicuro, tecnicamente idoneo a creare tale firma. Tale dispositivo può essere fisico oppure contenuto virtualmente in un altro dispositivo in possesso del firmatario. Esempi di dispositivi per creare una FEQ sono la <em>smart card</em>, il c.d. token (ad es. per l’utilizzo dell’home banking), un software o un’applicazione installata sullo <em>smartphone.</em></p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, oltre ad essere creata con tali dispositivi, la FEQ si basa su un certificato di firma qualificato rilasciato da un soggetto terzo accreditato. Il certificato qualificato è un attestato elettronico che collega i dati di convalida di una firma elettronica ad una determinata persona fisica e conferma il nome e il cognome del firmatario.</p>
<p style="text-align: justify;">Rispetto alla firma elettronica avanzata, quella qualificata ha quindi un grado di sicurezza maggiore, in quanto consente di identificare in modo ancora più attendibile l’autore del documento.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La firma digitale</h3>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, il tipo di firma elettronica attualmente più sicura è la <strong>firma digitale</strong>. Ai sensi dell’art. 1, lett. s) del CAD, essa è “<em>un particolare tipo di firma qualificata, <u>basata su un sistema di chiavi</u> </em><em><u>crittografiche</u></em><em>, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma </em><em>elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, </em><em>rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l&#8217;integrità di un documento </em><em>informatico”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La firma digitale, pertanto, oltre ad avere tutte le caratteristiche della firma qualificata, ha un ulteriore elemento di sicurezza in più rispetto a quest’ultima, in quanto si basa su un sistema crittografico a chiavi asimmetriche:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>una chiave “privata”, conosciuta soltanto da colui che firma il documento;</li>
<li>una chiave “pubblica”, che consente di risalire con sicurezza al nominativo del titolare della chiave privata e di verificare l’integrità del documento informatico.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In tal modo, la firma digitale consente di verificare con un elevato grado di certezza sia la provenienza del documento informatico, sia l’integrità del suo contenuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Un documento informatico sottoscritto con firma digitale sarà difficilmente contestabile.</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, per la stipulazione di contratti o l’invio di comunicazioni di particolare importanza sarà opportuno utilizzare una firma digitale o, quantomeno, una firma elettronica avanza o qualificata. Diversamente, le comunicazioni di ordinaria amministrazione possono essere effettuate mediante documenti informatici sottoscritti con firma elettronica semplice.</p>
<p>————————–</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul numero 98 del mese di luglio 2024 di <a href="https://studiolegalegregorio.it/wp-content/uploads/2024/09/App_98-Il-valore-legale-della-firma-elettronica.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Approvvigionare</strong></a>, periodico associativo di informazione di Adaci &#8211; Associazione Italiana Acquisti e Supply Management</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2024/09/15/la-verifica-dellidoneita-tecnico-professionale-dellappaltatore/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 15:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contratti commerciali]]></category>
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					<description><![CDATA[Quando vengono affidati lavori in appalto, il D.Lgs. n. 81/2008 impone diversi obblighi alle imprese per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle opere o dei servizi oggetto del contratto. Tra questi obblighi vi è quello del committente di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi che eseguono i [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quando vengono affidati lavori in appalto, il D.Lgs. n. 81/2008 impone diversi obblighi alle imprese per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle opere o dei servizi oggetto del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra questi obblighi vi è quello del committente di verificare l’<strong>idoneità tecnico-professionale</strong> dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi che eseguono i lavori.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli articoli 26 e 90 del D.Lgs. n. 81/2008 prevedono, infatti, gli adempimenti che il committente deve compiere quando sceglie l’impresa che eseguirà le lavorazioni. Egli deve individuare l’impresa o il lavoratore autonomo che abbia effettivamente una preparazione adeguata e la capacità di effettuare le lavorazioni affidate in appalto.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Gli adempimenti necessari per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale</h2>
<p style="text-align: justify;">In linea generale, per tutti i tipi di appalto, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, il committente verifica l’idoneità tecnico-professionale acquisendo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;</li>
<li>l’autocertificazione dell&#8217;impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Quando l’appalto ha ad oggetto lavori edili o di ingegneria civile, ai sensi dell’art. 90, comma 9, le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici devono esibire al committente:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>il certificato di iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell&#8217;appalto;</li>
<li>il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);</li>
<li>il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);</li>
<li>una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">A loro volta, i lavoratori autonomi devono esibire:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>il certificato di iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell&#8217;appalto;</li>
<li>la documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali;</li>
<li>un elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;</li>
<li>gli attestati sulla propria formazione e sulla relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti;</li>
<li>il DURC.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Quando l’entità delle lavorazioni è inferiore ai 200 uomini giorno, l’appaltatrice, oltre al Certificato di iscrizione alla camera di commercio e al DURC, deve soltanto produrre un’autocertificazione del possesso degli altri requisiti.</p>
<p style="text-align: justify;">La violazione di questi obblighi può avere conseguenze anche gravi per il committente.</p>
<h2 style="text-align: justify;">La responsabilità penale per la mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale</h2>
<p style="text-align: justify;">La mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale può, infatti, comportare una responsabilità penale a carico del committente, in caso di infortuni sul lavoro dei dipendenti dell’appaltatrice o dei lavoratori autonomi impiegati nell’esecuzione dell’opera.</p>
<p style="text-align: justify;">Il codice penale, infatti, punisce il responsabile degli infortuni sul lavoro che, in conseguenza della mancata osservanza della normativa antinfortunistica, abbiano causato una lesione grave o gravissima (art. 590 c.p.) o il decesso del lavoratore (art. 589, c. 2, c.p.).</p>
<p style="text-align: justify;">Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto responsabile un committente per le lesioni subite da un lavoratore caduto dal tetto del capannone di sua proprietà, ove era salito senza alcuna precauzione per eseguire interventi di manutenzione (Cass. Pen., Sent. n. 28728 del 22/09/2020). Il committente aveva, infatti,<strong> commissionato l’incarico di riparazione senza verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa</strong> appaltatrice; in particolare, egli aveva incaricato un artigiano privo di specifiche competenze tecniche, per eseguire un lavoro di riparazione di lastre in eternit, dopo averlo incaricato inizialmente della diversa attività di ricerca di una perdita d’acqua nel bagno.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in questione, il committente non aveva in alcun modo valutato il rischio che comportava la specifica attività richiesta, né la mancanza dei relativi presidi antinfortunistici, né la necessità di incaricare del lavoro una ditta specializzata. Egli si era limitato a controllare la <strong>regolare iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese</strong>; secondo la Corte, tuttavia, il rispetto dell’obbligo di <strong>verifica dell’idoneità tecnico professionale</strong> <em>“non può ridursi al controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo, ma <strong>esige la verifica, da parte del committente, della struttura organizzativa dell’impresa incaricata e della sua adeguatezza rispetto alla pericolosità dell’opera commissionata</strong>”.</em></p>
<p>————————–</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato nello <span class="break-words tvm-parent-container"><span dir="ltr"><a href="https://studiolegalegregorio.it/wp-content/uploads/2024/09/SPECIALE_SICUREZZA_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">SPECIALE SICUREZZA</a> sulla rivista <a class="app-aware-link " href="https://www.macchinedilinews.it/" target="_blank" rel="noopener" data-test-app-aware-link="">Macchine Edili News</a> di settembre 2024</span></span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>La Clausola Compromissoria e il Foro competente nelle Condizioni Generali di Acquisto</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2024/06/29/la-clausola-compromissoria-e-il-foro-competente-nelle-condizioni-generali-di-acquisto/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 15:49:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contratti commerciali]]></category>
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					<description><![CDATA[Le aziende inseriscono nelle Condizioni Generali di Acquisto la Clausola Compromissoria o quella del Foro competente per individuare il Giudice che dovrà decidere le eventuali future controversie con i loro fornitori. In linea generale, quando una delle parti non adempie ai propri obblighi contrattuali, l’altra può agire in giudizio nei suoi confronti per far valere [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le aziende inseriscono nelle Condizioni Generali di Acquisto la Clausola Compromissoria o quella del Foro competente per individuare il Giudice che dovrà decidere le eventuali future controversie con i loro fornitori.</p>
<p style="text-align: justify;">In linea generale, quando una delle parti non adempie ai propri obblighi contrattuali, l’altra può agire in giudizio nei suoi confronti per far valere le proprie ragioni. Ad esempio, nell’acquisto di merci, se il fornitore non rispetta l’obbligo di consegna entro la data stabilita, l’acquirente danneggiato dal suo inadempimento può citarlo in giudizio e chiedergli il risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo o della mancata consegna. In questo caso, qual è il Giudice davanti al quale l’acquirente dovrà promuovere la causa?</p>
<p style="text-align: justify;">La risposta a questa domanda varia a seconda che l’azienda fornitrice sia italiana oppure straniera.</p>
<h2 style="text-align: left;">I criteri previsti dal codice di procedura civile per individuare il Foro competente</h2>
<p style="text-align: justify;">Le eventuali controversie con un fornitore italiano vengono naturalmente decise da un Giudice dello Stato italiano. Bisogna, però, considerare che in Italia ci sono oltre 200 Tribunali presenti su tutto il territorio. Quale di essi dovrà essere investito del compito di decidere la lite? Quale sarà, cioè, il Foro competente per la causa? Possiamo individuare quest&#8217;ultimo in base a precisi criteri stabiliti dalla legge italiana, cioè dal codice di procedura civile.</p>
<h3 style="text-align: left;">Il criterio generale</h3>
<p style="text-align: justify;">In base al criterio generale, chi agisce in giudizio deve rivolgersi al Giudice del luogo in cui si trova la residenza o la sede del convenuto<a name="_ftnref1"></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad esempio, l’acquirente, che intende promuovere una causa di risarcimento danni contro una società fornitrice con sede a Roma, deve rivolgersi al Tribunale di Roma.</p>
<h3 style="text-align: left;">I criteri alternativi</h3>
<p style="text-align: justify;">In materia contrattuale, però, il codice di procedura civile prevede due ulteriori criteri, alternativi rispetto a quello generale. In particolare, chi promuove una causa di risarcimento per inadempimento contrattuale può agire, oltre che davanti al Tribunale del luogo in cui si trova la sede del fornitore inadempiente, anche davanti:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>al Tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto oppure</li>
<li>al Tribunale del luogo di esecuzione dell’obbligo inadempiuto.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Ciò significa che, se il contratto con un’azienda fornitrice con sede a Roma è stato stipulato a Milano, l’acquirente danneggiato può agire in giudizio, a sua scelta, davanti al Tribunale di Roma (Giudice del luogo in cui si trova la sede del convenuto) oppure davanti al Tribunale di Milano (Giudice del luogo in cui è stato stipulato il contratto).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, se la causa è stata promossa, ad esempio, per la ritardata o mancata consegna della merce acquistata e il luogo di consegna è Bologna, l’acquirente danneggiato può agire in giudizio anche davanti al Tribunale di Bologna (Giudice del luogo in cui deve essere eseguito l’obbligo inadempiuto).</p>
<h2 style="text-align: left;">Perché inserire la Clausola del Foro competente nelle condizioni generali d’acquisto</h2>
<p style="text-align: justify;">Come si vede, quindi, il Foro competente per eventuali cause con i fornitori può variare, di volta in volta, a seconda del luogo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>in cui il fornitore ha la propria sede,</li>
<li>di stipulazione del contratto o</li>
<li>di esecuzione dell’obbligo inadempiuto.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: left;">I problemi derivanti dall’applicazione dei criteri del codice di procedura civile sul Foro competente</h3>
<p style="text-align: justify;">Le aziende, poiché stipulano numerosi contratti con diversi fornitori, potrebbero quindi dover affrontare più cause davanti a diversi Tribunali sparsi sul territorio italiano. Ciò, oltre a complicare e rendere più dispendiosa la gestione delle cause stesse, potrebbe comportare ulteriori conseguenze negative; ad esempio, Tribunali diversi, pur investiti di questioni simili, potrebbero giungere a decisioni differenti tra loro.</p>
<p style="text-align: justify;">L’inserimento nelle Condizioni Generali di Acquisto della clausola che individua il Foro competente potrebbe risolvere questo genere di problemi. L&#8217;applicazione della clausola agli acquisti dell’azienda comporterà che il Tribunale in essa indicato deciderà le eventuali controversie con i diversi fornitori. Ciò indipendentemente dal luogo in cui questi ultimi hanno la loro sede, da quello in cui l’azienda ha concluso i diversi contratti di fornitura o da quello in cui i fornitori avrebbero dovuto eseguire le loro prestazioni inadempiute.</p>
<h3 style="text-align: left;">I principali vantaggi offerti dalla clausola del Foro Competente</h3>
<p style="text-align: justify;">Per un’azienda è senz’altro più agevole ed economico gestire tutte le proprie eventuali cause davanti a un unico Tribunale, eventualmente situato in prossimità della propria sede legale o di quella operativa, piuttosto che dover agire davanti a Giudici diversi, magari distanti anche migliaia di chilometri. Ad esempio, un’azienda con sede a Torino potrebbe, quindi, indicare, come Foro esclusivamente competente, quello di Torino. Sarebbe così il Tribunale di Torino a decidere le sue eventuali liti con i fornitori.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, la possibilità di agire sempre davanti al medesimo Tribunale garantirebbe maggiore uniformità di giudizio nelle cause relative a questioni simili tra loro.</p>
<p style="text-align: justify;">In terzo luogo, bisogna anche considerare che in Italia vi sono Tribunali più efficienti di altri; potrebbe, quindi, essere utile individuare quello che, rispetto ad altri, impiega meno tempo ad emettere una decisione. La scelta non deve quindi sempre e necessariamente ricadere sul Tribunale più vicino alla propria sede.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, alcuni Tribunali (di solito quelli delle grandi città) hanno sezioni specializzate in determinate materie; ciò può garantire, oltre a una maggiore uniformità di giudizio, anche una maggiore preparazione dei Giudici su determinate materie.</p>
<p style="text-align: justify;">L’azienda, quindi, prima di indicare il Foro competente nelle Condizioni Generali di Acquisto, dovrebbe tenere conto di questi aspetti.</p>
<h2 style="text-align: left;">La giurisdizione applicabile all&#8217;acquisto di merci dall&#8217;estero.</h2>
<p style="text-align: justify;">Quanto il fornitore ha sede all’estero, chi deciderà un’eventuale controversia con quest’ultimo? Il Giudice Italiano o, invece, il Giudice dello Stato estero in cui ha sede il fornitore?</p>
<p style="text-align: justify;">Se quest’ultimo è un’azienda con sede o domicilio in uno Stato dell’Unione Europea, per determinare se la lite verrà decisa dal giudice italiano o da quello straniero, si applicano i criteri previsti dal Regolamento (CE) N. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il Regolamento (CE) N. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale</h3>
<p style="text-align: justify;">Il citato Regolamento all’art. 2 stabilisce il principio generale secondo il quale <em>“le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.”</em> Di conseguenza, l’azienda acquirente, se deve agire in giudizio contro un’azienda fornitrice con sede in Francia, dovrà rivolgersi al Giudice francese. Essa potrà promuovere la causa davanti al Giudice italiano soltanto se la stessa azienda fornitrice, oltre alla sede in Francia, ha anche un domicilio in Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 5 dello stesso regolamento stabilisce poi alcune eccezioni a questo principio. Esso prevede, infatti, che, in materia contrattuale, la persona o la società domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta anche <em>“davanti al giudice del luogo in cui l&#8217;obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”</em>. Il luogo di esecuzione dell&#8217;obbligazione dedotta in giudizio è:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>in caso di compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro dell’Unione Europea, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;</li>
<li>nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro dell’UE, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;importanza della Clausola del Foro Competente nei contratti internazionali</h3>
<p style="text-align: justify;">Per ragioni facilmente intuibili, quando un’azienda acquista beni o servizi da fornitori stranieri, la clausola delle Condizioni Generali di Acquisto che attribuisce al Giudice italiano la competenza di decidere eventuali controversie assume particolare importanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Se, infatti, l’azienda acquirente ha più fornitori con sede all’estero, in Stati differenti, la gestione degli eventuali giudizi può esser molto complicata, oltre che economicamente dispendiosa. Per non parlare del rischio della difformità di giudizio; Giudici di Stati diversi potrebbero, infatti, emettere sentenze tra loro contrastanti su questioni simili.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, la clausola del Foro competente, oltre ad attribuire al Giudice italiano la competenza a decidere le eventuali controversie, potrebbe anche prevedere che tutti gli acquisti effettuati dall’azienda siano regolato dalla legge italiana.</p>
<h2 style="text-align: justify;">La Clausola Compromissoria e l’Arbitrato</h2>
<p style="text-align: justify;">La clausola compromissoria è una disposizione contrattuale che prevede che eventuali liti tra le parti saranno risolte mediante arbitrato. Quest’ultimo è un metodo per risolvere le controversie attraverso un “giudizio privato”, senza fare, cioè, ricorso ai Tribunali dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, con la clausola compromissoria le parti accettano di sottoporre qualsiasi loro disputa derivante dal contratto a un arbitro o a un collegio composto da più arbitri (purché in numero dispari), la cui decisione (il c.d. lodo arbitrale) sarà per loro vincolante.</p>
<p style="text-align: justify;">In linea generale, vi sono due diversi tipi di arbitrato:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L’arbitrato rituale, che si svolge secondo un procedimento regolato dal codice di procedura civile e si conclude con un lodo che ha la stessa efficacia di una sentenza del Tribunale;</li>
<li>L’arbitrato irrituale, che si svolge senza particolari formalità e si conclude con un lodo che ha l’efficacia di un semplice contratto.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Diverse associazioni di categoria (come, ad esempio, le Camere di Commercio o gli Ordini degli avvocati), sono dotate di proprie Camere Arbitrali, ciascuna con un proprio regolamento, che prevede le modalità di nomina degli arbitri e le regole di funzionamento del procedimento arbitrale. Con la clausola compromissoria è, quindi, sufficiente indicare la scelta dell’arbitrato come modalità di soluzione delle eventuali controversie, richiamando il regolamento di una determinata Camera Arbitrale.</p>
<h2 style="text-align: left;">Quando inserire la Clausola Compromissoria nelle condizioni generali d’acquisto</h2>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, dobbiamo considerare che, se inseriamo una Clausola Compromissoria nelle Condizioni Generali di Acquisto e questa viene accettata dal fornitore, tutte le eventuali controversie con quest’ultimo dovranno essere sottoposte al giudizio arbitrale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per valutare se sia opportuno o meno inserire una clausola compromissoria nelle Condizioni Generali di Acquisto, dobbiamo quindi considerare in anticipo quali potrebbero essere i possibili vantaggi e quali gli svantaggi di un Arbitrato rispetto a una causa ordinaria davanti a un Tribunale.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo proposito, da un alto, l’Arbitrato è indubbiamente più rapido rispetto a una causa davanti a un Tribunale. Quest’ultimo, infatti, impiega alcuni anni per emettere una sentenza, mentre il giudizio arbitrale può concludersi anche in pochi mesi. D’altra parte, però, il Giudizio arbitrale è indubbiamente più costoso rispetto a quello di un Tribunale.</p>
<p style="text-align: justify;">La clausola compromissoria può, quindi, essere conveniente per le controversie di maggior valore, per le quali vale la pena sostenere maggiori spese per avere un giudizio più rapido. Diversamente, per le cause di minor valore, potrebbe essere antieconomico utilizzare il giudizio arbitrale, che, anche se rapido, potrebbe comportare costi eccessivi rispetto al valore della lite.</p>
<h2 style="text-align: left;">Come vincolare i fornitori alla Clausola del Foro competente e alla Clausola Compromissoria</h2>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, bisogna considerare che, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, la clausola compromissoria e la clausola che prevede un Foro competente diverso da quello applicabile per legge sono clausole vessatorie. Esse, pertanto, se vengono inserite nelle Condizioni Generali di Acquisto, dovranno essere specificatamente approvate per iscritto dal fornitore.</p>
<p style="text-align: justify;">Come tutte le clausole vessatorie, esse devono essere richiamate in un’apposita dichiarazione &#8211; solitamente posta alla fine delle Condizioni Generali di Acquisto &#8211; che il fornitore deve specificatamente sottoscrivere a parte (c.d. doppia firma).</p>
<p style="text-align: justify;">In mancanza di questa ulteriore formalità, la Clausola Compromissoria e la Clausola del Foro competente sono nulle e rimangono, quindi, prive di effetto.</p>
<p>————————–</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul numero 97 del mese di marzo 2024 di <a href="https://studiolegalegregorio.it/wp-content/uploads/2024/03/App_97-Gregorio.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Approvvigionare</strong></a>, periodico associativo di informazione di Adaci &#8211; Associazione Italiana Acquisti e Supply Management</p>
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		<title>La responsabilità solidale del committente nell’appalto e nel sub-appalto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 19:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contratti commerciali]]></category>
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					<description><![CDATA[La responsabilità solidale del committente è uno dei rischi che le aziende devono inevitabilmente affrontare quando affidano in appalto o in sub-appalto la realizzazione di un’opera o la prestazione di un servizio. Questa responsabilità si configura quando la legge considera l’impresa committente responsabile insieme all’appaltatrice e alla subappaltatrice degli obblighi che gravano su queste ultime [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La responsabilità solidale del committente è uno dei rischi che le aziende devono inevitabilmente affrontare quando affidano in appalto o in sub-appalto la realizzazione di un’opera o la prestazione di un servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa responsabilità si configura quando la legge considera l’impresa committente responsabile insieme all’appaltatrice e alla subappaltatrice degli obblighi che gravano su queste ultime nei confronti dei loro stessi dipendenti e collaboratori impiegati nell’appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio perché tali lavoratori si trovano spesso ad operare presso i locali o i cantieri della committente e poiché quest’ultima è, in ultima analisi, la beneficiaria della loro attività, la legge, a tutela dei lavoratori medesimi, estende all’impresa committente le conseguenze negative di eventuali inadempimenti o illeciti posti in essere dall’appaltatrice e/o della subappaltatrice ai loro danni.</p>
<p style="text-align: justify;">Per rendersi conto dei rischi in cui incorre la committente per effetto della c.d. responsabilità solidale, basti considerare come, di regola, si articola un appalto, ad esempio, nel settore dell’edilizia; la committente affida i lavori di costruzione o di ristrutturazione di un immobile a un’impresa (c.d. “general contractor” o impresa affidataria), che, a sua volta, se preventivamente autorizzata dalla committente, affida in sub-appalto la realizzazione di una parte dei lavori medesimi ad altre imprese (imprese esecutrici); ad esempio, il general contractor esegue i lavori edili di costruzione dell’edificio, mentre affida in sub-appalto la realizzazione degli impianti elettrici, di quelli idraulici, di quelli antincendio e l’installazione dei pannelli fotovoltaici ad altre imprese esecutrici, specializzate in questi settori. In questi casi, se una delle imprese sub-appaltatrici non adempie agli obblighi assunti verso i propri dipendenti, per tali inadempimenti possono essere considerate responsabili, oltre naturalmente alla sub-appaltatrice, anche il general contractor e la committente.</p>
<p style="text-align: justify;">L’appalto è molto diffuso anche in altri settori, come, ad esempio, quello della produzione industriale per la costruzione e la manutenzione di macchinari e impianti caratterizzati dall’elevato valore tecnologico. Più in generale, questo contratto viene utilizzato nei settori più disparati per gestire i servizi più diversi, quali le pulizie, il catering, la logistica e i trasporti, ecc…</p>
<p style="text-align: justify;">Da una parte, quindi, l’appalto si presenta come un contratto molto duttile, che si adatta alle esigenze più disparate del procurement delle aziende; dall’altro, però, bisogna considerare la complessa normativa che lo regola, per effetto della quale l’impresa committente potrebbe essere considerata corresponsabile di eventuali condotte illecite dell’appaltatrice e delle sub-appaltatrici.</p>
<h2 style="text-align: left;">Le possibili conseguenze della responsabilità solidale del committente</h2>
<p style="text-align: justify;">A seconda delle situazioni, la responsabilità solidale del committente, può tradursi in:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>obbligo di pagare la retribuzione e i contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti dell’appaltatore e del sub-appaltatore;</li>
<li>obbligo di risarcire i danni subiti dai medesimi lavoratori per gli infortuni sul lavoro; nei casi più gravi &#8211; e più rari &#8211; vi può essere anche un’estensione alla committente della responsabilità penale dell’appaltatore o sub-appaltatore per le lesioni personali subite dai propri lavoratori a causa della violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;</li>
<li>obbligo di verificare che l’appaltatore abbia versato all’erario le ritenute fiscali dallo stesso effettuate sulla retribuzione dei propri dipendenti.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: left;">La responsabilità solidale del committente per la retribuzione dei dipendenti dell’appaltatore</h2>
<p style="text-align: justify;">La responsabilità solidale del committente può, quindi, far sorgere un obbligo di quest’ultimo di pagare i compensi dei dipendenti dell’appaltatore e del sub-appaltatore impiegati nell’appalto. Questa conseguenza è prevista dall’art. 1676 del codice civile e dall’art. 29 della Legge Biagi, che prevedono però due regolamentazioni tra loro differenti.</p>
<h3 style="text-align: left;">L’obbligo di pagamento della retribuzione secondo il codice civile</h3>
<p style="text-align: justify;">La responsabilità solidale del committente per il pagamento della retribuzione dei dipendenti dell’appaltatore è stata regolata per la prima volta dall’art. 1676 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo questa norma, i dipendenti dell’appaltatore, che hanno prestato la loro attività nell’appalto, possono agire direttamente nei confronti del committente per ottenere quanto è loro dovuto per l’attività svolta.</p>
<p style="text-align: justify;">La somma che il lavoratore può pretendere nei confronti del committente non può, tuttavia, essere superiore a quella che quest’ultimo deve all’appaltatore al momento della domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, il committente deve pagare i dipendenti dell’appaltatore, soltanto se non ha pagato in tutto o in parte il compenso dovuto a quest’ultimo e nei limiti dell’importo che gli deve.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, in base all’art. 1676 c.c., il committente non corre comunque alcun rischio se ha pagato l’intero prezzo dovuto all’appaltatore.</p>
<h3 style="text-align: left;">L’obbligo di pagamento della retribuzione secondo la Legge Biagi</h3>
<p style="text-align: justify;">La legge Biagi, entrata in vigore nel 2003, ha invece previsto una nuova regolamentazione, che si è aggiunta a quella del codice civile senza abrogarla. Secondo la nuova legge, il committente è responsabile per le retribuzioni non percepite dai lavoratori dell’appaltatore anche se ha interamente pagato il compenso dovuto a quest’ultimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo questa regolamentazione, però, la responsabilità dell’impresa committente ha un preciso limite temporale, che, invece, non è previsto dall’art. 1676 del codice civile. L’art. 29 comma 2 della legge Biagi stabilisce, infatti, che il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l&#8217;appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell&#8217;appalto, per il pagamento delle somme dovute ai lavoratori per il periodo di esecuzione del contratto di appalto a titolo di:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>retribuzione, incluse le quote di TFR,</li>
<li>contributi previdenziali e premi assicurativi.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell&#8217;inadempimento.</p>
<p style="text-align: justify;">I lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera possono pretendere il pagamento di quanto loro dovuto non solo nei confronti del proprio datore di lavoro, ma anche nei confronti delle altre imprese della catena contrattuale, dalla sub-applatrice al general contracor, fino a risalire al committente originale. L’azione può essere inoltre esercitata anche direttamente dagli Enti previdenziali e assicurativi (ad es. INPS e INAIL) per i contributi non versati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il committente che esegue il pagamento in luogo dell’appaltatore ha poi diritto di agire nei confronti di quest’ultimo per farsi rimborsare quanto pagato.</p>
<h3 style="text-align: left;">Le possibili tutele dall’obbligo di pagamento della retribuzione</h3>
<p style="text-align: justify;">La responsabilità solidale del committente per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi dei dipendenti dell’appaltatrice e/o della sub-appaltatrice, così come prevista dall’art. 29 della Legge Biagi, è una sorta di “responsabilità oggettiva” dalla quale l’impresa committente non può, purtroppo, sottrarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest’ultima può però mettere in atto alcuni accorgimenti per tutelarsi e ridurre al minimo i rischi.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, dovrà sempre acquisire il <strong>certificato</strong> di <strong>iscrizione alla Camera di Commercio</strong> Industria e Artigianato e il <strong>DURC</strong> (Documento Unico di Regolarità Contributiva), anche nei casi in cui l’acquisizione di tale documentazione non è obbligatoria per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Il DURC è un’attestazione rilasciata dagli Enti previdenziali e assicurativi (INAIL e <a href="https://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/preparaSceltaPosizioneIniziale.do?MODEL_VERIFICA_REGOLARITA_FLOW=false&amp;MODEL_ALTERNATIVE_RETURN=&amp;MODEL_ALTRE_DELEGHE_FLOW=false&amp;MODEL_TIPOUTENTE_DMAGCHECKIN=" target="_blank" rel="noopener">INPS</a>), che riporta lo stato dei pagamenti dei contributi dovuti. L’acquisizione di questo documento consente, quindi, al committente di verificare se l’appaltatore è in regola con i versamenti dei contributi dei propri dipendenti. Il DURC, tuttavia, non dà indicazioni in merito al pagamento degli stipendi ai lavoratori, così come non può segnalare la presenza di lavoratori privi di regolare contratto (i c.d. lavoratori “in nero”).</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, il committente può diminuire i rischi ottenendo copia del Libro Unico del Lavoro (LUL) per verificare chi sono i dipendenti dell’appaltatore e un’elencazione dettagliata dei lavoratori impiegati nell’appalto. In questo modo, potrà controllare gli accessi e impedire l’ingresso a lavoratori non presenti in elenco. Inoltre, nel caso gli vengano richieste successivamente somme di denaro per retribuzioni o contributi non pagati, potrà verificare se le tali richieste si riferiscono ai lavoratori effettivamente impiegati nell’appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il committente potrebbe anche pretendere una fideiussione che garantisca, per due anni dalla fine dell’appalto, eventuali richieste di pagamento delle retribuzioni dei dipendenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Egli potrà infine chiedere che, durante l’esecuzione dell’appalto, gli sia di volta in volta fornita copia dei bonifici effettuati ai lavoratori a saldo dei loro compensi.</p>
<h2 style="text-align: left;">La responsabilità solidale del committente per le ritenute fiscali sulla retribuzione dei dipendenti dell’appaltatore</h2>
<p style="text-align: justify;">Secondo l’art. 17bis del D.Lgs. 241/1997, questo tipo di responsabilità del committente sussiste soltanto in caso di affidamento in appalto o in sub-appalto a un‘impresa dell’esecuzione di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore ad € 200.000, a condizione che tali lavori:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>siano caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente;</li>
<li>siano eseguiti con l&#8217;utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest&#8217;ultimo.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In presenza delle condizioni sopra indicate, la committente deve richiedere all&#8217;appaltatrice e alle subappaltatrici &#8211; che sono obbligate a rilasciarle &#8211; copia delle deleghe di pagamento per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente trattenute dall&#8217;appaltatrice e dalle subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell&#8217;esecuzione dell&#8217;opera o del servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il committente che non adempie a quest’obbligo deve pagare una somma pari alla sanzione irrogata all&#8217;appaltatrice o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento.</p>
<h2 style="text-align: left;">La responsabilità solidale del committente per gli infortuni sul lavoro dei dipendenti dell’appaltatore</h2>
<p style="text-align: justify;">Il committente può essere, inoltre, responsabile con l’appaltatore per gli infortuni subiti dai dipendenti di quest’ultimo durante l’esecuzione dei lavori. In presenza di un infortunio del lavoratore, si può configurare a carico del committente una responsabilità che, a seconda dei casi, può essere civile o anche penale.</p>
<h3 style="text-align: left;">La responsabilità civile del committente: l’obbligo di risarcimento dei danni</h3>
<p style="text-align: justify;">La responsabilità civile del committente per gli infortuni sul lavoro dei dipendenti dell’appaltatore è prevista dall’art. 26, comma 4, Legge Biagi. Secondo questa norma, l’impresa committente risponde in solido con l&#8217;appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall&#8217;appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL o dell&#8217;IPSEMA.</p>
<p style="text-align: justify;">Il committente può, quindi, essere obbligato a risarcire i danni subiti dal lavoratore soltanto se quest’ultimo non è stato indennizzato dall’Ente previdenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tutelarsi contro tali eventualità, potrebbe pretendere dall’appaltatore una polizza assicurativa per i danni non indennizzati dall’Ente.</p>
<h3 style="text-align: left;">La responsabilità penale del committente per la violazione delle norme sulla sicurezza</h3>
<p style="text-align: justify;">La responsabilità penale del committente può sorgere soltanto se egli omette di effettuare i controlli previsti dalla legge e se i lavoratori dell’appaltatore e/o del subappaltatore subiscono infortuni particolarmente gravi a causa della violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">I controlli che deve eseguire il committente sono previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro. Ai sensi dell’art. 90 di tale decreto, egli deve verificare l&#8217;idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità previste all&#8217;allegato XVII dello stesso D.Lgs. 81/2008. Secondo tale Allegato, per la verifica dell&#8217;idoneità tecnico professionale, le imprese esecutrici e le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l&#8217;esecuzione dell&#8217;opera appaltata, dovranno esibire al committente:</p>
<ol style="list-style-type: lower-alpha; text-align: justify;">
<li>Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell&#8217;appalto;</li>
<li>DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) oppure l’autocertificazione prevista dall&#8217;art. 29, comma 5 dello stesso D.Lgs. 81/2008;</li>
<li>DURC.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Per essere esente da eventuali responsabilità penali è quindi fondamentale che il committente esegua sempre le verifiche sopra indicate. Diversamente, se non le effettua, potrebbe essere penalmente responsabile, insieme alle imprese appaltatrici e sub-appaltatrici, per gli infortuni dei dipendenti di queste ultime che siano conseguenza della violazione da parte delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e che abbiano causato lesioni gravi o gravissime o la morte del lavoratore.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo proposito, infatti, la Corte di cassazione ha stabilito che “<em>In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa prescelta in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati” </em>(Cass. Pen., Sent. n. 28728 del 22/09/2020).</p>
<p>————————–</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul numero 96 del mese di novembre 2023 di <a href="https://studiolegalegregorio.it/wp-content/uploads/2024/03/App_96-Gregorio.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Approvvigionare</strong></a>, periodico associativo di informazione di Adaci &#8211; Associazione Italiana Acquisti e Supply Management</p>
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			</item>
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		<title>La forma scritta: uno strumento per dare certezza agli ordini e ai contratti</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2023/06/02/la-forma-scritta-uno-strumento-per-dare-certezza-agli-ordini-e-ai-contratti/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 14:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contratti commerciali]]></category>
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					<description><![CDATA[L’ordine d’acquisto è un elemento fondamentale del processo di approvvigionamento delle aziende. Attraverso gli ordini vengono stipulati ogni giorno diversi tipi di contratto, quali compravendite, appalti, contratti d’opera, contratti di trasporto, di somministrazione e altri. Ma per emettere ordini e, più in generale, per stipulare contratti bisogna osservare formalità particolari? Le parti di un contratto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’ordine d’acquisto è un elemento fondamentale del processo di approvvigionamento delle aziende. Attraverso gli ordini vengono stipulati ogni giorno diversi tipi di contratto, quali compravendite, appalti, contratti d’opera, contratti di trasporto, di somministrazione e altri.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma per emettere ordini e, più in generale, per stipulare contratti bisogna osservare formalità particolari? Le parti di un contratto devono sempre scambiarsi documenti scritti o ci sono modi più semplici e veloci? Quali sono le modalità di conclusione di un contratto che garantiscono chiarezza e certezza degli accordi presi tra buyer e fornitore?</p>
<h2 style="text-align: left;">I diversi tipi di forma: la dichiarazione espressa e la manifestazione tacita</h2>
<p style="text-align: justify;">Per rispondere a questi interrogativi, bisogna fare una premessa sulla forma del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">In linea generale, la forma è il modo in cui le parti di un contratto si comunicano reciprocamente la loro volontà.</p>
<p style="text-align: justify;">La volontà di acquistare un prodotto o un servizio, per produrre effetti giuridici &#8211; per portare, cioè, alla conclusione di un contratto di acquisto &#8211; deve, infatti, essere manifestata all’esterno; la forma è appunto il modo in cui avviene questa manifestazione di volontà.</p>
<p style="text-align: justify;">In ambito giuridico, tutte le manifestazioni di volontà vengono ricondotte a due tipologie principali:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la <strong>dichiarazione espressa</strong>, quando la volontà viene resa nota con parole verbali o scritte;</li>
<li>la <strong>manifestazione tacita,</strong> quando invece la volontà viene manifestata implicitamente con un semplice comportamento, senza alcuna dichiarazione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ma per stipulare un contratto è sempre necessario una dichiarazione scritta o va bene anche una dichiarazione verbale? Si può anche fare a meno di una qualsiasi dichiarazione?</p>
<h2 style="text-align: left;">La libertà di forma per stipulare un contratto. L’accordo verbale e il “comportamento concludente”</h2>
<p style="text-align: justify;">In linea generale, in Italia vige il <strong>principio di libertà di forma.</strong> Ciò significa che è possibile stipulare contratti in qualsiasi modo, con semplici dichiarazioni verbali oppure anche soltanto con un semplice comportamento, dal quale emerga chiaramente la volontà di concludere il contratto (c.d. comportamento concludente).</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo per cui la legge italiana lascia ampia libertà è facilmente comprensibile. Bisogna, infatti, considerare che i contratti vengono stipulati per le più diverse attività e transazioni commerciali. Essi vengono utilizzati non solo dalle aziende per regolare i reciproci rapporti, ma anche dalle persone per compiere le ordinarie attività di ogni giorno (ad es. stipuliamo contratti di acquisito per fare la spesa e contratti di trasporto per prendere l’autobus, il treno o la metropolitana).</p>
<p style="text-align: justify;">Se per compiere anche le più semplici attività quotidiane dovessimo sempre firmare un documento scritto, tutto sarebbe estremamente complicato e i rapporti commerciali ne risentirebbero. Di conseguenza, proprio per facilitare le transazioni commerciali, la legge, in linea di principio, consente a chiunque di stipulare contratti senza bisogno di formalità particolari.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò significa che anche le aziende possono stipulare contratti legalmente validi ed efficaci senza utilizzare la forma scritta.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal punto di vista legale è, quindi, possibile, ad esempio, stipulare un contratto di acquisto per la fornitura di un certo quantitativo di computer anche con una semplice telefonata, nel corso della quale il buyer comunica l’ordine al fornitore e quest’ultimo, a sua volta, invia verbalmente la conferma d’ordine.</p>
<p style="text-align: justify;">Per lo stesso tipo di fornitura, inoltre, il contratto sarebbe altrettanto valido se il fornitore, ricevuto l’ordine di acquisto, senza comunicare alcuna conferma d’ordine, consegnasse direttamente al cliente i computer da questi ordinati. In questo caso, infatti, l’atto stesso di consegnare la merce costituisce il c.d. comportamento concludente con il quale il fornitore manifesta implicitamente la volontà di accettare l’ordine di acquisto, stipulando così il contratto.</p>
<h2 style="text-align: left;">Quando è obbligatorio stipulare un contratto in forma scritta</h2>
<p style="text-align: justify;">Il principio della libertà di forma per la stipulazione dei contratti non è però assoluto; vi sono delle eccezioni. A volte, infatti, la legge stabilisce espressamente che determinati contratti devono essere conclusi in forma scritta, senza la quale essi sono nulli. In questi casi, la forma scritta è un elemento imprescindibile e fondamentale del contratto, senza il quale quest’ultimo non può avere alcun effetto; vediamo alcuni di essi.</p>
<h3 style="text-align: left;">Appalto e sub-appalto</h3>
<p style="text-align: justify;">La forma scritta è prescritta dalla legge per il <strong>contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione</strong>. In base al comma 14, dell’art. 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici) il contratto di appalto tra l’impresa affidataria a la P.A. deve, infatti, essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico oppure, per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000, mediante corrispondenza con un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre in tema di appalti pubblici, anche il <strong>contratto di sub-appalto</strong> tra l’impresa affidataria e la sub-appaltatrice deve essere stipulato in forma scritta. Ciò si ricava dall’art. 105 del Codice degli appalti pubblici che prevede, tra gli altri, l’obbligo per l’affidatario dei lavori di depositare il contrato di sub-appalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori. Di conseguenza, affinché tale obbligo sia rispettato, il contratto di sub-appalto deve necessariamente essere stipulato in forma scritta.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il <strong>contratto di appalto privato</strong>, non c’è alcuna norma di legge che ne impone specificatamente la stipulazione in forma scritta a pena di nullità. Pertanto, in linea di principio, esso non necessita della forma scritta.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, bisogna considerare che, ai sensi del comma 5, dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (norme in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro) <em>“Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione …., devono essere specificamente indicati a pena di nullità i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.”</em> Di conseguenza, per rispettare tale obbligo, i costi per la sicurezza andranno necessariamente specificati in un documento scritto.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, bisogna anche considerare che, nella maggior parte dei casi, è comunque impensabile poter gestire un contratto di appalto senza un contratto scritto. Basti pensare a tutti gli obblighi e alla documentazione obbligatoria (DUVRI, POS, PSC, PiMUS, ecc…) prevista dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per gli appalti e i sub-appalti che prevedono l’esecuzione di opere nei cantieri.</p>
<h3 style="text-align: left;">Sub-fornitura</h3>
<p style="text-align: justify;">La forma scritta è richiesta obbligatoriamente dalla legge anche per i <strong>contratti di sub-fornitura</strong>. Secondo l’art. 2 della Legge n. 192/1998, infatti, questi particolari contratti devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa legge è stata promulgata con lo scopo di tutelare la parte economicamente più debole, cioè l’impresa sub-fornitrice, la quale si trova in una posizione di dipendenza economica rispetto all’impresa committente. L’obbligo di forma scritta è uno degli strumenti da essa previsti per meglio tutelare l’impresa più debole.</p>
<h3 style="text-align: left;">I contratti immobiliari</h3>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, la forma scritta è un elemento imprescindibile per molti <strong>contratti che hanno ad oggetto beni immobili </strong>(appartamenti, negozi, edifici, magazzini, terreni, ecc…).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l’art. 1350 del codice civile, infatti, devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta, a pena di nullità, i contratti che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>trasferiscono la proprietà di beni immobili;</li>
<li>costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili;</li>
<li>costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per questo tipo di contratti la legge richiede peraltro ulteriori formalità; essi devono infatti essere stipulati davanti a un notaio che verifica e attesto l’identità dell’acquirente e del venditore e che, dopo la firma del contratto, ha l’onere di trascriverlo, cioè di pubblicarlo sui pubblici registri immobiliari.</p>
<p style="text-align: justify;">La forma scritta è, infine, un elemento imprescindibile anche per i contratti di locazione di beni immobili.</p>
<h2 style="text-align: left;">Perché stipulare contratti in forma scritta anche quando non è obbligatorio: le esigenze aziendali e la prova del contratto.</h2>
<p style="text-align: justify;">Al di fuori dei casi in cui la legge richiede espressamente la forma scritta, in base al principio della libertà di forma, come già detto, le imprese possono stipulare contratti legalmente validi ed efficaci senza necessità di alcun documento scritto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciononostante<strong>, per i contratti aziendali è comunque sempre opportuno utilizzare la forma scritta</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In azienda, infatti, l’ordine di acquisto viene gestito non soltanto dal buyer che lo ha predisposto e inviato, ma anche da altri soggetti; questi possono essere i suoi colleghi dello stesso ufficio acquisti, così come altri che appartengono alle diverse funzioni aziendali coinvolte nel processo di acquisto, quali l’amministrazione, la logistica, il controllo qualità e così via.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, lo stesso ordine viene gestito da una molteplicità di soggetti diversi, che vengono coinvolti a vario titolo e in momenti differenti nelle varie fasi che si susseguono nel processo di acquisto. Più è complessa la struttura aziendale, maggiore sarà il numero dei soggetti chiamati a gestire l’ordine.</p>
<p style="text-align: justify;">Si rende così necessario inviare ordini e stipulare contratti in forma scritta affinché non solo i buyer, ma anche gli altri dipendenti dei diversi settori aziendali coinvolti possano agevolmente esaminarne il contenuto e gestire correttamente le varie fasi della fornitura.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad esempio, quando un’azienda acquista un prodotto:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l’ufficio acquisti conduce le trattative con il fornitore, stipula il contratto e invia gli ordini d’acquisto;</li>
<li>l’amministrazione paga la fornitura;</li>
<li>la logistica ritira e immagazzina la merce acquistata;</li>
<li>l’ufficio controllo qualità verifica che la merce ricevuta abbia le qualità promesse dal fornitore.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In mancanza di un documento scritto è molto difficile, se non impossibile, gestire correttamente tutte queste fasi. L’amministrazione, infatti, deve sapere quando e con quali modalità effettuare il pagamento; la logistica deve sapere esattamente quali prodotti sono stati acquistati, per gestire il ritiro della merce corretta; l’ufficio controllo qualità deve sapere quali sono le caratteristiche dei prodotti medesimi, per verificare che essi abbiano le qualità promesse.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, il documento scritto presenta indubbi vantaggi nel caso in cui, dopo la conclusione del contratto, sorgano contrasti con il fornitore o dubbi interpretativi sugli accordi presi. In caso di accordo verbale, infatti, sarebbe difficile dirimere una controversia con il fornitore relativa, ad esempio, alla data di consegna della merce ordinata. Se vi è un documento scritto, invece, è sufficiente consultarlo e verificare quale data di consegna è indicata nell’ordine e nella conferma d’ordine.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, riportare in un documento scritto il contenuto degli accordi presi con il fornitore può essere utile per avere la prova di quanto concordato. Se il contrasto con il fornitore non viene risolto amichevolmente, infatti, il documento scritto è l’elemento di prova più affidabile e più utilizzato per far valere le proprie ragioni in giudizio.</p>
<p>————————–</p>
<p>Questo articolo è s<span style="font-size: 12pt;">tato pubblicato su <a href="https://studiolegalegregorio.it/wp-content/uploads/2024/03/App_94-Gregorio.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Approvvigionare</strong></a>, periodico associativo di informazione di </span><span style="font-size: 12pt;">Adaci &#8211; Associazione Italiana Acquisti e Supply Management</span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>La locazione dell’immobile in comproprietà</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2023/04/12/la-locazione-dellimmobile-in-comproprieta/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 19:37:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto immobiliare]]></category>
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					<description><![CDATA[Francesca aveva un immobile in comproprietà con i suoi quattro fratelli. Anni prima lo avevano ereditato dai genitori e da allora ne erano proprietari per un quinto ciascuno. Gestirlo insieme era difficile e ora avevano un problema. Emanuele &#8211; il minore dei cinque &#8211; aveva dato in affitto l’appartamento senza dire nulla agli altri; lo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Francesca aveva un immobile in comproprietà con i suoi quattro fratelli. Anni prima lo avevano ereditato dai genitori e da allora ne erano proprietari per un quinto ciascuno. Gestirlo insieme era difficile e ora avevano un problema. Emanuele &#8211; il minore dei cinque &#8211; aveva dato in affitto l’appartamento senza dire nulla agli altri; lo aveva concesso in locazione ad uso abitativo per una durata di quattro anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Appresa la notizia, Francesca si era trovata comunque d’accordo con questa decisione. Con il canone di locazione, infatti, avrebbero potuto pagare l’IMU e le altre spese dell’appartamento; sarebbe avanzata anche una rendita da dividere. Francesca aveva però un dubbio; cosa sarebbe successo se gli altri tre fratelli fossero stati contrari alla locazione? I dissenzienti avrebbero potuto ottenere lo scioglimento del contratto?</p>
<h2 style="text-align: left;">La gestione dell’immobile in comproprietà: gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Per rispondere a queste domande, bisogna vedere come la legge regola l&#8217;amministrazione dei beni in comunione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 1105 del codice civile stabilisce che <strong>tutti i comproprietari hanno diritto di partecipare alle decisioni riguardanti l&#8217;amministrazione della cosa comune</strong>. Queste decisioni vengono assunte a maggioranza oppure all’unanimità. La maggioranza si calcola in base al valore delle quote dei comproprietari (non in base al numero dei votanti).</p>
<p style="text-align: justify;">Per<strong> gli atti di ordinaria amministrazione è sufficiente la maggioranza semplice del valore complessivo delle quote</strong>. <strong>Per quelli di straordinaria amministrazione è necessaria la maggioranza dei due terzi.</strong> L’unanimità è infine necessaria per:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la vendita del bene comune;</li>
<li>la costituzione di un diritto reale su di esso (usufrutto, servitù, ecc…);</li>
<li>la locazione di durata superiore a nove anni.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: left;">La locazione ad uso abitativo dell’immobile in comproprietà: un atto di ordinaria amministrazione</h2>
<p style="text-align: justify;">In base alle regole sopra ricordate, si può subito giungere ad una prima conclusione; la decisone di concedere in locazione l’immobile in comproprietà ad uso abitativo &#8211; per una durata quindi di quattro anni &#8211; non necessita del consenso di tutti i comproprietari. Solo le locazioni di durata superiore ai nove anni richiedono l’unanimità.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il contratto di locazione ad uso abitativo &#8211; come quello stipulato da Emanuele &#8211; è quindi sufficiente una decisione a maggioranza; ma questa può essere semplice oppure deve essere dei due terzi? Per capirlo bisogna vedere se la stipulazione di questo contratto rientra nell’ordinaria o nella straordinaria amministrazione. Nel primo caso, sarebbe sufficiente la maggioranza semplice; nel secondo, sarebbe necessaria quella dei due terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza ha stabilito che <strong>la stipulazione di un contratto di locazione di durata inferiore ai nove anni è un atto di ordinaria amministrazione</strong>. Ciò significa che la maggioranza semplice è sufficiente non solo per le locazioni di immobili ad uso abitativo, ma anche per quelle di immobili ad uso commerciale, professionale e industriale; le prime, infatti, hanno durata di quattro anni, mentre queste ultime hanno durata di sei anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, se Emanuele avesse coinvolto la sorella e i fratelli nella decisione relativa alla locazione dell’immobile comune, sarebbe bastato il voto favorevole di 3 fratelli su 5. Emanuele, però, ha stipulato il contratto senza dire nulla agli altri; non coinvolgendoli nella decisione, ha violato un loro diritto. Questa violazione può causare lo scioglimento del contratto?</p>
<h2 style="text-align: left;">La validità del contratto di locazione stipulato dal singolo comproprietario all’insaputa degli altri</h2>
<p style="text-align: justify;">I Giudici hanno risolto questo problema in modo pragmatico. La Corte di Cassazione ha, infatti, più volte espresso il principio secondo il quale <strong>sugli immobili in comproprietà concorrono pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari</strong>. Quando uno di essi compie atti di ordinaria amministrazione, si presume che egli agisca con il consenso degli altri. Il singolo comproprietario può quindi stipulare il contratto di locazione dell’immobile in comunione, purché non risulti l’espressa e insuperabile volontà contraria degli altri.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo modo, la circolazione del bene comune è più semplice e viene tutelato l’affidamento dei terzi contraenti. Il conduttore di un immobile intestato a più comproprietari, infatti, se stipula il contratto con uno solo di essi, in mancanza di espresso dissenso degli altri, presume che vi sia il loro consenso. Egli fa quindi affidamento sulla validità del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il contratto di locazione stipulato da Emanuele è, quindi, valido ed efficace. Il successivo consenso o dissenso di Francesca e degli altri fratelli è del tutto ininfluente sulla sua validità. Il conduttore potrà, quindi, continuare a godere dell’immobile per tutta la durata della locazione.</p>
<h2 style="text-align: left;">I diritti degli altri comproprietari</h2>
<p style="text-align: justify;">Ma in tal caso, Francesca e gli altri fratelli, possono trarre qualche vantaggio dalla situazione?</p>
<p style="text-align: justify;">In base all’art. 1101 del codice civile, ciascuno dei comproprietari concorre non solo nelle spese, ma anche nei vantaggi della cosa comune, in misura proporzionale alla propria quota. Emanuele è quindi tenuto a dividere il canone di locazione con la sorella e gli altri fratelli in parti uguali.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 11135 del 4/7/2012) ha inoltre previsto un’ulteriore possibilità a tutela degli altri comproprietari. Essi, una volta venuti a conoscenza della locazione, possono ratificare il contratto. In questo modo, potranno riscuotere direttamente dal conduttore la loro quota del canone di locazione.</p>
<p>————————–</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano <strong>Libero </strong>nel blog <a href="https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/giovanni-gregorio/28917536/casa-locazione-immobile-comproprieta-cosa-dice-legge.html" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link">I consigli di un civilista</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Guida all’indennità di avviamento del conduttore</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2023/02/27/guida-alla-indennita-di-avviamento-del-conduttore/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 08:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contratti commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto immobiliare]]></category>
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					<description><![CDATA[In caso di locazione di immobile ad uso commerciale, il conduttore ha diritto all’indennità se la locazione si interrompe per la disdetta o il recesso del locatore.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’attività commerciale di Francesca e Veronica stava andando bene. Erano socie in affari da molti anni e avevano un negozio di abbigliamento. Andavano d’accordo e, nonostante alcune difficoltà, avevano numerosi clienti.</p>
<p>Undici anni prima avevano preso in affitto un locale con tre vetrine in una delle vie dello “shopping” della città. Il canone di locazione era elevato, ma la loro scelta era stata un successo. Grazie alla posizione strategica del negozio, infatti, il flusso di clienti era tale da garantire loro ottimi guadagni, che, detratte le spese, producevano utili elevati.</p>
<p>Un giorno però Francesca e Veronica ricevettero una raccomandata dal proprietario dell’immobile, che comunicava loro la disdetta del contratto in scadenza per l’anno successivo. Questa inaspettata novità costituiva un grosso problema. Francesca e Veronica avrebbero dovuto trasferire altrove la loro attività; questo cambiamento avrebbe comportato una riduzione della clientela e, quindi, una contrazione dei guadagni. C’era un rimedio a questa situazione?</p>
<h3>Uno strumento a difesa dell’attività imprenditoriale del conduttore</h3>
<p>In questi casi, la legge sull’equo canone prevede uno strumento a tutela dell’impresa. In caso di locazione di un immobile adibito ad attività industriale, commerciale, artigianale, di interesse turistico o alberghiera, al momento della cessazione della locazione, il conduttore ha diritto a una indennità per la perdita di avviamento.</p>
<p>Questa serve per scoraggiare eventuali iniziative del locatore le quali, facendo cessare il vincolo contrattuale, finirebbero per danneggiare l’attività del conduttore. Lo scopo dell’indennità è anche quello di evitare che il locatore si arricchisca in maniera ingiustificata con l&#8217;avviamento commerciale apportato da quest’ultimo.  Egli, infatti, potrebbe disdire il contratto di locazione per poi proseguire l’attività del conduttore, utilizzando l’avviamento commerciale di quest’ultimo.</p>
<h3>Le condizioni per il riconoscimento dell’indennità di avviamento</h3>
<p>L’indennità di avviamento, tuttavia, non spetta in tutti i casi di cessazione della locazione. In base all’art. 34 della legge sull’equo canone, essa è dovuta solo se l’interruzione del contratto non sia stata determinata da risoluzione per inadempimento del conduttore oppure da disdetta, recesso o fallimento di quest’ultimo.</p>
<p>Ciò significa che <strong>il conduttore ha diritto all’indennità se la locazione si interrompe per la disdetta o il recesso del locatore. </strong>Al contrario, egli non ne ha diritto se: il contratto si interrompe a causa della disdetta del conduttore; il locatore chiede la risoluzione del contratto per l’inadempimento del conduttore (ad esempio, quando il locatore intima lo sfratto per morosità a causa del mancato pagamento il canone di locazione); il conduttore viene sottoposto a una delle procedure previste dalla legge fallimentare (quali, ad esempio, il fallimento e il concordato preventivo).</p>
<p>La giurisprudenza ha, inoltre, escluso l’indennità quando la cessazione del rapporto deriva da: perimento della cosa locata; provvedimenti della pubblica amministrazione; acquisizione del bene al demanio; acquisto della cosa locata da parte del conduttore; mutuo consenso.</p>
<h3>L’indennità di avviamento e l’attività esercitata nell’immobile locato. Casistica.</h3>
<p>In ogni caso, in base all’art. 35 della legge sull’equo canone, il diritto all’indennità di avviamento dipende anche dal tipo di attività esercitata nell’immobile locato.</p>
<p>In particolare, il conduttore non ha diritto all’indennità quando utilizza l’immobile per:</p>
<ul>
<li>lo svolgimento di attività che non comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori;</li>
<li>l&#8217;esercizio di attività professionali;</li>
<li>l’esercizio di attività di carattere transitorio.</li>
</ul>
<p>L’indennità, inoltre, non gli spetta quando l’immobile è complementare o interno a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.</p>
<p>La giurisprudenza ha riconosciuto il diritto all&#8217;indennità per la perdita dell&#8217;avviamento commerciale nel caso di locazione ad uso di: istituto di credito; scuola, se inquadrata nell&#8217;ambito di una struttura imprenditoriale; palestra; autoscuola; ottico, il quale può vendere occhiali e lenti direttamente al pubblico; riparatore di compressori d&#8217;aria; sarto; pellicciaio; stazione di servizio; estetista, trattandosi di attività imprenditoriale o artigiana; noleggio di pellicole.</p>
<p>I giudici hanno invece escluso il diritto all’indennità per le seguenti attività: progettazione di arredamenti e consulenze di architettura ; informazione e consulenza; esposizione di merci, deposito, magazzino; posta pneumatica; massaggiatore, quale esercente di un&#8217;attività sanitaria ausiliaria; spedizione; club nautico; odontotecnico.</p>
<h3>L’ammontare dell’indennità di avviamento</h3>
<p>Per le attività industriali, commerciali e artigianali e per quelle di interesse turistico, il conduttore ha diritto ad una indennità pari a 18 mensilità dell&#8217;ultimo canone corrisposto. Per le attività alberghiere l&#8217;indennità è pari a 21 mensilità.</p>
<p>Oltre a ciò, il conduttore ha diritto anche a una <strong>indennità supplementare</strong> qualora l&#8217;immobile venga adibito all&#8217;esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.</p>
<h3>Il diritto di ritenzione del conduttore a garanzia del pagamento dell’indennità di avviamento</h3>
<p>Per garantire al conduttore l’effettivo pagamento dell’indennità, la legge prevede che il conduttore possa rifiutarsi di rilasciare l’immobile fino a quando il locatore non paga. In tal caso, il conduttore è comunque obbligato al pagamento del canone per il periodo in cui continua a occupare l’immobile.</p>
<p>Per l’indennità supplementare, invece, non è previsto un diritto di ritenzione; il conduttore ha diritto di riceverla solo all&#8217;inizio del nuovo esercizio.</p>
<h3>La prova del diritto all’indennità di avviamento</h3>
<p>Ai fini del riconoscimento del diritto all&#8217;indennità, il conduttore deve dimostrare che l’immobile locato è adibito allo svolgimento di una delle attività protette, che comporti un contatto diretto con utenti e consumatori. Non deve, invece, provare anche di aver subito un effettivo pregiudizio derivante dalla cessazione della locazione.</p>
<h3>Conclusioni</h3>
<p>Francesca e Veronica hanno quindi diritto a ricevere un’indennità pari a 18 mensilità; questa deve essere corrisposta prima del rilascio dei locali. Se ciò non avviene, hanno diritto a rifiutarsi a rilasciare l’immobile, continuando però a pagare il canone di locazione.</p>
<p>Se, inoltre, nell’immobile viene proseguita la loro stessa attività (dallo stesso proprietario o da un nuovo conduttore), Francesca e Veronica hanno anche diritto di percepire l’indennità supplettiva di ulteriori 18 mensilità.</p>
<p>————————–</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano <strong>Libero </strong>nel blog <a href="https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/giovanni-gregorio/28567521/guida-indennita-avviamento-conduttore-se-devo-trasferire-attivita.html" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link">I consigli di un civilista</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Quando l’agente immobiliare ha diritto alla provvigione?</title>
		<link>https://studiolegalegregorio.it/2022/01/08/quando-lagente-immobiliare-ha-diritto-alla-provvigione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Giovanni Gregorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 13:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contratti commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto immobiliare]]></category>
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					<description><![CDATA[Marco aveva un dubbio sulla provvigione dell’agente immobiliare.
Aveva deciso di vendere la sua casa di Milano.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Marco aveva un dubbio sulla <span style="color: #000080;">provvigione</span> dell’agente immobiliare.</p>
<p>Aveva deciso di vendere la sua casa di Milano. Ci aveva messo un po’ a prendere quella decisione, perché gli dispiaceva separarsi definitivamente dal suo bilocale in zona isola, ma mantenerlo costava.</p>
<p>Per la vendita aveva incaricato un’agente immobiliare che gli aveva trovato un potenziale acquirente. Quest’ultimo gli aveva fatto una buona proposta e Marco l’aveva subito accettata. Poi l’acquirente si era tirato indietro e non era stato possibile firmare il contratto preliminare davanti al notaio.</p>
<p>Era un peccato che la vendita fosse sfumata, però Marco aveva potuto trattenere la caparra di 20.000,00 euro.</p>
<p>Ora, però, l’agente immobiliare gli chiedeva il pagamento della provvigione.</p>
<p>Ma se il rogito non era stato firmato, perché mai avrebbe dovuto pagarlo? La provvigione non gli spettava soltanto a vendita conclusa? Marco era combattuto. L’insistenza del mediatore gli aveva fatto venire un dubbio e una domanda lo martellava: l’agente immobiliare aveva o no diritto alla provvigione?</p>
<h3>Il ruolo del mediatore e i due presupposti del diritto alla provvigione dell’agente immobiliare</h3>
<p>Per rispondere alla domanda di Marco, bisogna prima vedere qual è il ruolo dell’agente immobiliare o mediatore.</p>
<p>Questa è una figura centrale nella compravendita di immobili, perché mette il venditore in contatto con i potenziali acquirenti. L’articolo 1754 del codice civile definisce, infatti, il <strong>mediatore</strong> come <em>“colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”</em>.</p>
<p>Soltanto chi è iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione può esercitare questa professione.</p>
<p>Il compenso dell’agente immobiliare è la provvigione.</p>
<p>Affinché egli ne abbia diritto, però, non è sufficiente che abbia messo in contatto il venditore con i potenziali acquirenti; è anche necessario che l’affare giunga in porto. Su questo aspetto la legge è molto chiara. L’articolo 1755 del codice civile, infatti, stabilisce che</p>
<blockquote><p><em>“il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”</em>.</p></blockquote>
<p>In sintesi, affinché l’agente immobiliare abbia diritto alla provvigione sono necessari due presupposti:</p>
<ol>
<li>la conclusione dell’affare;</li>
<li>l’apporto del mediatore.</li>
</ol>
<h3><span id="Il_primo_presupposto_del_diritto_alla_provvigione_dellagente_immobiliare_la_conclusione_dellaffare" class="ez-toc-section"></span>Il primo presupposto del diritto alla provvigione dell’agente immobiliare: la conclusione dell’affare</h3>
<p>Come già detto, soltanto con la conclusione dell’affare l’agente ha diritto alla provvigione. Ma quando avviene la conclusione dell’affare?</p>
<p>Nella compravendita di immobili non è semplice capirlo. Questo tipo di vendita, infatti, di regola non avviene con la firma di un unico contratto; al contrario, essa si articola in una successione di atti giuridici che le parti devono formalizzare:</p>
<ul>
<li>la proposta di acquisto del potenziale compratore;</li>
<li>l’accettazione della proposta da parte del venditore;</li>
<li>il contratto preliminare, spesso firmato davanti a un notaio;</li>
<li>il rogito notarile o contratto definitivo.</li>
</ul>
<p>Quale di questi atti determina la conclusione dell’affare?</p>
<p>Considerato che il trasferimento di proprietà dell’immobile avviene soltanto con il contratto definitivo, si potrebbe pensare che questo sia il momento conclusivo dell’affare. Spesso, invece, non è così.</p>
<h3><span id="Il_contratto_preliminare_come_momento_conclusivo_dellaffare" class="ez-toc-section"></span>Il contratto preliminare come momento conclusivo dell’affare</h3>
<p>In linea generale, nella compravendita di immobili l’affare è concluso quando le parti raggiungono l’accordo sugli elementi fondamentali del contratto.</p>
<p>Di conseguenza, la firma del preliminare può già determinare la conclusione dell’affare, se il contratto identifica l’immobile e contiene l’indicazione dei seguenti elementi: il prezzo; le modalità di pagamento; la data di stipula del rogito e della consegna dell’immobile.</p>
<p>Di solito, prima del preliminare le parti raggiungono soltanto un accordo di massima. In questo caso, le trattative, pur essendo giunte ad uno stato avanzato, non hanno portato alla conclusione dell’affare, che si verificherà soltanto con la firma del contratto preliminare.</p>
<h3><span id="Accettazione_della_proposta_di_acquisto_e_conclusione_dellaffare" class="ez-toc-section"></span>Accettazione della proposta di acquisto e conclusione dell’affare</h3>
<p>La Corte di Cassazione ha però osservato che, se durante le trattative le parti hanno concordato tutti gli elementi del contratto preliminare, il fatto che esse abbiano stabilito di formalizzare davanti al notaio tale vincolo contrattuale, non significa che non lo abbiano già concluso; significa soltanto che hanno deciso di riprodurlo davanti al notaio con la forma dell’atto pubblico. Di fatto, il contratto preliminare si è già concluso in un momento precedente rispetto alla stipula dello stesso davanti al notaio con la forma dell’atto pubblico.</p>
<p>Di conseguenza, l’affare si considera concluso già nel momento in cui il venditore accetta la proposta di acquisto, se quest’ultima contiene gli estremi per identificare l’immobile, l’indicazione del prezzo, le modalità di pagamento, la data della stipula del contratto definitivo e della consegna dell’immobile.</p>
<h3><span id="Il_secondo_presupposto_lapporto_del_mediatore" class="ez-toc-section"></span>Il secondo presupposto: l’apporto del mediatore</h3>
<p>Affinché l’agente immobiliare abbia diritto alla provvigione non è di per sé sufficiente la conclusione dell’affare. E’ anche necessario che questo sia stato concluso grazie al suo intervento. In altre parole, l’attività del mediatore deve essere la condizione senza la quale l’affare non si sarebbe concluso.</p>
<p>Non serve che l’incarico all’agente immobiliare sia formalizzato in un contratto. E’ sufficiente che le parti abbiano di fatto accettato la sua attività di intermediazione.</p>
<p>Secondo la giurisprudenza, il mediatore ha diritto di percepire la provvigione anche se si è limitato trovare e indicare uno dei contraenti, nonostante non sia intervenuto nelle varie fasi delle trattative.</p>
<p>Il diritto alla provvigione sorge anche quando il contratto è stato stipulato in assenza del mediatore e a sua insaputa, purché le parti si siano avvalse dell’attività da lui precedentemente svolta.</p>
<h3><span id="In_conclusione" class="ez-toc-section"></span>In conclusione</h3>
<p>Quindi cosa deve fare Marco? Deve pagare la provvigione?</p>
<p>La risposta varia a seconda che la proposta di acquisto da lui accettata contenga o meno tutti gli elementi del contratto preliminare.</p>
<p>In altre parole, Marco deve pagare la provvigione solo se la proposta da lui accettata individua esattamente l’immobile e indica il prezzo, le modalità di pagamento, la data della stipula del contratto definitivo e della consegna.</p>
<p>Diversamente, in mancanza di questi elementi, Marco non ha alcun obbligo nei confronti dell’agente immobiliare.</p>
<p>————————–</p>
<p>Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano <strong>Libero </strong>nel blog <a href="https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/giovanni-gregorio/27504886/casa-mattone-quando-agente-immobiliare-ha-diritto-provvigione.html" target="_blank" rel="noopener" class="broken_link">I consigli di un civilista</a>.</p>
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